CORTE DI CASSAZIONE: AMMESSA LA DEROGA ALLE DISTANZE SE L’ASCENSORE RISULTA ‘INDISPENSABILE’
(Corte di Cassazione, sentenza n.14096 del 3/08/2012)
La Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’installazione
di un ascensore al servizio esclusivo del singolo condomino, se è
indispensabile per l’effettiva abitabilità dell’appartamento e quindi per
superare le barriere architettoniche può andare in deroga alle norme sulle
distanze previste dal codice civile. L’esistenza dell’ascensore può senz’altro
definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, è cioè
assimilabile ai principi volti a garantire l’installazione di impianti di luce,
acqua, riscaldamento.
La sentenza sottolinea come, in rispetto dell’articolo
1120 del codice civile, “Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è infatti
affermato il principio per cui le norme sulle distanze sono applicabili anche
tra i condomini di un edificio condominiale, purchè
siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè
quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime;
nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di
condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze
che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e
condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.
Pertanto, quando il giudice dovesse constatare il
rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima
l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i
rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura
dell’edificio condominiale.
Ritenute, quindi,
soddisfatte le condizioni richieste dalle speciali norme sul condominio
(articoli 1102 e 1120) deve ammettersi che l’installazione di un ascensore nel
cortile condominiale posto al servizio esclusivo di un appartamento al fine di
superare la barriere architettoniche e permettere una reale abitabilità intesa
nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze
generali dei cittadini, possa derogare al disposto che imporrebbe una distanza
minima di tre metri per le vedute.