IRPEF -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI
- ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2012
La
disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl.
n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo della
rivalutazione del TFR, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta,
annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta
imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata
e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il
16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno
successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 17 dicembre 2012 (essendo il 16 domenica) sarà dovuto, per l’anno
stesso, l’acconto della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle
rivalutazioni maturate nell’anno 2011, tenendo conto anche delle rivalutazioni
relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2012
(c.d. metodo storico).
In
alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo all’importo delle
rivalutazioni che si stima maturino nel corso dell’anno 2012 (c.d. metodo
previsionale).
Per la
determinazione dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di
imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31
dicembre 2011, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2012, la
percentuale Istat relativa al mese di dicembre 2011, che è pari a 3,8801%.
A tale
rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la rivalutazione effettiva relativa
ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 novembre 2012. Sul totale così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva
dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il 90% che
costituisce l’ammontare dell’acconto da versare entro il 17 dicembre 2012.
Si rammenta
che, nell'ipotesi di stime errate che comportino un versamento dell'acconto
inferiore a quello dovuto, verranno applicate le sanzioni previste.
L’acconto
deve essere versato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il periodo di riferimento, da
indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento, cioè 2012.
Infine, si
rammenta che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può essere
utilizzato, se ancora sussistente, il credito di imposta di cui all’art. 3,
comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti
effettuati dalle imprese negli anni 1997 e 1998 a titolo di acconto sulle
imposte dovute dai dipendenti all’atto della corresponsione del TFR). Il citato
credito può essere utilizzato, per i versamenti in parola senza alcun limite di
importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla relativa
normativa. Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della
compilazione del mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va indicato
l’anno di utilizzo del credito stesso e nella colonna “importi a credito
compensati” il codice tributo 1250,
relativo all’anticipo di imposta sui TFR.
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
Anche il TFR
versato al Fondo di Tesoreria dell’Inps (che, come noto, interessa le sole
imprese con oltre 50 dipendenti) deve essere rivalutato alla fine di ciascun
anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento
deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato
all’imposta sostitutiva dell’11%.
Al riguardo,
si fa presente che l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva
relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso
il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere
effettuati dal datore di lavoro.
Il datore di
lavoro provvederà poi a conguagliare, secondo le istruzioni fornite dall’Inps
con messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n.
4/2008) e con circolare n. 162/2010, l’importo versato relativo alla
rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di
Tesoreria nella denuncia Uniemens, compensando il
credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il
debito contributivo.
Ai fini
della compilazione del flusso, dovrà essere riportato nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare
Come noto,
le quote di TFR destinate alla previdenza complementare invece non rientrano
nella base imponibile su cui il datore di lavoro deve calcolare l'imposta
dell'11%.