LEGGE N. 92/2012 - RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE IN
CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO - NOTA N. 18273/2012
La
Legge n. 92/2012, c.d. Riforma del mercato del lavoro, ha introdotto, tra le
altre, nuove procedure per le dimissioni dei lavoratori in forza e procedure da
rispettare per il licenziamento, effettuato da imprese con più di 15
dipendenti, per motivi economici (cfr. Suppl. n. 2 al Not.
n. 7/2012).
Le
modifiche apportate alla previgente normativa pongono in capo alle imprese, tra
le altre, problematiche in ordine al corretto adempimento della comunicazione
al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro.
Il
Ministero del Lavoro con nota n 18273 del 12 ottobre 2012 ha fornito
chiarimenti sul termine dal quale decorrono i cinque giorni per effettuare le
comunicazioni.
I
termini da considerare per le due differenti ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro possono essere così di seguito sintetizzate.
Licenziamento
disciplinare o per giustificato motivo oggettivo
Il
Ministero ha precisato che in caso di licenziamento disciplinare o di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal fatto
che il licenziamento produca effetto dal giorno in cui sono iniziati la
procedura disciplinare (articolo 7 della legge n. 300/1970) o il procedimento
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (previsto solo per i datori
di lavoro con più di 15 dipendenti dall’articolo 1, comma 40, della legge n.
92/2012), il termine dal quale decorrono i cinque giorni per effettuare la
comunicazione in questione è quello relativo alla effettiva risoluzione del
rapporto.
Tuttavia,
con riferimento ai casi anzidetti il Ministero del lavoro ha previsto l’obbligo
di indicare, nella relativa modulistica, la data a partire dalla quale si
producono gli effetti del licenziamento medesimo.
Dimissioni
o risoluzione consensuale
Quanto
all’insorgenza dell’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, la cui efficacia è
condizionata all’espletamento della procedura di convalida, è stato specificato
che la data iniziale di tale obbligo è da intendersi coincidente con il momento
nel quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di
risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione
stessa, ferma restando la possibilità di effettuare tale comunicazione anche
prima.
Ad
esempio, nel caso in cui la lettera di dimissioni sia presentata il 1° giugno,
ma indichi quale ultimo giorno di lavoro il 30 giugno, il primo dei cinque
giorni entro i quali dovrà essere effettuata la comunicazione di avvenuta
cessazione del rapporto di lavoro sarà il 1° luglio.
La nota
del Ministero ha, inoltre, chiarito che:
- in
caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale da parte del
lavoratore sarà necessario effettuare una nuova comunicazione al Centro per
l’impiego;
- il
termine dei 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere al
lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale
decorre dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro (dunque, nell’esempio
di cui sopra, dal 1° luglio), ferma restando la possibilità che l’invito sia
trasmesso anche in data antecedente.
Su
questo punto, peraltro, si ribadisce che la procedura di convalida delle
dimissioni può essere legittimamente esperita anche, e più comodamente,
attraverso la sottoscrizione del lavoratore del modello “UNILAV” inviato dal
datore di lavoro al Centro per l’impiego competente.