INAIL - RESPONSABILITÀ
SOLIDALE SUI PREMI ASSICURATIVI - CIRCOLARE N. 54/2012
L’Inail,
con circolare n. 54 dell’11 ottobre
2012, ha fornito chiarimenti operativi sul tema della responsabilità solidale.
La
necessità di tornare sul tema deriva dalle recenti modifiche normative
apportate all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, prima
dalla L. n. 35/2012 e, più di recente, dalla Riforma del Lavoro - L. n.
92/2012.
Nel
riepilogare brevemente gli aspetti salienti dell’istituto dell’appalto e della
responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore che vige,
come noto, per due anni dalla fine dell’appalto o del subappalto, l’Inail ha
specificato che la responsabilità solidale riguarda l’intero premio
assicurativo con esclusione, a decorrere dal 10/2/2012, data di entrata in
vigore del decreto modificativo, delle sanzioni civili che rimangono a carico
del debitore principale.
È
stato inoltre ribadito che l’art. 35, co. 28 del D.L.
n. 223/2006, così come modificato dalla L. n. 44/2012, riguarda ora
esclusivamente la responsabilità solidale in ambito fiscale (trattenute fiscali
e Iva).
L’Istituto,
però, allineandosi a quanto già affermato dall’Inps, ha ribadito che sino alla
data di entrata in vigore di detta novellata norma (28 aprile 2012), per i
premi assicurativi oggetto di responsabilità solidale, in base al precedente
dettato normativo, tra appaltatore e subappaltatore vige il termine
prescrizionale di cinque anni, e non anche di due anni.
Solo a
decorrere, pertanto, dal 29 aprile 2012, dovrebbe applicarsi, come già per il
committente, la prescrizione di due anni sancita dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Tale
interpretazione lascia spazio a notevoli dubbi che dovranno essere chiariti
dalle sedi competenti, in quanto si riteneva pacifico che anche la
responsabilità solidale relativa ai premi assicurativi rientrasse in quella
dell’art. 29 e che la sua durata, pertanto, fosse già di due anni dalla fine
del subappalto.
Con
riferimento, poi, alla nuova disciplina dell’art. 29, che prevede l’esclusione
delle sanzioni civili dall’ambito di operatività della responsabilità solidale,
l’Inail ha precisato che il giorno dal quale il responsabile solidale non è più
responsabile per le stesse, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui
scadenza è successiva al 10/2/2012, data di entrata in vigore del predetto D.L.
5/2012.
Sono
state comunque allegate alla circolare alcune tabelle riepilogative della
disciplina descritta.
Si
rimanda alla circolare per quanto concerne le istruzioni operative rivolte al
personale ispettivo e amministrativo.