VERBALE DI ACCORDO     29/1/2000 PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. - NOTA ESPLICATIVA

 

Si fa seguito a quanto comunicato in materia per pubblicare qui di seguito una breve nota esplicativa dei contenuti del verbale di accordo sottoscritto in data 29 gennaio 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. 5/7/1995.

La premessa del contratto

La premessa del contratto è stata arricchita con nuove lavorazioni ed attività, che ampliano la sfera di applicazione del c.c.n.l..

Si tratta:

- della demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiale contenente amianto e/o sostanze ritenute nocive o la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

- delle attività di progettazione di opere edili e/o di consulenza in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;

- della manutenzione, restauro e restauro artistico di beni mobili ed immobili di opere tutelate, ovvero della costruzione, manutenzione e restauro di opere edili, anche monumentali.

Classificazione dei lavoratori

Le innovazioni sono riferite ai settori del calcestruzzo preconfezionato, del recupero e restauro conservativo, artistico, archeologico e della bonifica e smaltimento di materiali nocivi. Le relative figure di riferimento sono state distribuite nei livelli contrattuali in base ad una approfondita verifica del contenuto delle relative mansioni.

Nell'ambito del secondo livello sono state inserite le mansioni relative all'applicazione di cartongesso e controsoffittature, alla preparazione e posa in opera di tubazioni per la fornitura di energia o servizi, ai lavori di riparazione muraria e di restauro.

Tra gli operai specializzati, oltre alle previsioni relative all'appliazione di cartongesso e controsoffittature a contenuto più ampio rispetto all'operaio qualificato, si è provveduto ad introdurre la mansione dell'operaio addetto al restauro di opere di interesse artistico. Anche nel quarto livello è stata modificata la mansione connessa alle opere di interesse archeologico ed artistico ed è stata inserita quella del progettista cad.

Nel quinto livello è stata introdotta la figura dell'impiegato operatore archeologico e nel sesto quella del responsabile di restauro e recupero archeologico. Con riguardo al settore del calcestruzzo preconfezionato, sono stati aggiornati i contenuti di alcune figure. È stato previsto che il pompista operaio qualificato possa essere adibito anche alla conduzione delle autobetonpompe, operando così un ampliamento del profilo di tale qualifica.

È stato infine arricchito il contenuto della figura del campo impianto venditore con compiti di coordinamento dell'attività della centrale di betonaggio, il quale intrattiene anche rapporti con la clientela.

Aumenti retributivi

Gli aumenti retributivi concessi (in 2 tranches - 1/1/2000 e 1/1/2001) sono correlati al tasso di inflazione programmata come previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

Si ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale erogata da ottobre 1999 cessa con il mese di dicembre 1999.

Orario di lavoro (operai)

È stato sostanzialmente confermato l'assetto dell'orario contenuto nell'art. 5 del precedente c.c.n.l., ma il nuovo impianto normativo si prefigge lo scopo di permettere l'utilizzo di orari di lavoro funzionali alle esigenze produttive.

Pertanto, l'orario di lavoro per gli operai del settore delle costruzioni è fissato in 40 ore settimanali di media annua, con il limite massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Peraltro fino a modifica del vigente contratto provinciale di lavoro, l'orario resta fissato in 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì) per tutti i mesi dell'anno.

È abrogata interamente la lettera B) del citato art. 5 contenente la disciplina dei riposi annui, la quale trova una sua specifica trattazione nel capitolo di seguito illustrato.

Riposi annui - Accantonamento presso la Cassa Edile

Con l'intento di valorizzare la retribuzione diretta erogata agli operai, si è modificata la regolamentazione dei permessi individuali.

È stato infatti convenuto che dal 1º ottobre 2000 è abolita la riduzione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali per le otto settimane decorrenti dal primo lunedì di dicembre.

Le quaranta ore che ne derivano incrementano i permessi individuali che pertanto risultano pari, dalla data predetta, ad 88 ore.

È chiaro che la nuova normativa, nel caso di riduzione o sospensione di orario, porta alla concessione delle integrazioni salariali ordinarie fino al limite massimo delle quaranta ore settimanali.

Mentre nulla cambia quindi circa la quantità complessiva dei riposi annui, la nuova articolazione, che decorre dal 1º ottobre 2000, prevede il pagamento diretto dei riposi annui in busta paga attraverso la corresponsione della percenutale del 4,95% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività.

Di conseguenza, con la stessa decorrenza, diminuisce la percentuale complessiva degli accantonamenti in Cassa Edile che passerà dal 23,45% al 18,5%. Tali importi saranno accantonati al netto delle ritenute di legge secondo un criterio convenzionale (14,20%).

Si sottolinea che sino al 30 settembre 2000 resta invariata la disciplina contenuta negli articoli 5 e 19 del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

Lavoro straordinario (operai)

Sono state introdotte sostanziali modifiche all'art. 20 del c.c.n.l. previgente.

Innanzitutto, per quanto riguarda i limiti quantitativi riferiti al superamento dell'orario di lavoro contrattuale, è stata abrogata la disposizione che prevedeva le 150 ore di lavoro supplementare (accezione che non aveva più ragione di esistere a seguito dell'evoluzione normativa della materia dell'orario di lavoro) rinviando al contempo alle norme di legge sulla materia.

Ciò significa che, previo accordo con il lavoratore e con preavviso di 72 ore il lavoro straordinario in edilizia è consentito, ai sensi della legge n. 409/98, nei limiti massimi di 250 ore annue ed 80 ore trimestrali. Nel caso di prestazioni straordinarie nelle giornate di sabato (soltanto per obiettive esigenze tecnico-produttive) è necessaria una preventiva informazione alle R.S.U. ove costituite per eventuali verifiche.

Restano ferme le ipotesi aggiuntive di ricorso al lavoro straordinario previste dalla citata legge n. 409 che non concorrono a saturare il numero massimo appena evidenziato di ore straordinarie (interventi per cause eccezionali ed eventi particolari legati a manifestazioni).

Resta confermata la fattispecie dei lavori stagionali, ovvero la possibilità per le imprese edili di superare l'orario di lavoro fino a 60 ore settimanali per quattro mesi l'anno e per i soli lavori all'aperto.

Anche in tale ipotesi le ore eccedenti le 40 ore settimanali non sono da computarsi ai fini del raggiungimento delle 250 ore annue.

Per quanto concerne le maggiori azioni  retributive relative alle 12 voci contenute nel suddetto articolo, l'unica variazione concerne l'aumento della percentuale per il lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati dall'8% al 10%. Tale percentuale è elevata all'11% a decorrere dal 1º luglio 2001.

Orario di lavoro (impiegati)

Sono state apportate all'art. 44 del previgente c.c.n.l. le modifiche necessarie per l'armonizzazione della disciplina dell'orario di lavoro degli impiegati con l'orario di lavoro degli operai.

Infatti, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 196/97, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli impiegati è fissato in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Per quanto concerne la materia dei permessi annui sono state abrogate le relative norme per gli impiegati addetti ai cantieri, con la previsione anche in tal caso di una norma transitoria per gli stessi.

Infatti, sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni previste per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere contenute nell'art. 44, lett. B), commi terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

Lavoro straordinario (impiegati)

Sono state abrogate le norme contenute nell'art. 55 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 che facevano riferimento al lavoro supplementare.

Anche in tal caso l'articolato contrattuale, per quanto concerne il lavoro straordinario, rimanda alle norme di legge. Ciò significa, che anche per gli impiegati il lavoro straordinario è ammesso nei citati limiti massimi di 250 ore annuali ed 80 ore trimestrali, previo accordo con il lavoratore.

Restano ferme, al di fuori di detto limite massimo, le ulteriori ipotesi aggiuntive di ricorso al lavoro straordinario dettate dalla legge n. 409/98.

Apprendistato (operai ed impiegati)

Con riguardo alla durata dell'apprendistato, le parti hanno stabilito che lo stesso, tenendo conto anche della normativa di legge, non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Spetta all'impresa di pattuire la durata del contratto di apprendistato, che dovrà essere comunicata al competente ufficio del lavoro.

Le nuove percentuali da calcolarsi sulla retribuzione dell'operaio qualificato o dell'impiegato di 3ª categoria risultano pertanto le seguenti:

- primo semestre 60%;

- secondo semestre 65%;

- terzo semestre 70%;

- quarto semestre 75%;

- quinto semestre 80%;

- sesto, settimo e ottavo semestre 85%.

Le innovazioni introdotte nella materia dell'apprendistato tengono conto dalla nuova normativa che regolamenta tale rapporto di lavoro.

La nuova disciplina non è applicabile ai rapporti di apprendistato instaurati sotto il vecchio c.c.n.l..

Lavoro temporaneo

È stata prevista una disciplina contrattuale della materia del lavoro temporaneo in edilizia.

Come noto, la legge n. 448/99 ha esteso la disciplina generale sulla materia agli impiegati del settore mantenendo inalterato il carattere di sperimentalità per la categoria degli operai.

Per quanto concerne la sperimentazione per gli operai è innanzitutto da sottolineare che le parti hanno concordato che agli operai occupati con il lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicato per intero il vigente c.c.n.l., compresi gli obblighi nei confronti degli Enti paritetici.

Inoltre con la "Dichiarazione a verbale" è stato precisato che la sperimentazione è effettuata in tutte le aree geografiche del territorio nazionale e che le parti si attiveranno per realizzare un accordo quadro con il Ministero del lavoro in materia di formazione professionale.

Il nuovo articolo, che dovrà essere inserito nella parte comune del c.c.n.l., regolamenta le causali per le quali è ammesso il ricorso al lavoro temporaneo, quelle per le quali è escluso e gli ambiti quantitativi del ricorso a tale istituto.

Il lavoro temporaneo è consentito nelle seguenti ipotesi:

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;

2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.

Il ricorso temporaneo è vietato nelle ipotesi:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

-lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

- lavori subacquei con respiratori;

- lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

La materia del lavoro temporaneo, come disciplinata dal verbale di accordo, risulta essere in stretta correlazione con quella del contratto al termine (di cui si tratterà di seguito) ai fini della individuazione dei limiti quantitativi al suo ricorso, in modo da rimettere alla decisione aziendale la possibilità di utilizzare ambedue gli strumenti di flessibilità, nelle misure ritenute più proficue alle concrete esigenze produttive ovvero l'uno o l'altro alternativamente.

Infatti, il ricorso al lavoro temporaneo ed il contratto a termine, per le causali individuate dall'accordo non può superare, mediante nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

L'articolo introduce inoltre un limite minimo di utilizzo delle due fattispecie individuato in almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, purché tale numero non ecceda la misura di un terzo dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Contratto a termine

È stata data attuazione nel settore dell'edilizia alla previsione contenuta nell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva di lavoro l'individuazione di ulteriori fattispecie, rispetto a quelle già disciplinate dalla normativa vigente, per la stipula dei contratti a termine.

Le ipotesi individuate con il verbale di accordo sono le seguenti:

a) esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;

b) esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

Si ricorda che la percentuale complessiva del 20% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dell'impresa riguarda, come illustrato nel precedente paragrafo, cumulativamente il ricorso al contratto a termine ed a quello del lavoro temporaneo.

Con la "Dichiarazione comune" è chiarito che, in attesa dell'operatività della disciplina del lavoro temporaneo per gli operai, l'impresa possa utilizzare per intero la predetta percentuale del 20% o, come già detto, il limite dei sette contratti di lavoro, con riferimento ai contratti a termine e/o ai contratti di lavoro temporaneo per gli impiegati.

Non sono da computarsi ai fini della percentuale di che trattasi, le ipotesi di ricorso al contratto a termine di cui alla legge n. 230 del 18 aprile 1962 ed all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988.

Distacco temporaneo

Nell'ambito del tema del mercato del lavoro e sempre in relazione all'introduzione e all'utilizzo di strumenti di flessibilità si è regolamentata la materia del distacco temporaneo.

La disciplina legislativa vigente (legge n. 236/93), come noto, regolamenta soltanto il distacco temporaneo nell'ambito delle procedure di riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/91.

Al di là di tale specifica previsione legislativa, con l'accordo di rinnovo contrattuale le parti hanno previsto che, con il consenso del lavoratore, un'impresa edile possa disporne il distacco temporaneo presso altra impresa garantendo mansioni equivalenti.

Requisito indispensabile per il ricorso a tale fattispecie è l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante a che il lavoratore svolga la propria attività nei confronti dell'impresa distaccataria. Tale interesse per l'impresa distaccante può anche consistere nella esigenza di salvaguardare le proprie professionalità, ipotesi che si può manifestare, ad esempio, nel caso di mancanza di lavoro.

Durante il periodo di distacco, il lavoratore che presta la propria opera presso l'impresa distaccataria mantiene comunque il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante, con la conseguenza che, a conclusione di tale distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.

Si sottolinea che la prescritta temporaneità del distacco non comporta che debba essere necessariamente apposto un termine al distacco medesimo, risultando sufficiente a tal fine la previsione del rientro del lavoratore distaccato nel momento in cui venga meno l'interesse dell'impresa distaccante.

Le parti hanno anche convenuto che l'impresa distaccante segnali nelle denuncie alla Cassa edile la posizione dei lavoratori distaccati.

Si sottolinea l'indispensabilità dell'esistenza del requisito di cui abbiamo precedentemente parlato. È evidente che l'esistenza del requisito deve anche essere provata in sede di possibili eventuali verifiche da parte degli Organi ispettivi.

Non si può escludere che in alcuni casi sia addirittura necessario il preventivo accordo con le OO.SS.. Sulla materia è d'obbligo la massima cautela e si consiglia di rivolgersi preventivamente agli uffici del Collegio per un esame compiuto della situazione.