IMU - PROROGA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE
DL 174/2012 – NOVITÀ IN MATERIA DI
IMU E NUOVE MISURE SUL SISMA IN EMILIA
Sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 10 ottobre 2012 è
stato pubblicato il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
Il Provvedimento, in vigore dall’11 ottobre scorso, è
ora all’esame delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della
Camera, per la relativa conversione in legge (DdL
n.5520 AC).
Tra le misure fiscali di maggior interesse per il
settore delle costruzioni si segnalano:
- proroga di termini in materia di IMU;
- nuove disposizioni ed agevolazioni fiscali per il
sisma in Emilia.
Disposizioni in materia di IMU (art.9)
Con riferimento alle disposizioni relative alla
disciplina dell’IMU, l’art. 9 del DL n.174/2012,
interviene sull’art.13 del DL n.201/2011, convertito,
con modificazioni, nella legge n.214/2011, prevedendo:
- il differimento al 31 ottobre 2012 del termine entro
il quale i Comuni possono definire i regolamenti, nonché la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle detrazioni IMU (termine prima fissato al 30
settembre 2012)[1];
- la proroga al 30 novembre 2012 del termine entro cui
i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per l’anno 2012 (termine
prima fissato al 30 settembre)[2].
Inoltre, sempre con riferimento alla disciplina
dell’IMU, l’art. 9, comma 6, del DL n.174/2012,
interviene sulla disposizione che, dal 1° gennaio 2013, stabilisce l’esenzione
dall’IMU per gli enti non commerciali (ossia l’art. 91-bis, comma 3, del DL n.1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge
n.27/2012).
In particolare, viene previsto che il decreto
attuativo[3] del Ministro dell’economia e delle finanze, stabilito in
attuazione del beneficio, deve indicare, oltre alle modalità e alle procedure
della dichiarazione, anche gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione
del rapporto proporzionale (tra le attività commerciali e attività non
commerciali), nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attività dei predetti enti[4] svolte con modalità non commerciale.
Nuove disposizioni fiscali in conseguenza del sisma in
Emilia (art.11)
Con riferimento agli eventi sismici verificatisi in
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio scorsi, l’art. 11 del DL n.174/2012, prevede che entro il 16 dicembre 2012, si
dovrà procedere al versamento, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
• dei tributi[5] in scadenza nel periodo compreso tra
il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 e sospesi in virtù di precedenti
disposizioni[6].
A tal riguardo, in favore dei soggetti titolari di
reddito di impresa[7], viene riconosciuta la possibilità di contrarre
finanziamenti con istituti di credito, garantiti dallo Stato, della durata
massima di due anni, per far fronte al pagamento dei tributi:
- in scadenza dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
- che scadranno dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno
2013.
Le modalità relative alla concessione del
finanziamento sono stabilite nel medesimo DL
n.174/2012.
In particolare, con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2012, Prot.
n.2012/152465 è stato approvato il Modello di comunicazione per la richiesta di
finanziamento, comprensivo delle Istruzioni alla compilazione, e sono state
definite le relative modalità di invio (in forma telematica)[8].
Ciò consente al contribuente di effettuare gli
adempimenti tributari entro i termini stabiliti, con la possibilità di
restituire, a decorrere dal 1° luglio 2013, la sola quota capitale[9] del
finanziamento secondo il piano definito nel contratto di finanziamento. Con
riferimento a tale aspetto, si evidenzia che nella relazione tecnica al
Provvedimento viene specificato che la restituzione della quota capitale dovrà
essere effettuata mediante tre rate semestrali costanti.
In caso di mancato pagamento delle suddette rate, gli
enti finanziatori comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi
dei soggetti inadempienti e i relativi importi, per la loro successiva
iscrizione al ruolo ai fini della riscossione coattiva[10].
• delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed
assimilati, e relative addizionali, cui sono tenuti i sostituti d’imposta (pur
non rientranti nell’ambito applicativo del D.M. 1° giugno 2012).
In particolare, si tratta delle ritenute:
- effettuate, ma non versate, a partire dal 20 maggio
2012 fino al 30 novembre 2012;
- né effettuate, né versate successivamente alla
medesima data fino al 30 novembre 2012.
Da ultimo, si evidenzia che l’art.11, co.1, lett.b), del DL n.174/2012 stabilisce che le disposizioni attuative, cui
sono subordinati sia l’applicabilità del credito d’imposta, sia i finanziamenti
agevolati[11] ,riconosciuti ai fini della ricostruzione, sono contenute nel
Protocollo d’intesa [12] tra il Ministro
dell’economia e finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012.
A tal riguardo, si ricorda che ai soggetti (persone
fisiche e non) residenti, o aventi sede legale od operativa nei Comuni
interessati dai predetti eventi sismici del 20 e 29 maggio scorsi, che accedano
ai finanziamenti agevolati[13] per la riparazione, ripristino o ricostruzione
dei fabbricati abitativi o ad uso produttivo danneggiati dal terremoto, viene
riconosciuto un credito d’imposta, in misura pari all’ammontare del mutuo
ottenuto dalla banca.
In particolare, il credito ammonta, per ciascuna
scadenza di rimborso, all’importo risultante dalla somma fra il capitale preso
in prestito e gli interessi dovuti, ed è fruibile esclusivamente in
compensazione[14].
Il credito d’imposta viene revocato, in tutto o in
parte, nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo venga risolto, totalmente o
parzialmente (per mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero per
l’utilizzo, anche parziale, dello stesso per finalità diverse dalla
ricostruzione).
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[1] Cfr.
l’art.13, comma 12-bis, del DL n.201/2011,
convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, modificato dal DL n.174/2012.
[2] Cfr. l’art.13, comma 12-ter, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge
n.214/2011, modificato dal DL n.174/2012.
[3] Il decreto è attualmente in fase di riscrittura,
visto il parere negativo del Consiglio di Stato, il quale ha “bocciato” lo
schema di regolamento predisposto dal MEF, rilevando che il Ministero è “andato
oltre” il potere regolamentare conferito dalla legge.
[4] Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992.
[5] Entro il 16 dicembre prossimo dovranno essere
versati, altresì, i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per
l’assicurazione obbligatoria scaduti nel medesimo arco temporale.
[6] La sospensione dei versamenti tributari è stata
stabilita, rispettivamente, dal D.M. 1° giugno 2012, dal D.M. 24 agosto 2012 e
dall’art.8 del DL n.74/2012,convertito, con
modificazioni, nella legge n.122/2012.
[7] Si tratta dei soggetti che, limitatamente ai danni
subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai
contributi di cui all’art.3 del DL n.74/2012,
convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2012, ovvero ai finanziamenti
agevolati ed al credito d’imposta di cui all’art.3-bis del DL
n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012.
[8]L’emanazione del citato Provvedimento è stata
stabilita ai sensi dell’art.11, co.11, del presente
Decreto.
[9] In tale ipotesi, infatti, l’onere per interessi
grava sul bilancio dello Stato, che attribuisce ai soggetti finanziatori un
credito d’imposta corrispondente alla quota per interessi maturati.
[10]In tal caso, gli interessi gravano sul soggetto
inadempiente.
[11]Tali agevolazioni sono previste nell’art.3-bis del
DL n.95/2012, convertito con modificazioni, nella
legge 135/2012 (cfr. “D.L. 95/2012 - Conversione in legge – Misure fiscali” –
ID 7795 – 6 settembre 2012).
[12]Ai sensi dell’art.3-bis, co.
5, del DL n.95/2012.
[13] Secondo quanto stabilito dal medesimo DL n.95/2012, tali finanziamenti costituiscono una modalità
alternativa di fruizione dei contributi pubblici finalizzati agli interventi di
ricostruzione degli immobili, abitativi e non, lesionati dal sisma (cfr. art.3,
comma 1, lett.a, DL
n.74/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2012).
In estrema sintesi, si evidenzia che i mutui vengono
concessi, per una durata non superiore a 25 anni, dagli istituti bancari
operanti nei territori colpiti dal sisma, che, a loro volta, abbiano acceso
finanziamenti, garantiti dallo Stato, fino ad un ammontare massimo di 6 mld di euro, secondo contratti tipo che verranno stabiliti
mediante apposita convenzione con l’ABI. Con successivi Decreti ministeriali
verranno definite le modalità di concessione della predetta garanzia statale e
relative al monitoraggio circa il rispetto del limite massimo degli importi
finanziabili.
[14]Ai sensi
dell’art.17 del D.Lgs. n.241/1997.