IVA - TRATTAMENTO FISCALE DELLE RITENUTE DI GARANZIA SUI SAL
(Sentenza della Cassazione N.16977/2012)
La Corte di Cassazione sposa la tesi ANCE: nei
contratti d’appalto, le somme che, in relazione ai vari S.A.L.,
vengono trattenute dal committente, a garanzia della corretta esecuzione
dell’opera, devono essere fatturate ed assoggettate ad IVA solo al termine dei
lavori e a seguito del collaudo.
Durante l’esecuzione dei lavori, invece, la
fatturazione dei SAL deve operarsi al netto di tali “ritenute di garanzia”.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. V,
nella Sentenza 5 ottobre 2012, n.16977 che, accogliendo l’orientamento già da
tempo manifestato dall’ANCE, anche attraverso una formale richiesta di
consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate[1], riconosce la correttezza del
comportamento tenuto da quelle imprese che, in relazione ai singoli S.A.L., emettono fatture al netto delle “ritenute di
garanzia”, escludendole così dalla base imponibile IVA, fintanto che non siano
effettivamente “svincolate” dalla committenza.
In particolare, respingendo il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate[2], la Sentenza n.16977/2012 afferma che:
- in base alla specifica clausola contenuta nel
contratto d’appalto, l’importo delle “ritenute di garanzia” non è
immediatamente esigibile e non può essere considerato come “corrispettivo” fino
all’esito del collaudo dei lavori eseguiti ed alla verifica dell’esatto
adempimento contrattuale;
- per le prestazioni di servizi, la disposizione del
Decreto IVA, relativa al momento di effettuazione delle operazioni, secondo la
quale le stesse «si considerano effettuate all’atto del pagamento del
corrispettivo»[3], è di carattere generale, e non subisce alcuna deroga da
parte né della legislazione nazionale, né di quella comunitaria.
Sul punto, anche l’ANCE, nella propria richiesta di
consulenza all’Agenzia delle Entrate, aveva rilevato che la valutazione sulla
legittimità del metodo di fatturazione utilizzato dall’appaltatore non potesse
prescindere da un’analisi dell’ambito applicativo dell’art.6, co. 3, del D.P.R. 633/1972, che, in via generale,
stabilisce che, per le prestazioni di servizi, il presupposto per
l’applicazione dell’IVA è costituito dal pagamento del corrispettivo
contrattuale;
- l’impresa aveva operato correttamente, utilizzando
le seguenti modalità:
- prima del collaudo, fatturazione dei corrispettivi
ricevuti in base ai singoli S.A.L., al netto delle
ritenute, e versamento dell’IVA relativa a tali importi.
In pratica, la Sentenza n.16977/2012 conferma che le
ritenute devono essere escluse dal computo della base imponibile IVA, fintanto
che non siano effettivamente svincolate;
- dopo il collaudo, fatturazione dell’ammontare
complessivo delle ritenute erogate dal committente, e versamento dell’IVA
calcolata sulle stesse.
In sostanza, la Cassazione esclude la rilevanza come
“corrispettivo” delle “ritenute di garanzia” finché queste non siano
effettivamente erogate all’appaltatore, a seguito del positivo esito del
collaudo dell’opera realizzata.
Pertanto, durante l’esecuzione del contratto,
l’appaltatore dovrà esporre in fattura l’importo corrispondente a quanto
effettivamente versato dalla stazione appaltante (in base ai S.A.L.), al netto delle “ritenute di garanzia”.
Unicamente in fase di pagamento, a seguito del
collaudo, le stesse assumono natura di “corrispettivi” e devono essere
fatturate alla committenza.
A puro titolo esemplificativo, il procedimento
utilizzato dall’appaltatore è sintetizzato nello schema seguente.
Anno 2011 |
|
Ammontare S.A.L. accettati |
100 |
Ritenuta di garanzia (0,5%)[4] |
0,5 |
Totale corrisposto dal committente |
99,5 + iva |
Importo fatturato dall’appaltatore |
99,5 + iva |
Anno 2012 |
|
Ammontare del saldo per ultimazione lavori |
150 |
Restituzione ritenuta |
0,5 |
Totale corrisposto dal committente |
150,5 + iva |
Importo fatturato dall’appaltatore |
150,5 + iva |
Al riguardo, si evidenzia che, anche se dalla lettura
della citata Sentenza n.16977/2012 non si evince con certezza la natura
(pubblica o privata) dell’appalto, si ritiene che le conclusioni cui la stessa
giunge valgano per entrambe le tipologie contrattuali.
Alla luce della citata Sentenza, e visto il forte
contenzioso instauratosi in materia[5], si attende, ora, un pronunciamento
ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che sia in linea con quanto stabilito
dalla Cassazione e con la tesi associativa.
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[1] La citata richiesta è stata presentata il 9
febbraio 2011, ma a tutt’oggi non ha trovato risposta ufficiale, sebbene di
recente sia stata oggetto di un nuovo formale sollecito all’Agenzia delle
Entrate.
[2] Nel caso di
specie, l’Agenzia delle Entrate era ricorsa in Cassazione contro l’operato di
un’impresa che, in costanza di contratto, aveva fatturato i corrispettivi
ricevuti al netto delle predette ritenute. In particolare, l’Agenzia delle
Entrate sosteneva che, con riferimento a prestazioni eseguite nell’ambito di un
contratto d’appalto, l’IVA fosse dovuta «sull’intera somma contabilizzata nello
stato di avanzamento lavori», ancorché parte di essa non fosse stata, di fatto,
liquidata dal committente, ma trattenuta a garanzia dell’esatta esecuzione
dell’appalto.
[3] Cfr.
l’art.6, comma 3, del D.P.R. 633/1972 – Decreto IVA.
[4]
Nell’esempio è stata riportata la ritenuta dello 0,5% stabilita, nell’ambito
dei contratti d’appalto relativi a lavori pubblici, dall’art.4 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
[5] Risultano,
infatti, accertamenti in corso, nei quali viene contestata all’impresa la
mancata fatturazione dei corrispettivi ricevuti, prima del collaudo dell’opera,
al lordo delle ritenute (non ancora effettivamente versate dal committente).