INPS - OCCUPAZIONE DEI GIOVANI E DELLE DONNE - INCENTIVI
- DECRETO INTERMINISTERIALE 5 OTTOBRE 2012 - CIRCOLARE n. 12/2012
L’Inps, con la circolare n.
122 del 17 ottobre 2012 ha diramato istruzioni operative in materia di
incentivi a favore dei datori di lavoro che, entro il 31 marzo 2013,
stabilizzano o instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non
inferiore a dodici mesi, come previsto dal Decreto 5 ottobre 2012.
Il Decreto in parola ha
stabilito una serie di incentivi economici al fine di promuovere, in via
straordinaria, l’occupazione di giovani fino a 29 anni e delle donne,
indipendentemente dall’età anagrafica, nel peculiare contesto dell’attuale fase
economica.
Alla luce della circolare
dell’Inps, tali incentivi possono essere così sintetizzati:
a) Incentivo del valore di
12.000 euro
L’incentivo del valore di
12.000 euro è concesso:
- per ogni trasformazione
di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- per ogni stabilizzazione
e trasformazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto
di lavoro, in contratti a tempo indeterminato.
Il contributo in parola è
concesso se tale stabilizzazione è avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 (data
di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale) e sino al 31 marzo 2013.
Le trasformazioni o
stabilizzazioni suindicate operano con riferimento a contratti di lavoro in
essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore
alla metà dell’orario normale di lavoro, di cui all’art. 3 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche e integrazioni.
L’incentivo viene concesso
sino ad un massimo di dieci per contratti stipulati per ciascun datore di
lavoro.
b) Incentivo del valore di
3.000 euro
L’incentivo di 3.000 euro è
concesso per ogni assunzione a tempo determinato con orario normale di lavoro,
di cui al D.Lgs. n. 66/2003, di durata non inferiore
a dodici mesi, avvenuta dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.
L’incentivo in parola è
elevato a:
- 4.000 euro, se la durata
del contratto a tempo determinato supera i diciotto mesi;
- 6.000 euro, per i
contratti a tempo determinato aventi durata superiore a ventiquattro mesi.
Entrambi gli incentivi
suindicati:
- sono corrisposti dall’Inps
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei
datori di lavoro interessati, ai quali l’Istituto attribuisce un numero di
protocollo informatico;
- vengono erogati in unica
soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle
assunzioni a termine.
Il provvedimento in oggetto
dispone inoltre che gli incentivi sono erogati dall’Inps in favore di ciascun
datore di lavoro nel rispetto delle previsioni del Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Tutto ciò premesso l’Inps
con la circolare in commento ha diramato le istruzioni operative di competenza
in riferimento al Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012.
Nel fare rinvio, per quanto
concerne la disciplina specifica degli incentivi, alle disposizioni contenute
nel decreto, l’Istituto evidenzia le altre condizioni generali per l’applicazione
degli stessi.
In particolare, l’Inps fa
presente che, l’incentivo non spetta se:
- l’assunzione ovvero la
trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso la stessa unità
produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la
trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
La fruizione degli
incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle
norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti
collettivi, a norma dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296.
L’Istituto sottolinea
inoltre che gli incentivi in questione sono cumulabili con eventuali altri
incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del Regolamento (CE)
n. 1998/2006 in materia di “de minimis”.
Quanto sopra rilevato, la
circolare in parola comunica che la domanda di ammissione agli incentivi può
essere trasmessa esclusivamente in via telematica, accedendo al modulo
“DON-GIOV”, mediante l’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni
di Responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito www.inps.it, tramite
il percorso “servizi on line”, “per tipologia di
utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e
consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “dichiarazioni di
responsabilità del contribuente”.
L’applicazione rilascerà
una attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine
cronologico di presentazione delle istanze, che - in caso di insufficienza
delle risorse finanziarie residue - consentirà di individuare gli aventi
diritto agli incentivi.
Successivamente verranno
rilasciate dall’Inps le funzionalità che permetteranno di conoscere l’esito
dell’istruttoria effettuata dall’Istituto.
Allo scopo di agevolare la
conoscenza dei presupposti per l’applicazione degli incentivi, la circolare di
cui trattasi riporta in allegato il fac-simile del modulo telematico
“DON-GIOV”.
Da ultimo, si segnala che
l’Inps sul proprio sito ha predisposto una sezione di risposte a domande
frequenti sul tema in commento (FAQ) e un contatore che evidenzia le risorse
ancora disponibili.