DECRETO LEGGE “SVILUPPO 2” - PRINCIPALI MISURE FISCALI
Previsione di un credito d’imposta per la
realizzazione di nuove infrastrutture di importo superiore a 500 mln di euro in condizioni di squilibrio
economico/finanziario, agevolazioni fiscali per Zone Franche Urbane del
Mezzogiorno ed incentivi alle “start up innovative”.
Queste le principali misure fiscali d’interesse per il
settore delle costruzioni, contenute nel Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» - cd. “Decreto
Sviluppo 2” -, pubblicato sul S.O. n.194 alla Gazzetta Ufficiale n.245 del 19
ottobre 2012, in vigore dal 20 ottobre, ed attualmente all’esame del Senato per
la relativa conversione in legge (DdL 3533 AS).
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE OPERE PUBBLICHE (ART.33)
Opere senza contributi pubblici - Credito d’imposta
per grandi infrastrutture
In via sperimentale, viene previsto il riconoscimento
di un credito d’imposta, nella misura massima pari al 50% del costo
dell’investimento connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture,
attraverso contratti di partenariato pubblico/privato[1].
Sono ammesse al beneficio le opere per le quali non
siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata (dal CIPE)
la non sostenibilità del piano economico/finanziario.
L’agevolazione trova applicazione per le infrastrutture
di importo superiore a 500 mln di euro, che
costituisce uno dei principali criteri di scelta delle opere da agevolare, ed è
riconosciuta fino al 31 dicembre 2015.
In particolare, tale limite temporale è riferito alla
«progettazione definitiva» dell’opera, che deve, appunto, essere approvata
entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, le condizioni di accesso al beneficio
fiscale sono le seguenti:
- non devono essere previsti contributi pubblici a
fondo perduto per la realizzazione delle infrastrutture;
- deve trattarsi di nuove infrastrutture;
- le stesse devono essere di importo superiore a 500 mln di euro;
- è accertata dal CIPE[2] la non sostenibilità del
relativo piano economico/finanziario.
Inoltre, il CIPE individua i criteri e le modalità per
«l’accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d’imposta, nonché
per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri»
relativi al piano economico finanziario.
Circa tale aspetto, la Relazione Illustrativa al
“Decreto Sviluppo 2” sottolinea che la valutazione del CIPE riguarda la
capacità del piano economico/finanziario di raggiungere, anche attraverso il
mercato, la sostenibilità necessaria a consentite la realizzazione dell’opera,
proprio per effetto del credito d’imposta.
Il beneficio viene, quindi, limitato alle
infrastrutture di grandi dimensioni di importo superiore a 500 mln di euro.
L’agevolazione, operante ai fini IRES/IRAP, prevede
che il credito compensi tali imposte, generate in relazione alla costruzione e
gestione dell’opera, e spetti, nella misura massima pari al 50% del costo
dell’investimento, ai soggetti titolari dei relativi contratti di partenariato
pubblico/privato (comprese le società di progetto), nella misura necessaria al
raggiungimento dell’equilibrio del piano economico/finanziario.
Il credito d’imposta è posto a base di gara per
l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato, e
successivamente riportato nel contratto.
Come risulta dalla Relazione illustrativa al
Provvedimento, l’introduzione del credito d’imposta ha la funzione di
riequilibrare il piano economico/finanziario delle predette infrastrutture che,
senza l’agevolazione, non potrebbero essere realizzate a causa degli eccessivi
costi dell’investimento.
Sotto il profilo del gettito, viene rilevato che la
disposizione non produce effetti finanziari: al contrario, l’indotto creato
dall’infrastruttura potrà «generare entrate di gran lunga superiori
all’agevolazione concessa».
Opere con contributi pubblici Finanziamento mediante “defiscalizzazione”
L’art.33 del “Decreto Sviluppo 2” interviene, altresì,
sulle agevolazioni già introdotte dall’art.18 della legge 183/2011 (legge di
Stabilità 2012)[3], che stabiliscono, per le nuove infrastrutture per le quali
sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, ed in sostituzione parziale
od integrale degli stessi, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del
reddito delle società di progetto costituite per la realizzazione di tali opere
in “project financing”[4], ovvero mediante altri
contratti di partenariato pubblico/privato (cd. “Tremonti infrastrutture”).
In particolare, il D.L. 179/2012 prevede:
- l’estensione delle agevolazioni anche ai
concessionari, titolari dei contratti di partenariato pubblico/privato;
- l’estensione dei benefici anche alle infrastrutture
“strategiche”[5]già affidate, ovvero in corso di affidamento mediante contratti
di partenariato pubblico/privato, che si trovano in condizioni di squilibrio
economico/finanziario (da ripristinare, mediante apposita delibera CIPE, anche
attraverso una rimodulazione del contributo pubblico a fondo perduto).
In sostanza, alla luce delle novità introdotte dal
“D.L. Sviluppo 2”, la cd. “Tremonti infrastrutture” opera secondo le modalità
di seguito indicate.
Sul piano oggettivo, le misure di “defiscalizzazione”
vengono riconosciute per la realizzazione di:
- tutte le nuove infrastrutture, senza distinzioni
circa la loro tipologia[6] e senza limiti d’importo, per le quali sono previsti
contributi pubblici a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità
economica dell’operazione;
- infrastrutture “strategiche” già affidate, ovvero in
corso di affidamento mediante contratti di partenariato pubblico/privato, senza
limiti d’importo, per le quali i contributi pubblici a fondo perduto già
previsti non consentono di superare lo squilibrio economico/finanziario.
Per queste, viene demandata al CIPE[7] la
determinazione dell’importo del contributo pubblico a fondo perduto, nonché di
quello necessario al riequilibrio del piano economico/finanziario, l’ammontare
delle risorse comunque utilizzabili e le misure di “defiscalizzazione” da
riconoscere «a compensazione della quota di contributo mancante» al
raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario.
La delibera CIPE individua, altresì, «i criteri e le
modalità per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei
parametri» relativi al piano economico finanziario.
In merito, la Relazione specifica che, per le medesime
opere[8], la non sostenibilità economico/finanziaria è sopraggiunta a seguito
di variazioni dovute, ad esempio, a causa dell’aumento degli oneri finanziari
connessi agli investimenti.
Per quel che riguarda i soggetti, possono accedere
alla “defiscalizzazione”:
- le società di progetto realizzatrici delle opere
(nell’ambito dei contratti di “project financing”)[9];
- i soggetti interessati a seconda degli ulteriori
“contratti di partenariato pubblico-privato”[10], ivi
compresi i concessionari (ad es. le imprese concessionarie di lavori o servizi,
e le società miste).
Pertanto, in favore della citata platea di soggetti,
il beneficio può essere costituito da:
- l’esenzione dall’imposizione IRES ed IRAP dei
redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o
parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
- l’assolvimento del versamento dell’IVA mediante
compensazione con l’importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi
restando gli obblighi comunitari;
- il riconoscimento di un contributo in conto
esercizio corrispondente all’ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato
dagli enti concessionari di autostrade;
- per le sole società costituite per la realizzazione
di grandi infrastrutture portuali, la possibilità di effettuare il versamento
dell’IVA mediante compensazione con il 25% del maggiore gettito IVA relativo
alle importazioni riconducibili all’infrastruttura portuale oggetto
dell’intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.
Quest’ultima tipologia di “defiscalizzazione” (che va
a sostituire completamente, o parzialmente, il contributo pubblico) opera
secondo le modalità previste dalla stessa legge di Stabilità 2012, come
modificata dallo stesso art.2 del DL 83/2012[11].
In ogni caso, viene stabilito che le citate forme di
agevolazione possono essere utilizzate anche cumulativamente (art.18, co.2, della legge 183/2011).
La misura massima del contributo pubblico a fondo
perduto, nonché delle misure di “defiscalizzazione” non può eccedere il 50% del
costo dell’investimento, e deve essere conforme alla disciplina nazionale e
comunitaria in materia.
Il contributo pubblico, nonché le modalità ed i
termini delle misure di “defiscalizzazione” sono posti a base di gara per
l’individuazione del concessionario, e successivamente riportati nel contratto
di concessione (da approvare mediante Decreto del Ministro delle infrastrutture
e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze).
In ogni caso, si ricorda che l’efficacia di tutte le
citate misure di “defiscalizzazione” è subordinata all’emanazione del Decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.104 comma 4, del
D.P.R. 917/1986 - TUIR).
Infine, viene previsto che, ferma restando la generica
applicabilità della “defiscalizzazione” per tutte le opere, restano confermate
le forme di finanziamento già stabilite per la realizzazione delle
infrastrutture portuali, mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art.1,
commi 990 e 991, della legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007[12].
ZONE FRANCHE URBANE DEL MEZZOGIORNO - AGEVOLAZIONI FISCALI (ART.34)
In favore delle “piccole” e “micro imprese”, situate
nelle regioni del Mezzogiorno ricadenti nel cd. “Obiettivo convergenza”
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)[13], stabilito in ambito
comunitario[14], e localizzate[15] nelle Zone Franche Urbane già individuate da
apposita delibera CIPE[16], viene prevista la possibilità di finanziamento di
specifiche agevolazioni fiscali.
Si tratta, in particolare, dei benefici stabiliti con
la legge Finanziaria 2007[17] per le imprese di minori dimensioni situate nelle
Zone Franche Urbane, che, tuttavia, fino ad ora, non hanno trovato
applicazione.
In particolare, richiamando la predetta normativa, per
le “piccole” e “micro” imprese, individuate in base alla nozione fornita dalla
Commissione europea[18] , potranno essere previste:
- l’esenzione totale (per i primi cinque periodi
d’imposta), ovvero parziale (per i periodi d’imposta successivi)[19] dalle
imposte sul reddito (IRPEF ed IRES) del reddito derivante dall’attività svolta
nella zona franca urbana, entro limiti d’importo prestabiliti;
- l’esenzione dall’IMU, limitatamente agli immobili
posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l’esercizio dell’attività
economica (immobili strumentali), che siano situati all’interno delle Zone
Franche Urbane.
Le modalità applicative[20] di tali agevolazioni,
nonché la loro decorrenza e durata, vengono demandate ad un decreto del
Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.
“START UP INNOVATIVE” - AGEVOLAZIONI FISCALI (ARTT.26, 27 E 29)
Nell’ottica di incentivare la creazione di nuove
imprese costituite nella forma di società di capitali ed aventi come oggetto
sociale esclusivo lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico (cd. “start up innovative”)[21]
vengono previste:
1. l’esenzione totale dal reddito di lavoro dipendente
per quel che riguarda l’importo degli strumenti finanziari (o del loro
corrispettivo valore in denaro), assegnati dal titolare di tali nuove imprese
ai propri amministratori, dipendenti, o collaboratori (art.27).
Tale incentivo opera a condizione che i medesimi
strumenti finanziari non siano riacquistati successivamente dalla stessa “start
up innovativa”[22].
Nel caso in cui non venga rispettata questa
condizione, il reddito di lavoro precedentemente “agevolato” verrà ripreso a
tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
La citata esenzione si applica con riferimento agli
strumenti finanziari attribuiti dopo la conversione in legge del “Decreto
Sviluppo 2”;
2. la non concorrenza alla formazione del reddito
complessivo degli strumenti finanziari emessi a favore dei soggetti che
apportino opere o servizi nelle “start up innovative” (art.27).
In ogni caso, le plusvalenze derivanti dalla cessione
onerosa di tali strumenti vengono assoggettate a tassazione nei modi ordinari;
3. per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015,
l’introduzione di (art.29) una detrazione IRPEF (a favore dei contribuenti IRPEF),
nel limite massimo di 500 mila euro per ciascun periodo d’imposta, applicabile
sugli somme investite[23] nel capitale sociale delle “start up innovative”.
La misura della detrazione è pari al:
- 19% degli importi investiti in “start up innovative”
senza ulteriori caratteristiche;
- 25% degli investimenti in “start up innovative” che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico in ambito energetico[24].
Tale agevolazione si cumula con altre detrazioni IRPEF
eventualmente spettanti al contribuente.
L’eccedenza non detraibile nel periodo d’imposta di
riferimento può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre
il terzo.
Si decade dal beneficio nell’ipotesi in cui
l’investimento non venga mantenuto per almeno 2 anni.
In particolare, in caso di cessione, anche parziale,
dell’investimento, il contribuente deve restituire l’importo già detratto,
comprensivo degli interessi legali; o un’esenzione IRES (a favore dei soggetti
IRES)[25] della somma investita[26]nel capitale sociale della“start up
innovativa”, entro il tetto massimo, per ciascun periodo d’imposta, di 1,8 mln di euro.
Per tale fattispecie, la deduzione è riconosciuta in
misura pari al:
- 20% degli importi investiti in “start up innovative”
senza ulteriori caratteristiche;
- 27% di quanto investito in “start up innovative” che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico in ambito energetico[27].
Anche in tal caso, viene prevista la decadenza
dall’agevolazione ove l’investimento non venga mantenuto per almeno un biennio,
con il conseguente recupero a tassazione dell’importo dedotto, comprensivo
degli interessi legali.
Al fine di evitare distorsioni del sistema, è stato previsto
che l’agevolazione non operi nei confronti né delle “start up innovative”[28],
né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che
investano prevalentemente in imprese “start up innovative”.
In sostanza, l’esenzione IRES del 20%-27%, viene
riconosciuta esclusivamente a soggetti che investano “occasionalmente” in tali
imprese neo-costituite.
Viene prevista l’emanazione di uno specifico decreto
del MEF recante le modalità attuative di tali agevolazioni (art.29, comma 8).
In ogni caso, l’efficacia delle stesse viene
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
Ministero dello sviluppo economico (art.29, comma 9);
4. la non applicabilità, per le nuove imprese, della
disciplina delle società di comodo[29] e delle società non operative[30]
(art.26, co.4);
5. l’esonero per la “start up innovativa” dal
versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti per gli adempimenti
relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese (art.26, co.8).
---------------------
[1]Ai sensi dell’art.3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice dei contratti pubblici”), che
si riporta.
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE.
(omissis)
Art. 3
(omissis)
15-ter - Ai fini del presente codice, i «contratti di
partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la
manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico
di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei
rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico
privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria, il contratto di disponibilità l’affidamento di lavori mediante
finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le
operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale
ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte
posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per
utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo
44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di
partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni
Eurostat.
(omissis)
[2] A tal riguardo, si evidenzia che, per ogni
progetto, la verifica circa la non sostenibilità del piano economico/finanziario,
nonché l’entità del credito d’imposta, viene effettuata dal CIPE mediante
propria delibera, previo parere del Nars (Nucleo di
consulenza per l’Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità), un
organismo tecnico di consulenza di supporto alle attività del CIPE.
La predetta delibera viene adottata su proposta del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze.
[3]Tale disposizione è stata, altresì, modificata
dall’art.2 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge
134/2012 (cd. “Decreto Sviluppo”).
[4]Ai sensi dell’art.156 del D.Lgs.
163/2006.
[5] Si ritiene che il richiamo normativo alle
“infrastrutture d’interesse strategico”, si riferisca alle opere di cui all’art.161
e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
[6] In merito, si ricorda che la precedente
formulazione della disposizione, in vigore prima dell’entrata in vigore del
D.L. 83/2012 (che ha apportato modifiche alla disciplina), limitava
l’applicabilità dei benefici unicamente a determinate opere pubbliche (stradali
e autostradali, anche di carattere regionale, ferroviarie, metropolitane e
portuali).
[7] Specularmente a quanto previsto in materia di
credito d’imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche, il
CIPE effettuata la verifica, si pronuncia mediante delibera, previo parere del Nars, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
[8]Nella stessa Relazione, viene riportato che, in
base a valutazioni del Ministero dell’economia e finanze, le opere in
disequilibrio che potrebbero beneficiare della “defiscalizzazione” sarebbero le
seguenti:
- Brebemi;
- Pedemontana lombarda e veneta;
- Autostrada tirrenica;
- Porto di Ancona;
- Strada dei Parchi.
[9] Costituite ai sensi dell’art.156, del D.Lgs. 163/2006.
[10]Ai sensi dell’art.3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006.
[11] In particolare, l’art.2, comma 1, lett. b, del DL 83/2012 elimina la disposizione che condizionava
l’attribuzione del maggior gettito IVA all’andamento del gettito dell’intero
sistema portuale nazionale. Tale limitazione, come si legge nella Relazione
illustrativa al Provvedimento, è stata abrogata poiché, non collegando la
defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare, non rendeva
conveniente per il privato l’effettuazione dell’investimento.
[12]Legge 27 dicembre 2006 n.296 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007).
Art.1
(omissis)
990. Al fine del completamento del processo di
autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto
tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle
circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi
diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità
portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei
rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con
contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di
grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.
Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti
piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con
idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi
carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le modalità di
attribuzione del contributo.
(omissis)
[13] Anche la Relazione Illustrativa al “Decreto
Sviluppo 2” fa espressamente rifermento a tali regioni.
[14] Cfr. art.5 del Regolamento CE n.1083/2006.
[15] Le agevolazioni fiscali spettano anche per le
imprese che, entro la data fissata dal Decreto di attuativo delle citate
misure, si localizzino (ossia che aprano una nuova sede o stabilimento
produttivo) nelle predette Zone Franche Urbane.
[16]Delibera 8 maggio 2009, n.14. In particolare, tale
Delibera individua:
- in Campania, i comuni di Torre Annunziata, Napoli e Mondragone;
- in Calabria, i comuni di Crotone, Rossano e Lamezia
Terme;
- in Puglia, i comuni di Taranto, Andria e Lecce;
- in Sicilia, i comuni di Catania, Gela ed Erice.
[17] Art.1, commi 340 e seguenti della legge 296/2006.
[18]Si tratta della definizione presente all’art.2 del
Titolo I della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, ai sensi
della quale si considerano:
- “piccole imprese”, quelle con meno di 50 dipendenti
e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- “micro imprese”, quelle con meno di 10 dipendenti
con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.
[19]In particolare, stando a quanto previsto nella
legge Finanziaria 2007, per i successivi periodi d’imposta verrebbero
riconosciute:
- l’esenzione limitata al 60 per cento delle imposte
sul reddito per cinque periodi d’imposta;
- l’esenzione limitata al 40 per cento delle imposte
sul reddito per il sesto ed il settimo periodo d’imposta;
- l’esenzione limitata al 20 per cento delle imposte
sul reddito per l’ottavo ed il nono periodo d’imposta.
Nella medesima disposizione, inoltre, l’esenzione
veniva riconosciuta fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro del reddito
derivante dall’attività svolta nella Zona Franca Urbana.
[20] In merito, si evidenzia che tali agevolazioni
sono, comunque, soggette alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
(Regolamento CE n.1998/2006).
[21]Le presenti agevolazioni si applicano anche ai cd.
“incubatori certificati”, disciplinati dallo stesso Provvedimento.
[22]Si decade dal beneficio anche nell’ipotesi in cui
tali strumenti siano riacquistati dalla società emittente, o da soggetti che
controllano, o siano controllati dalla “start up innovativa”.
[23] L’investimento può avvenire direttamente, ovvero
tramite un organismo di investimento collettivo del risparmio (cd. “OICR”) che
investa prevalentemente nel capitale sociale di tali nuovi organismi.
[24] La medesima percentuale di detrazione è
applicabile anche alle “start up innovative” a vocazione sociale (come definite
dall’art.37, co.4, del “Decreto Sviluppo 2”).
[25] Deve trattarsi di soggetti diversi dalle “start
up innovative”.
[26] Cfr. la nota 21.
[27] Specularmente a quanto previsto per i soggetti
IRPEF, la medesima percentuale di detrazione è applicabile anche alle “start up
innovative” a vocazione sociale.
[28]Tali soggetti, quindi, possono essere solo
destinatari di fondi di altri contribuenti, ma non possono essi stessi
beneficiare dell’agevolazione in qualità di società investitrici.
[29]Cfr. art.30 della legge
724/1994.
[30] Cfr. art.2, co. da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 138/2011,
convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011 (cd. “Manovra Monti”).