INPS - FONDO DI TESORERIA -
VERSAMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2007 - VERIFICHE AMMINISTRATIVE DELL’ISTITUTO -
MESSAGGIO N. 15036/12
Con messaggio n. 15036 del
18 settembre 2012, che si riproduce in calce alla presente nota,l’Inps ha
diramato ulteriori precisazioni in merito all’attività di verifica
amministrativa sulla congruità dei versamenti mensili delle quote di
trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di Tesoreria, relativi all’anno
2007 (Cfr. Not. n. 10/2012).
In particolare, nel
ribadire l’importanza del contradditorio con le imprese e l’opportunità, a tale
proposito, di riprendere il confronto dopo il periodo di sospensione delle
attività aziendali per ferie collettive, il menzionato messaggio ha fornito
alle Sedi INPS un riepilogo generale sulla normativa in materia di TFR e sulle
modalità di confluenza dei contributi al Fondo di Tesoreria, precisando tutte
le ipotesi collegate alle manifestazioni di volontà dei lavoratori circa la
destinazione delle quote di TFR ed indicando le modalità attraverso cui
calcolare la quota di retribuzione da accantonare e versare per ciascun mese.
Inoltre, al fine di
facilitare le attività delle proprie Sedi, l’INPS ha comunicato che è in
avanzata fase di definizione un applicativo - utilizzabile anche per il
controllo degli anni successi al 2007 - che supporterà gli operatori in una
verifica più puntuale degli importi, sia a livello aziendale ed individuale che
annuale e mensile.
Inps
Roma, 18 settembre 2012
Messaggio n. 15036
Oggetto: Attività di Verifica
Amministrativa - Controllo dei versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria
relativi all’anno 2007.
È stata di recente avviata
una attività di verifica finalizzata ad esaminare la congruità dei versamenti
effettuati al Fondo di Tesoreria, a far tempo dal periodo di paga “luglio
2007”, da parte delle aziende destinatarie della disciplina ex art. 1 commi 755
e successivi della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Quanto precede,
anche in relazione agli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni
in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria previsti, con
riferimento all’accertamento e alla riscossione delle somme destinate al citato
Fondo, dalla Legge n. 296/2006, nonché per la pratica attuazione di quanto
stabilito dall’art. 1 c. 9 del DM 30 gennaio 2007.
L’attività di verifica
della congruità dei versamenti al Fondo di Tesoreria è incentrata sul controllo
circa la correttezza dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati dalle
aziende, attraverso riscontri sulle denunce trasmesse, mettendo a confronto le
banche dati Emens e DM10.
Con messaggio n. 13265
dell’8.08.2012 è stata ribadita l’importanza del contraddittorio con le aziende
e l’opportunità, a tal proposito, di riprendere il confronto anche con gli
intermediari abilitati dopo il periodo di sospensione delle attività aziendali
per ferie collettive.
In relazione alla ripresa
di tali attività di controllo, con il presente messaggio, si ritiene opportuno:
- fornire un riepilogo
generale sulla normativa in materia di TFR e sulle modalità di confluenza dei
contributi al Fondo di Tesoreria (già approfondite nella circolare n. 70/2007);
- precisare tutte le
ipotesi collegate alle manifestazioni di volontà dei lavoratori circa la
destinazione delle quote di TFR;
- indicare le modalità
attraverso cui calcolare la quota di retribuzione da accantonare e versare per
ciascun mese.
Trattamento di fine
rapporto e versamento al Fondo di Tesoreria
Il Decreto Legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, di riforma della
previdenza complementare, ha previsto, tra l’altro, la possibilità per i
lavoratori dipendenti del settore privato, di scegliere la destinazione delle
quote di TFR maturando, attraverso una opzione totale o parziale rivolta a
forme pensionistiche complementari ovvero al loro mantenimento al regime
civilistico di cui all’articolo 2120 del c.c..
Detta opzione può
realizzarsi in forma esplicita o tacita. In tale seconda ipotesi, la legge
configura il silenzio come una manifestazione della volontà del lavoratore di
devolvere il proprio TFR a forme pensionistiche complementari.
La legge finanziaria 2007
ha istituito il Fondo di Tesoreria presso l’Inps; ad essa sono seguiti i
decreti attuativi del 30 gennaio 2007 che hanno disciplinato le procedure di
espressione della volontà dei lavoratori circa la destinazione del TFR
maturando. In particolare, è stato previsto:
a) per tutti i lavoratori
dipendenti (con la sola eccezione dei domestici), in attività al 31 dicembre
2006, la possibilità di effettuare la scelta sulla destinazione del TFR entro
il 30 giugno 2007, attraverso il modello TFR1;
b) per tutti i lavoratori
dipendenti (con la sola eccezione dei domestici), assunti dopo il 31 dicembre
2006 - che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al
conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro - la
possibilità di esercitare l’opzione entro sei mesi dalla data di assunzione,
attraverso il modello TFR2.
Nel caso di lavoratori
occupati in aziende con forza occupazionale media pari ad almeno 50 addetti, la
scelta del mantenimento del TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del c.c.,
comporta l’obbligo datoriale del versamento di dette quote maturate da “gennaio
2007” in poi al Fondo di Tesoreria dello Stato costituito presso l’Inps.
In merito agli obblighi nei
riguardi del Fondo di Tesoreria conseguenti alle scelte dei lavoratori circa la
destinazione del TFR, si può così sintetizzare:
- nessun versamento è dovuto
al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori, con rapporto di lavoro
in essere al 31 dicembre 2006, che hanno conferito - a decorrere da una data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o
esplicite - l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che
lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- in caso di manifestazione
della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR al regime di cui
all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo
di Tesoreria Inps, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione, se
successiva;
- in relazione ai
lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006
(che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del
TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro), che conferiscono, secondo
modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro
sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto
fino al momento del conferimento del TFR.
Va altresì precisato che,
nei casi in cui la scelta non ha potuto concretizzarsi, in conseguenza del
fatto che - prima della scadenza del semestre a disposizione per l’esercizio
dell’opzione - il rapporto di lavoro sia cessato senza che il lavoratore abbia
manifestato la propria volontà, l’interessato ha titolo alla liquidazione del
proprio TFR; ne deriva che non è dovuto alcun versamento al Fondo istituito ai
sensi dell’art. 1, commi 755 e successivi della Legge n. 296/2006.
Per i criteri di calcolo
della forza aziendale e per altri aspetti gestionali, si rinvia a quanto
illustrato nella circolare n. 70/2007 e nei messaggi n. 10577/2007 e n.
3506/2009.
Calcolo della quota
mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Per ciascun lavoratore
interessato, ai fini della determinazione della quota da versare, va presa in
considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR - individuata
secondo gli specifici criteri di cui all’art. 2120 c.c.-
riferita al periodo di paga interessato; tale importo va moltiplicato per
l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e al risultato che ne deriva va detratto - per i
lavoratori destinatari - il contributo dello 0,50% ex art. 3 ultimo comma della
Legge n. 297/82, calcolato sulla retribuzione imponibile. La quota così
determinata viene versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in
relazione alle scelte dei lavoratori.
Le Sedi, pertanto, nel
corso della verifica sugli importi, dovranno tenere in considerazione il
seguente algoritmo di calcolo che sintetizza quanto sopra riportato:
(base calcolo TFR x 7,41 %)
- (imponibile contributivo x 0,50 %).
A titolo di esempio:
- se l’importo della “Base
Calcolo TFR” risulta essere di Euro 1.200 e l’imponibile contributivo di quel
mese risulta essere di Euro 1.700, il contributo CF01 sarà:
(1.200*7,41%) -
(1.700*0,50%)
totale 88,92 - 8,50 =
80,42.
Qualora dai controlli
effettuati emergessero delle differenze rispetto agli importi indicati sulle
liste (ad es. perché sia stata considerata nel calcolo complessivo degli
importi dovuti anche la <base di calcolo TFR> di lavoratori già in forza
al 31 dicembre 2006 che avevano invece scelto di aderire totalmente a una forma
pensionistica complementare) le Sedi, ricalcolato l’ammontare corretto,
provvederanno a modificare ovvero - se del
caso - ad annullare l’importo riportato in diffida.
A tal
proposito, si precisa che l’intimazione al pagamento dovrà riguardare gli
importi dovuti a titolo di contributi nonché le sanzioni civili calcolate a
titolo di omissione contributiva ai sensi dell’art. 116, co.
8, lett. a) della Legge n. 388/2000.
Al fine
di facilitare le attività delle Sedi, si comunica, infine, che è in avanzata
fase di definizione un applicativo - operante anche per il controllo degli anni
successivi al 2007 - che, oltre a dare evidenza delle differenze ricalcolate
come sopra descritto, supporterà gli operatori in una verifica più puntuale
degli importi sia a livello aziendale ed individuale che annuale e mensile.