INPS - OCCUPAZIONE DEI GIOVANI E DELLE DONNE - INCENTIVI - DECRETO INTERMINISTERIALE 5 OTTOBRE 2012 - CIRCOLARE n. 12/2012

 

L’Inps, con la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 ha diramato istruzioni operative in materia di incentivi a favore dei datori di lavoro che, entro il 31 marzo 2013, stabilizzano o instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, come previsto dal Decreto 5 ottobre 2012.

Il Decreto in parola ha stabilito una serie di incentivi economici al fine di promuovere, in via straordinaria, l’occupazione di giovani fino a 29 anni e delle donne, indipendentemente dall’età anagrafica, nel peculiare contesto dell’attuale fase economica.

Alla luce della circolare dell’Inps, tali incentivi possono essere così sintetizzati:

 

a) Incentivo del valore di 12.000 euro

L’incentivo del valore di 12.000 euro è concesso:

- per ogni trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

- per ogni stabilizzazione e trasformazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, in contratti a tempo indeterminato.

Il contributo in parola è concesso se tale stabilizzazione è avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale) e sino al 31 marzo 2013.

Le trasformazioni o stabilizzazioni suindicate operano con riferimento a contratti di lavoro in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro, di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche e integrazioni.

L’incentivo viene concesso sino ad un massimo di dieci per contratti stipulati per ciascun datore di lavoro.

 

b) Incentivo del valore di 3.000 euro

L’incentivo di 3.000 euro è concesso per ogni assunzione a tempo determinato con orario normale di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, di durata non inferiore a dodici mesi, avvenuta dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.

L’incentivo in parola è elevato a:

- 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i diciotto mesi;

- 6.000 euro, per i contratti a tempo determinato aventi durata superiore a ventiquattro mesi.

Entrambi gli incentivi suindicati:

- sono corrisposti dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati, ai quali l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico;

- vengono erogati in unica soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle assunzioni a termine.

Il provvedimento in oggetto dispone inoltre che gli incentivi sono erogati dall’Inps in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

 

Tutto ciò premesso l’Inps con la circolare in commento ha diramato le istruzioni operative di competenza in riferimento al Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012.

Nel fare rinvio, per quanto concerne la disciplina specifica degli incentivi, alle disposizioni contenute nel decreto, l’Istituto evidenzia le altre condizioni generali per l’applicazione degli stessi.

In particolare, l’Inps fa presente che, l’incentivo non spetta se:

- l’assunzione ovvero la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, a norma dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’Istituto sottolinea inoltre che gli incentivi in questione sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di “de minimis”.

Quanto sopra rilevato, la circolare in parola comunica che la domanda di ammissione agli incentivi può essere trasmessa esclusivamente in via telematica, accedendo al modulo “DON-GIOV”, mediante l’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito www.inps.it, tramite il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’applicazione rilascerà una attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, che - in caso di insufficienza delle risorse finanziarie residue - consentirà di individuare gli aventi diritto agli incentivi.

Successivamente verranno rilasciate dall’Inps le funzionalità che permetteranno di conoscere l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Istituto.

Allo scopo di agevolare la conoscenza dei presupposti per l’applicazione degli incentivi, la circolare di cui trattasi riporta in allegato il fac-simile del modulo telematico “DON-GIOV”.

Da ultimo, si segnala che l’Inps sul proprio sito ha predisposto una sezione di risposte a domande frequenti sul tema in commento (FAQ) e un contatore che evidenzia le risorse ancora disponibili.