PERMESSO DI COSTRUIRE
(a cura del geometra Antonio Gnecchi)
Aggiornamento procedimento, L.R. n.
4 del 2012
Semplificazione del procedimento in
materia di edilizia: sintesi delle disposizioni contenute negli articoli 38 e
39 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
Anche a seguito della modifica dell’articolo 20 del Testo Unico per
l’Edilizio, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, operata con l’articolo 13, D.L. n. 83/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134
del 2012, il procedimento relativo al
rilascio del permesso di costruire in Lombardia segue le disposizioni di cui
agli articoli 38 e 39 della L.R. n. 12 del 2005 e successive modifiche, in quanto, oltre gli adempimenti di competenza
delle amministrazioni statali coinvolte, prevede
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
Soggetto |
Fase istruttoria |
Note |
Termini |
Richiedente (proprietario o altro soggetto avente titolo) |
presentazione della domanda all’ufficio dello sportello unico
dell’Edilizia (articolo 38, comma 1) (a) |
entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda
viene comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento (articolo 38,
comma 2) |
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Responsabile del procedimento |
cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento
(comma 3) |
chiede all’interessato eventuali integrazioni; il
termine può essere interrotto
una sola volta e riparte interamente dalla data di ricezione della
documentazione integrativa (comma 5) |
15 giorni (1) (4) |
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acquisisce i pareri di competenza comunale, valuta la conformità del progetto alle prescrizioni e previsioni
urbanistiche ed edilizie vigenti e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione
tecnico-giuridica |
45 giorni oppure 45 giorni
progressivi alla data di presentazione della documentazione integrativa (4) |
Commissione edilizia (b) |
formula il parere (comma
3) |
l’esame e la formulazione del parere devono
tener conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande |
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Responsabile del procedimento |
richiesta di modifiche di modesta entità (comma 4) |
nel caso sia necessario apportare modifiche di modesta entità al
progetto originario, motivando le ragioni della richiesta |
45 giorni oppure 45
giorni dalla data di presentazione documentazione integrativa,
stabilendo un termine (2) |
Richiedente |
si pronuncia sulla proposta di modeste modifiche, entro il
termine fissato dalla richiesta (comma 4) |
nel termine fissato si pronuncia sulla proposta di modifiche. In
caso di adesione integra la documentazione |
entro 15 giorni dal termine fissato per la pronuncia. In tal
caso, ricomincia a decorrere il termine di cui al comma 3 |
Responsabile del procedimento |
necessità di acquisire atti di assenso di altre Amministrazioni
(comma 6, primo periodo) (c) |
Convoca una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990. |
45 giorni oppure 45 giorni
progressivi alla data di presentazione della
documentazione integrativa. |
Autorità competente a provvedimento finale (8)
(e) (f) |
adozione del provvedimento finale (comma 7, primo periodo) |
entro 15 giorni dalla proposta di provvedimento, deve
rilasciare il permesso di costruire o di diniego. (3)
(8) |
60 giorni oppure 60 giorni dalla data di presentazione
documentazione integrativa, salvo interruzione per richiesta di modifiche (5)
(d) |
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formazione del silenzio-assenso (comma 10) (g) |
entro 15 giorni dall’esito della Conferenza di servizi deve
rilasciare il permesso di costruire o emettere il provvedimento di diniego.
(3) (8) |
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decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo
(co. 10), senza un motivato diniego, si forma il silenzio-assenso, ad
esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali. |
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avviso di emanazione del
permesso di costruire. pubblicazione elenco dei permessi di costruire (comma
7, secondo periodo) |
dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato
immediato avviso agli interessati e data notizia al pubblico all’Albo Pretorio
(6) |
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Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo, sulle domande di permesso di costruire, si costituisce il
presupposto per la richiesta dell’intervento sostitutivo (articolo 21, d.P.R. n. 380 del 2001, in base all’articolo 39 della
legge regionale n. 12 del 2005, e successive modificazioni. |
Soggetto |
Fase istruttoria |
Note |
Termini |
Richiedente interessato |
richiesta allo Sportello Unico di adempimento da parte del
dirigente o del responsabile del servizio mezzo raccomandata RR o atto
notificato di pronunciarsi sull’istanza (art. 39, comma 2) |
facoltà concessa al richiedente in caso di inadempienza; senza il sollecito non può essere applicato
il comma successivo |
il tempo necessario per la notifica dell’istanza di pronunciamento, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza |
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2 |
Soggetto |
Fase istruttoria |
Note |
Termini |
Richiedente |
inoltra istanza al Presidente della Giunta Regionale o della
Provincia (art. 39, comma 3) (7) |
presenta al Presidente della Giunta Regionale o Provinciale per la nomina di un commissario ad acta. |
i giorni necessari al richiedente per l’inoltro |
Presidente della Giunta regionale o provinciale (7) |
esercizio del potere sostitutivo (art. 39, comma 3) |
invita il Comune ad assumere il provvedimento conclusivo entro
30 giorni dalla comunicazione: - rilascio del permesso di costruire - diniego del permesso di costruire |
15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. |
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esercizio del potere sostitutivo (articolo 39, comma 4) |
scaduto il termine di 30 giorni assegnati al Comune per assumere
il provvedimento definitivo, nomina un commissario ad acta |
nei successivi 30 giorni |
Commissario ad acta |
assume il provvedimento finale (art. 39, comma 5) |
nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e del R.E. gli
oneri finanziari sono a carico del Comune. |
60 giorni progressivi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza |
Note
(1) E’
possibile richiedere una sola volta integrazioni che completino la
documentazione presentata, non disponibile da parte dello sportello unico.
(2) La richiesta di tali modifiche
sospende, fino al relativo esito, il decorso dei 45 giorni o dei 45 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa.
(3) Motivare, in modo
circostanziato, il parere contrario e quello sospensivo (anche se si dovrebbe
propendere per il rilascio del permesso di costruire ovvero per il diniego
dello stesso) ed in taluni casi anche il parere favorevole (es.
pareri discordanti della commissione edilizia, pareri contrastanti tra esperti
ambientali e la C.E.). Ricordarsi che a seguito dell’entrata in vigore della
legge 15/05, il diniego del permesso di costruire non è possibile senza contraddittorio (articolo 10-bis). Al richiedente resta
comunque la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto.
(4) I termini sopra riportati sono
raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
(5) Il termine per il rilascio del permesso di costruire è fissato dal regolamento edilizio e
non può essere comunque superiore a 60 giorni (compreso periodo per le proposte
di modesta entità).
(6) L’avviso di emanazione del
permesso di costruire deve avvenire contestualmente al
rilascio dello stesso.
(7) Al presidente della Provincia
dalla data dell’efficacia del PTCP.
(8) Il provvedimento finale
(rilascio del permesso di costruire o il suo rigetto) deve essere notificato
all’interessato, come prescritto dal comma 7, secondo periodo.
Altre note
(a) Attestazione concernente il
titolo di legittimazione e dichiarazione del progettista abilitato che asseveri
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai
regolamenti vigenti e alle altre normative di
settore e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie e all’efficienza energetica.
(b) La commissione edilizia non
sempre interviene nel procedimento perché l’amministrazione comunale ha la
facoltà di mantenerla o di eliminarla.
(c) Gli atti di assenso da
acquisire da parte del SUE non devono riguardare i pareri dell’ASL, dei Vigili
del Fuoco e della Commissione Edilizia, se istituita, e della Commissione per
il paesaggio, nel caso di interventi la cui competenza sia dell’amministrazione comunale.
(d) Decorso inutilmente il termine
di 15 giorni dalla proposta di provvedimento, ovvero di 15
giorni dall’esito della Conferenza di servizi, senza che sia comunicato un
motivato diniego, si verifica un’ipotesi di silenzio-assenso ai
sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, ad eccezione delle ipotesi un cui
si sia in presenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale.
(e) Se la tutela vincolistica è di
competenza dell’amministrazione comunale, il termine di 15 giorni per
adottare il provvedimento finale, decorre dall’atto di assenso che deve essere acquisito nel termine di 45
giorni prescritti per l’istruttoria
(comma 3). Se tale atto non è favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si
forma il silenzio-rifiuto.
(f) Se la tutela vincolistica non è
di competenza dell’amministrazione comunale ma di altra autorità, ove il parere del soggetto preposto alla
tutele non sia prodotto dall’interessato, il SUE
acquisisce il relativo assenso nell’ambito della Conferenza di servizi di cui
al comma 5-bis del d.P.R. 380
del 2001. Il termine di 15 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo
decorre dall’esito della Conferenza. In caso di esito non
favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
(g) La norma non definisce, in
concreto, come si esplicita il silenzio-assenso in luogo del permesso di
costruire. Potrebbe essere utile (anche
se non obbligatorio) inviare quantomeno una comunicazione al comune,
dichiarando che si è formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di
costruire e che, quindi, si procede con i lavori. Questa comunicazione
potrebbe anche essere contenuta direttamente nella comunicazione di inizio
lavori. In questo caso, pur non avendo il classico “titolo abilitativo” che in
concreto non esiste, ma è implicito, il titolare, dal punto di vista formale, dovrebbe indicare il suo titolo facendo riferimento alla
data e al protocollo della sua domanda di permesso di costruire.
Il comune, certamente, non può più
emettere un provvedimento (di accoglimento o di rigetto) sulla domanda, dal
momento che il suo potere di provvedere si è
“consumato”. Un provvedimento di accoglimento, peraltro, sarebbe inutile, ma
non dannoso. U\n eventuale provvedimento di diniego sarebbe, invece,
illegittimo per violazione del termine perentorio che l’articolo 20 del d.P.R.
380/2001 assegna per provvedere sulla domanda di permesso di costruire. L’unico
potere che residua in capo al comune in ordine al titolo formatosi per silenzio
assenso è quello di annullamento in autotutela ai sensi dell’articolo 21 nonies
della legge n. 241 del 1990.