TERRE E ROCCE DA SCAVO - ANALISI DELL’ANCE SULLE NUOVE REGOLE PER IL
RIUTILIZZO
L’Ance,
nella nota che pubblichiamo di seguito, compie una prima disamina della nuova
normativa sulla disciplina delle terre e rocce da scavo nell’ottica di fornire
indicazioni di natura operativa, sulle modalità per il riutilizzo di tali
materiali come sottoprodotti.
DM 161/2012 GESTIONE TERRE E ROCCE
IL DECRETO
Con
il DM 20 agosto 2012 n. 161 la gestione delle terre e rocce provenienti da
attività di costruzione, ovvero dalla lavorazione di materiali lapidei, trova
finalmente una sua regolamentazione che sicuramente non potrà dirsi conclusa
sino a quando non intervenga anche il provvedimento previsto per la gestione di
quelle derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6000 mc.
Peraltro,
l’entrata in vigore del DM 161 fa decadere le prescrizioni dell’art. 186 del d.lgs 152/06, salvo in alcuni casi, così come previsto
dall’art. 39 del d.lgs 205/10.
Il
DM 161 ha sicuramente il merito di definire una serie di questioni importanti
quali l’individuazione della normale pratica industriale, il collegamento tra
Piano di utilizzo ed opere da realizzare (superando le indicazioni temporali
restrittive del/’art. 186 come riformato nel 2008), la possibilità che i
materiali siano frammisti a sostanze estranee impiegate per lo scavo, la
facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di produzione,
eccetera. Nello stesso tempo però le procedure individuate dal DM 161 risultano
essere complesse dal punto di vista tecnico ed amministrativo, nonché onerose
per le imprese ed economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti.
L’ANCE,
nell’ambito dell’iter di formazione ha più volte evidenziato queste
problematiche, ma le scelte del DM 161, conseguenti anche al Decreto Legge
1/2012, art. 49, sono la conferma di una scelta volta a privilegiare
l’esecuzione di alcune grandi opere. Infatti, nella stesura della prima bozza
del DM 161 era stato previsto un regime di gestione delle terre e rocce
intermedio per i cantieri con quantitativi minori, scelta che non è stata
confermata dall’attuale Governo.
L’ANCE,
pur nel confermare l’importanza del DM 161, ritiene che si debba intervenire
con la massima urgenza anche a favore dei lavori edili minori, soprattutto
perché questi ultimi debbano essere non solo oggetto di procedure semplificate,
ma anche perché a loro favore debbano essere applicabili alcune disposizioni
del DM 161 (es. piano di utilizzo e tempo di utilizzo, normale pratica
industriale ecc.).
Nel
merito dei contenuti del DM 161 e prima di entrare nello specifico, c’è
comunque da segnalare che l’articolato, in più punti, contiene disposizioni che
si prestano a diverse formule interpretative e sulle quali l’ANCE è già
intervenuta presso il Ministero dell’Ambiente affinché esse possano essere
chiarite.
Si
tratta ad esempio dell’utilizzo all’interno del cantiere di produzione (esente
dall’applicazione del DM 161 ai sensi dell’art. 185 del d.lgs
152/06 e della Direttiva 2008/98/CE), delle difficoltà applicative relative
alla dichiarazione di avvenuto utilizzo, delle disposizioni sul trasporto al
limite della loro praticabilità, degli adempimenti in tema di caratterizzazione
ecc., dell’utilizzo in altra produzione industriale.
Per
completezza è opportuno ricordare che il provvedimento è stato trasmesso, prima
della sua emanazione, dal Governo alla Direzione Europea per la concorrenza che
non ha formulato osservazioni contrarie, in contemporanea però
un’organizzazione ambientalista italiana ha presentato al Commissario Europeo
all’ambiente un esposto avverso il decreto sul quale si attende un parere in
tempi comunque medio lunghi.
Il
decreto 161/2012 delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce che
schematicamente può essere così riassunta:
-
piano di utilizzo da presentarsi all’autorità competente
-
approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo (con possibilità di
aggiornamento in corso d’opera)
-
trasporto dei materiali e dichiarazione di avvenuto utilizzo
DA QUANDO SI APPLICA
La
procedura è operante dal 6 ottobre 2012 (entrata in vigore del dm 161/2012) per
la gestione dei materiali di scavo derivanti da opere edili, indipendentemente
dal loro quantitativo.
QUANDO SI APPLICA
Il
dm 161/2012 si applica in tutti i casi in cui si desidera gestire le terre e
rocce derivanti da scavi e i residui derivanti dalla lavorazione di materiali
lapidei (su questo aspetto vi potrebbero essere delle incertezze applicative)
come sottoprodotti.
Qualora
ciò non sia possibile i materiali saranno trattati nell’ordine secondo il
principio end of waste (ancora da definire da parte
del Ministero dell’ambiente) ovvero come rifiuti.
A COSA SI APPLICA
Ai
materiali di scavo derivanti da lavori di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione (art. 1 c. 1 ) relativi a scavi in
genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento ecc., opere
infrastrutturali, rimozione e livellamento opere in terra, materiali litoidi e
simili provenienti da escavazioni effettuate negli alvei sia dei corpi idrici
superficiali.
Ai
residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei anche non connessi
alla realizzazione di un/opera e non contenenti sostanze pericolose.
Non
si ritiene che il dm, nonostante alcuni richiami contenuti nel testo, possa
essere applicato ai materiali provenienti da operazioni di vero e proprio
dragaggio che hanno una loro propria disciplina. Inoltre, risulta che per essi
il Ministero dell’ambiente, unitamente a quello delle infrastrutture, stia
predisponendo un apposito provvedimento.
SANZIONI
Il
dm 161, in quanto atto amministrativo, non può prevedere l’applicazione di
sanzioni per il mancato rispetto delle procedure indicate, ma in diversi
passaggi sottolinea che in caso di mancata osservanza dei suoi contenuti il
materiale sarà considerato come un rifiuto e quindi assoggettato alla relativa
disciplina sanzionatoria. Per altro, non essendo indicate nel testo delle
modalità attraverso cui evidenziare che la disciplina applicabile è quella dei
rifiuti, anziché quella dei sottoprodotti, è necessario operare con la massima
cautela nel rispetto del piano di utilizzo.
Nel
testo sono state apportate le seguenti abbreviazioni:
AC
-Autorità competente
PU
-Piano di Utilizzo
DAU
-Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo
LA TIPOLOGIA DEI MATERIALI DI SCAVO (ART. 1)
L’art.
1 consente di gestire come sottoprodotti i materiali di scavo contenenti (art.
1 co. llett. b-d)
-
“eventuali presenze di riporti” come definiti all’ Allegato 9
-
Calcestruzzo *
-
Bentonite *
-
Policloruro di vinile (PVC)*
-
Vetroresina (VTR) *
-
Miscele cementizie *
-
Addittivi per lo scavo meccanizzato *
Nei
casi la composizione media dell’intera massa non deve presentare concentrazioni
di inquinanti superiori ai limiti massimi ammessi dal dm 161 (il riferimento,
in condizioni “normali”, dovrebbe ritenersi quello delle csc
colonne A -B tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del d.lgs
152/06). Il dm non indica, fatta eccezione per i riporti, la percentuale di
sostanze estranee rispetto alle terre e rocce.
LE ALTRE DEFINIZIONI (ART. 1)
Oltre
ai materiali di scavo all’art.1, vi sono una serie di definizioni di cui è
opportuno tenere conto e che, almeno per quelle principali, si ritiene utile
riportare:
Autorità competente: il
soggetto che autorizza la realizzazione dell’opera
Proponente: colui che
presenta il piano di utilizzo
Esecutore: colui che esegue
il piano di utilizzo
Sito di produzione: uno o più
siti perimetrati da cui è generato il materiale di scavo
Sito di destinazione: quello
in cui il materiale da scavo è utilizzato (diverso comunque dal luogo di
produzione)
Sito di deposito intermedio:
quello in cui il materiale è temporaneamente depositato in attesa del
trasferimento nel sito di destinazione
Materiale inerte di origine antropica -riporto: l’orizzonte stratigrafico costituito da una miscela
di eterogenea di materiali di origine antropica come definiti dall’Allegato 9
Ambito territoriale con fondo naturale: la porzione di territorio in cui può essere
dimostrato che il suolo/sottosuolo reca valori superiori alle ese di cui alle colonne A -B della Tabella 1 dell’allegato
5 alla Parte IV del d.lgs 152/06
Normale pratica industriale:
sono le operazioni indicate n eli’ Allegato 3. Si tratta
comunque
di una esemplificazione indicativa.
LE CONDIZIONI PER I SOTTO PRODOTTI (ART. 183 D.LGs.
152/06)
Le
condizioni generali affinché un materiale sia qualificato come sotto prodotto
sono quelle indicate dall’art. 183 comma 1 lett. qq del d.lgs 152/06, che per i
materiali di scavo vengono così precisate e che dovranno essere comprovate dal
piano di utilizzo (PU).
-
Origine dalla realizzazione di un’opera di cui costituisce parte integrante e
il cui scopo primario non è la produzione del materiale
-
Utilizzo in conformità al piano di utilizzo PU
a)
nella stessa opera che lo ha prodotto o in un’opera diversa per reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o
altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (un’elencazione così
tassativa farebbe escludere altre destinazioni d’uso)
b)
in processi produttivi al posto degli inerti da cava
-
Idoneità ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale (come definita
dall’Allegato 3)
-
Soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale indicati nell’Allegato 4
-
Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo, vale a dire l’attività
svolta per dimostrare che essi hanno le caratteristiche di cui agli allegati 1
-2 del dm 161 e quindi possono essere gestiti come sottoprodotti.
PIANO DI UTILIZZO - PU (ART. 5)
Il
PU costituisce l’elemento essenziale per la gestione dei materiali di scavo
come non rifiuto, deve seguire le procedure nonché recare la documentazione
indicata nell’art. 5 e negli allegati al dm 161/2012.
CHI LO PRESENTA (COMMA 1)
Il
PU è presentato dal proponente all’autorità competente e dovrà essere
modificato dall’esecutore qualora si verifichino le fattispecie di cui all’art.
8.
La
definizione di “proponente” (art. 1) e cioè colui che presenta il PU, lascia in
qualche modo indeterminata la figura del soggetto che materialmente lo
presenta, almeno per determinate tipologie di opere. Infatti, l’art. 5 prevede
che il PU debba essere presentato almeno 90 gg prima dell’inizio delle opere e
quindi è evidente che il proponente può essere anche un soggetto diverso dal
titolare del titolo abilitativo edilizio come ad esempio l’impresa
esecutrice/appaltatrice/subappaltatrice per la parte relativa agli scavi.
Nel
caso di opera pubblica, invece, il PU sarà redatto dalla stazione appaltante
oppure presentato dall’appaltatore, se espressamente incaricato della gestione
dei materiali come sottoprodotti, alla stazione appaltante in quanto autorità
competente.
A CHI SI PRESENTA (COMMA 1)
Il
PU deve essere presentato all’autorità competente per l’opera da cui derivano i
materiali di scavo anche in via telematica, redatto in conformità all’Allegato
5 e corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il
proponente attesta la sussistenza dei requisiti relativi ai sottoprodotti (art.
4 comma 1).
QUANDO SI PRESENTA (COMMA 1)
Le
possibilità sono diverse e alternative tra loro e cioè:
-
Almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori
In
fase di approvazione del progetto definitivo
-
Prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale per le opere
soggette a VIA
LA PROCEDURA (COMMI 2, 3, 4 E 5)
La
procedura si può definire di due tipologie e cioè:
- Ordinaria
- Speciale per determinati siti
In
entrambi i casi è previsto l’intervento dell’ARPA in via facoltativa su
richiesta dell’autorità competente o in via obbligatoria nel caso di siti
particolari (con valori di fondo naturale superiori ai limiti ammessi o siti da
bonificare). In via ordinaria l’AC, una volta ricevuta la proposta di piano di
utilizzo, può chiedere entro 30 gg dalla presentazione integrazioni alla
documentazione ricevuta. Il proponente, salvo che l’autorità competente non lo
abbia espressamente indicato, non ha un termine per produrre le integrazioni
richieste e comunque il termine di 90 gg inizierà di nuovo a decorrere
esclusivamente dopo la presentazione della documentazione.
L’AC
potrà richiedere l’intervento dell’ARPA (regionale o provinciale) con motivato
provvedimento. L’ARPA dovrà esprimersi entro i 45 gg successivi e comunque nel
termine complessivo di 90 gg.
Nel
caso di opere soggette a VIA, considerato che il PU deve essere presentato
prima della espressione del relativo parere VIA, la procedura e soprattutto la
tempistica, per quanto non espressamente detto nell’art. 5, potrebbe essere
oggetto di una diversa scansione temporale.
Non
si ritiene che il PU possa essere adottato mediante silenzio-assenso nonostante
la formula del DM 161 lasci un certo spazio a tale tesi interpretativa.
FONDO NATURALE (COMMA 4)
Se
il sito di produzione è caratterizzato da fenomeni naturali a seguito dei quali
il materiale di scavo presenta concentrazioni di elementi superiori alle CSC di
cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del d.lgs.
152/06 esse potranno essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente
per tutti i parametri superati.
In
questo caso prima di predisporre il PU il proponente dovrà segnalarne il
superamento all’AC attraverso un piano di accertamento eseguito in contraddittorio
con l’ARPA territorialmente competente.
Si
evidenzia come l’art. 5, comma 4, non individui alcun termine per
l’effettuazione di questa procedura preliminare.
Successivamente
all’esecuzione del piano di accertamento si potrà presentare il PU secondo la
procedura e i termini previsti in via ordinaria.
In
ogni caso l’utilizzo del materiale sarà consentito solo nel sito di produzione
ovvero in altro sito con fondo naturale con caratteristiche analoghe.
Si
segnala che la previsione di un utilizzo ammesso nel sito di produzione
potrebbe sottointendere che il PU, almeno in
situazioni di questo genere, vada comunque sempre predisposto contraddicendo
cosi alle indicazione dell’art. 185 del d.lgs 152/06
che, invece, lo escludono almeno nel caso di materiali con inquinamento nei
limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV
del d.lgs. 152/06.
Le
situazioni in cui i valori di fondo naturali sono superiori ai limiti ammessi
dovrebbero essere assimilate a quelle nei quali i limiti di inquinamento
rientrano nelle soglie consentite.
Per
i materiali provenienti da siti oggetto di interventi di bonifica ovvero di
ripristino ambientale i requisiti di qualità ambientale dovranno essere
individuati dall’ARPA su richiesta del proponente.
SITI DA BONIFICARE (COMMA 5)
Il
PU non potrà essere presentato se non sia stata attivata una sorta di procedura
preliminare.
L’ARPA
dovrà fornire una risposta entro 60 gg sui valori riscontrati indicando la
compatibilità dei materiali di scavo (compresi i riporti) con la destinazione
d’uso urbanistica del sito di destinazione.
La
presentazione del PU che avverrà, secondo la procedura ordinaria, è subordinata
all’esito positivo dell’ARPA.
QUANTO DURA IL PU (COMMA 6-7)
Il
PU ha validità sino a quando non sono completate le opere/gli utilizzi indicati
nel PU medesimo.
Le
attività indicate nel PU dovranno avere inizio entro 2 anni dalla sua
presentazione salvo deroghe motivate da parte dell’AC .
Il
comma 7 prevede che il PU possa essere prorogato 2 mesi prima della scadenza
dei termini per la durata massima di 1 anno (la formula utilizzata sembrerebbe
escludere la possibilità di una proroga per l’avvio dell’attività).
Se
il materiale scavato e collocato in deposito non viene utilizzato nei termini
previsti, in contrasto rispetto a quanto indicato nell’art. 5 comma 7, esso
potrà essere oggetto di un nuovo PU (art. 10 comma 5).
Il
PU va conservato per 5 anni nel sito di produzione del materiale o presso la
sede legale di colui che lo ha presentato o eseguito. L’obbligo di
conservazione incombe anche a carico dell’AC.
L’INTERVENTO DELL’ARPA (COMMA 10)
L’intervento
dell’ARPA è sempre a carico del proponente ed i costi saranno definiti da un
apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il 21 marzo 2013. Nelle more
di tale definizione si applicherà il tariffario locale. Peraltro, entro il 21
marzo 2013 il MATI (Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare) dovrà individuare anche le “idonee garanzie finanziarie qualora l’opera
di progettazione e il relativo PU non vada a buon fine’.
IL PU SI PUÒ/DEVE MODIFICARE? (ART. 8)
Se:
-
c’è un aumento> 20% del volume in banco dei materiali (aggiornamento entro
15 gg. dall’evento di modifica)
-
la destinazione del materiale è per un sito diverso da quello indicato*
-
la destinazione del materiale è per un sito intermedio diverso*.
*
in questi casi sino a quando l’aggiornamento del PU non è stato approvato si
potrà procedere solo mantenendo le previsioni del PU originario.
Le
procedure e i termini per l’aggiornamento del PU sono le medesime di quelle
previste per la presentazione.
ADEMPIMENTI PER IL PU (ART. 9)
Il
proponente deve comunicare all’AC il nominativo dell’esecutore del PU prima
dell’inizio dei lavori e questi ne è responsabile. L’esecutore redige i
documenti relativi al trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).
IL DEPOSITO (ART. 10)
Il
materiale scavato, in attesa dell’utilizzo, può essere accantonato all’interno
del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio, dei siti di
destinazione che saranno indicati nel PU e comunque l’utilizzo dovrà avvenire
nei termini del PU.
Il
deposito dovrà sempre prevedere la distinzione tra i vari materiali scavati
oggetto di differenti PU ed essere munito di apposita segnaletica.
CONTENUTI DEL PU (ALL. 5)
-
Indicazione sito di produzione e dei relativi volumi in banco suddivisi per
tipologie.
-
Indicazione siti di utilizzo e dei processi industriali di impiego dei
materiali, indicazione dei relativi volumi suddivisi per tipologie.
-
Indicazione degli eventuali siti di deposito intermedio o in attesa di
utilizzo.
-
Operazioni di normale pratica industriale che saranno effettuate per migliorare
le caratteristiche merceologiche tecniche ecc. dei materiali da scavo in
funzione dal loro utilizzo (AlI. 3).
-
Modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale da
eseguirsi in fase progettuale.
-
Risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento.
-
Modalità di accompagnamento, preparazione dei campioni ed analisi con
indicazione del set dei parametri analitici (AlI.
2-4).
-
Indicazione della necessità di ulteriori approfondimenti in corso d’opera (se è
impossibile farlo in sede progettuale, utilizzo di tecnologie di scavo con sostanze
estranee - AIl.8).
-
Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto dei materiali di scavo.
Inquadramento territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico.
-
Descrizione attività svolta nel sito.
-
Piano campionamento e analisi.
COSA È LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (ALL.1)
Serve
per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali
di scavo, va inserita nella progettazione. La svolge il proponente in fase
progettuale o comunque prima dell’inizio dello scavo. La caratterizzazione
ambientale deve avere un livello di approfondimento almeno pari al livello
progettuale soggetto all’espletamento della procedura di approvazione
dell’opera. Se in fase progettuale si ravvisa la necessità di effettuare una
caratterizzazione ambientale in corso d’opera, il PU dovrà indicarne le
modalità di esecuzione (AlI. 8).
In
questo caso, l’onere della caratterizzazione sarà a carico dell’esecutore.
Se
si prevede di ricorrere a metodologie di scavo in grado di non determinare un
rischio di contaminazione, il PU può prevedere, salvo diversa indicazione
dell’AC, che non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale in
corso d’opera.
Le
procedure di campionamento in fase di progettazione vanno indicate nel PU ed
eseguite secondo le indicazioni dell’AlI. 2.
QUALI SONO LE OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? (ALL. 3)
Sono
tutte le operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche
merceologiche del materiale per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e
tecnicamente efficace.
L’AlI. 3
indica alcune tipologie già di normale pratica industriale e questo con
l’obiettivo di superare le incertezze interpretative di natura
giurisprudenziale.
Si
tratta di: selezione granolumetrica riduzione
volumetrica mediante macinazione stabilizzazione a calce, cemento ecc.
(concordando preventivamente con l’ARPA le modalità di utilizzo nel PU) stesa
al suolo per consentire l’asciugatura ecc. e favorire l’eventuale
biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per lo scavo riduzione degli
elementi estranei (es. VTR, PVC ecc.) presenti nei materiali.
È
consentita la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non
inquinante (non ne è indicata la percentuale), purché rispondente ai requisiti tecnicifprestazionali.
PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE (ALL. 4)
Le
procedure di caratterizzazione chimico-fisiche devono essere effettuarsi
secondo le indicazione dell’AlI. 4.
Inoltre,
viene previsto che per volumi (in banco) tra 6.000 e 150.000 mc le analisi
chimiche sui campioni potranno essere effettuate su un numero ridotto di
sostanze (sostanze indicatrici).
Nulla
è detto per quantitativi diversi.
DESTINAZIONI DEI MATERIALI DI SCAVO (ALL. 4)
Si
tratta di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti viari/fondiari, altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati e sottofondi, in processi
produttivi in sostituzione dei materiali di cava.
Se
la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A
l’utilizzo potrà aversi in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione,
se invece è compresa fra i limiti di cui alle colonne A-B in siti con
destinazione produttiva (commerciale, artigianale).
Inoltre,
per il riutilizzo in impianti industriali la concentrazione di inquinanti non
dovrà superare i limiti della colonna B e per materiali con concentrazioni di
inquinanti compresa tra le colonne A e B esso sarà possibile sono nel caso in
cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o
manufatti merceologicamente distinti dai materiali da scavo che comporti la
sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisico iniziali.
PER IL TRASPORTO? (ART. 11)
Il
trasporto dovrà essere accompagnato da un apposito modulo compilato, in
originale, in 4 copie (produttore, proponente, trasportatore, responsabile del
sito di utilizzo).
AI
modulo deve essere allegata la caratterizzazione analitica e il PU (dalla
formula utilizzata sembrerebbe essere sufficiente allegare l’atto di formale
approvazione del PU).
Prima
dell’effettuazione del trasporto deve essere inviata all’AC una comunicazione
attestante:
-
generalità della stazione appaltante
-
generalità della ditta appaltatrice
-
generalità della ditta di trasporto
-
generalità della ditta che riceve il materiale nel luogo di destinazione (targa
dei veicolo, data e ora del trasporto, quantità e tipologie del materiale).
LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO - DAU (ART. 12, ALL. 7)
AI
fine di garantire la tracciabilità dell’avvenuto utilizzo dei materiali di
scavo come sottoprodotti è previsto che l’esecutore presenti all’AC un’apposita
dichiarazione.
La
dichiarazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va
redatta secondo lo schema predisposto nell’Allegato 7 del DM e corredato della
relativa documentazione (es. certificati di analisi dei campioni, eventuale
titolo abilitativo dell’opera nella quale avviene l’utilizzo).
La
dichiarazione va effettuata entro il termine di validità del PU ed è conservata
per 5 anni (dalla data di presentazione) ed è resa dall’esecutore (che può
essere persona diversa da colui che ha presentato il PU) o da un terzo se
l’utilizzo è effettuato da soggetto diverso da colui che ha presentato il PU o
dall’esecutore degli scavi.
La
formula utilizzata, in realtà, non è chiara poiché sembrerebbe che la
dichiarazione debba comunque essere presentata dal proponente o dall’esecutore
indicando il termine di utilizzo, salvo comunque l’obbligo, per l’utilizzatore
di comunicare a sua volta l’avvenuto utilizzo.
In
pratica nei confronti del proponente/esecutore il decreto impone un obbligo di
sorveglianza sul rispetto del PU dal cui mancato rispetto deriverà l’immediata
applicazione della normativa sui rifiuti.
SITUAZIONI DI EMERGENZA (ART. 6)
Qualora
si verifichino situazioni di emergenza (es. dissesto idrogeologico) il
materiale potrà essere gestito come sottoprodotto presentando una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta “nella forma” (si ritiene con la
documentazione indicata) della dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Dalla
data di presentazione il materiale sarà gestito come sottoprodotto, salvo
l’obbligo per il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di presentare
entro 15 gg dalla data di inizio dei lavori il PU.
Questa
procedura non è applicabile nel caso in cui la situazione di emergenza si sia
verificata in aree soggette a bonifica.
IL PERIODO TRANSITORIO (ART. 15)
Per
tutti i progetti di utilizzo redatti prima del 6 ottobre (anche solo
presentati) ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. 152/06 è data la possibilità di
portarli a compimento secondo le “vecchie regole” o in alternativa di
conformarli, attraverso un nuovo PU, alle indicazioni del DM 161/2012.