IL
COSTO DI COSTRUZIONE
(art. 16, comma 9, dPR n.
380 del 2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005)
Proposta di aggiornamento del costo
di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2013 (Comuni della Regione Lombardia)
L’articolo 16, comma 4, del dPR n.
380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui
primi 4 commi sono stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n.
537 del 1993), nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli
edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo
di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g),
della legge n. 457 del 1978.
Le predette norme stabiliscono
altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero
in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
Per la Regione
Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro
quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994
(pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994).
Successivamente non vi è stato più alcun intervento
regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso.
La regione, appositamente
interpellata, ha risposto “... essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire
solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario
di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare
libertà ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla Costituzione.
Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di
costruzione annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di
questo sito in data 24 novembre 1997).
I moduli operativi potrebbero
essere più d’uno, in base ai più vari elementi:
- da quando fare partire l’aggiornamento (dal
giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio
1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo
inadempimento regionale, quindi momento di maturazione
della funzione surrogatoria del comune);
- dal mese sul quale deve essere calcolato
l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico
l’aggiornamento);
- da quando deve avere effetto l’aggiornamento
(dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui
sia reso pubblico l’aggiornamento stesso).
Bisogna tenere presente che gli
indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo, quindi,
nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti
(tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:
- tiene in considerazione le variazioni ISTAT
intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della
prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di
riferimento sia omogeneo;
- rende effettivo l’aggiornamento dal 1°
gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi
noti solo in novembre o dicembre).
Nel corso del 2009 l’ISTAT ha
provveduto ad aggiornare gli indici mensili relativi al
costo di costruzione dei fabbricati residenziali, reso necessario considerando
le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative
in materia e per prendere in esame una nuova tipologia di costruzione, a
partire dal 2005 (base = 100) e fino a settembre 2009, con
coefficiente di raccordo pari a 1,186, che ha pubblicato nei primi giorni del
2010.
Rilevato che l’indice ISTAT del
costo di costruzione dei fabbricati residenziali, relativo al mese di giugno
2012, è stato determinato nella misura di 120,4, rispetto a
117,8 del precedente giugno 2012, sui quali applicare il calcolo per
l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 gennaio 2013.
Si ritiene accettabile che, per il
2013, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici
residenziali di Euro 401,49 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto:
- Costo costruzione 1995 =
Lire 482.300
Indice giugno 1994 = 120,9 ;
Indice giugno 1995 = 123,8;
- Costo costruzione 1996 =
Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868;
Coefficiente di raccordo tra base
1990 e base 1995 = 1,232;
Indice giugno 1995 = 123,8 ; Indice
giugno 1996 = 101,0;
- Costo costruzione 1997 =
Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390;
Indice giugno 1996 = 101,0 ; Indice
giugno 1997 = 103,60;
- Costo costruzione 1998 =
Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168;
Coefficiente di raccordo tra gli
indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici precedenti = 1,0285;
Indice giugno 1997 = 103,6 ; Indice
giugno 1998 = 102,7;
- Costo costruzione 1999 =
Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130 ;
Indice giugno 1998 = 102,7 ; Indice
giugno 1999 = 104,6;
- Costo costruzione 2000 =
Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735;
Indice giugno 1999 = 104,6; Indice
giugno 2000 = 107,7;
- Costo costruzione 2001 =
Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405; Indice giugno 2000 = 107,7 ;
Indice giugno 2001 = 110,1;
- Costo costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a Euro 287,43;
Indice giugno 2001 = 110,1 ; Indice
giugno 2002 = 114,8;
- Costo costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8 / 110,1 = € 299,70;
Coefficiente di raccordo tra base
1995 e base 2000 = 1,0776; Indice giugno 2002 = 114,8 ; Indice giugno 2003 =
109,4
- Costo costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,077 = € 307,59; Indice
giugno 2003 = 109,4 ; Indice giugno 2004 = 114,2
- Costo costruzione
2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09;
Coefficiente di raccordo tra base
2000 e base 2005 = 1,186;
Indice giugno 2004 = 114,2 ; Indice
giugno 2005 = 99,9;
- Costo costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13;
Indice giugno
2005 = 99,9 ; Indice giugno 2006 =
102,9;
- Costo costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 /
99,9 = € 343,13;
Indice giugno 2006 = 102,9 ; Indice
giugno 2007 = 106,7;
- Costo costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80;
Indice giugno 2007 = 106,7; Indice giugno 2008 = 112,8;
- Costo costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8 / 106,7 = € 376,14;
Indice giugno 2008 = 112,8 ; Indice
giugno 2009 = 111,6;
- Costo costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14;
Indice giugno 2009 = 111,6 ; Indice
giugno 2010 = 113,6;
- Costo costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81;
Indice giugno 2010 = 113,6 ; Indice
giugno 2011 = 117,8;
- Costo costruzione 2012 = € 378,81 x 117,8 / 113,6 = € 392,82;
Indice giugno 2011 = 117,8 ; Indice
giugno 2012 = 120,4;
- Costo costruzione 2013 = € 392,82 x 120,4 / 117,8 = € 401,49;
Per quanto attiene le modalità
necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una
determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda noto al
pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia
del tutto inutile che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato
dalla Giunta comunale