VERBALE
DI ACCORDO 29/1/2000 PER IL RINNOVO
DEL C.C.N.L. - NOTA ESPLICATIVA
Si
fa seguito a quanto comunicato in materia per pubblicare qui di seguito una
breve nota esplicativa dei contenuti del verbale di accordo sottoscritto in
data 29 gennaio 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. 5/7/1995.
La
premessa del contratto
La
premessa del contratto è stata arricchita con nuove lavorazioni ed attività,
che ampliano la sfera di applicazione del c.c.n.l..
Si
tratta:
-
della demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiale
contenente amianto e/o sostanze ritenute nocive o la cui rimozione deve seguire
particolari iter previsti dalle norme di legge;
-
delle attività di progettazione di opere edili e/o di consulenza in materia di
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;
-
della manutenzione, restauro e restauro artistico di beni mobili ed immobili di
opere tutelate, ovvero della costruzione, manutenzione e restauro di opere
edili, anche monumentali.
Classificazione
dei lavoratori
Le
innovazioni sono riferite ai settori del calcestruzzo preconfezionato, del
recupero e restauro conservativo, artistico, archeologico e della bonifica e
smaltimento di materiali nocivi. Le relative figure di riferimento sono state
distribuite nei livelli contrattuali in base ad una approfondita verifica del
contenuto delle relative mansioni.
Nell'ambito
del secondo livello sono state inserite le mansioni relative all'applicazione
di cartongesso e controsoffittature, alla preparazione e posa in opera di
tubazioni per la fornitura di energia o servizi, ai lavori di riparazione
muraria e di restauro.
Tra
gli operai specializzati, oltre alle previsioni relative all'appliazione di
cartongesso e controsoffittature a contenuto più ampio rispetto all'operaio
qualificato, si è provveduto ad introdurre la mansione dell'operaio addetto al
restauro di opere di interesse artistico. Anche nel quarto livello è stata
modificata la mansione connessa alle opere di interesse archeologico ed
artistico ed è stata inserita quella del progettista cad.
Nel
quinto livello è stata introdotta la figura dell'impiegato operatore
archeologico e nel sesto quella del responsabile di restauro e recupero
archeologico. Con riguardo al settore del calcestruzzo preconfezionato, sono
stati aggiornati i contenuti di alcune figure. È stato previsto che il pompista
operaio qualificato possa essere adibito anche alla conduzione delle
autobetonpompe, operando così un ampliamento del profilo di tale qualifica.
È
stato infine arricchito il contenuto della figura del campo impianto venditore
con compiti di coordinamento dell'attività della centrale di betonaggio, il
quale intrattiene anche rapporti con la clientela.
Aumenti
retributivi
Gli
aumenti retributivi concessi (in 2 tranches - 1/1/2000 e 1/1/2001) sono
correlati al tasso di inflazione programmata come previsto dall'accordo
interconfederale del 23 luglio 1993.
Si
ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale erogata da ottobre 1999 cessa
con il mese di dicembre 1999.
Orario
di lavoro (operai)
È
stato sostanzialmente confermato l'assetto dell'orario contenuto nell'art. 5
del precedente c.c.n.l., ma il nuovo impianto normativo si prefigge lo scopo di
permettere l'utilizzo di orari di lavoro funzionali alle esigenze produttive.
Pertanto,
l'orario di lavoro per gli operai del settore delle costruzioni è fissato in 40
ore settimanali di media annua, con il limite massimo, in ogni caso, di 10 ore
giornaliere.
Peraltro
fino a modifica del vigente contratto provinciale di lavoro, l'orario resta
fissato in 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì) per tutti i mesi
dell'anno.
È
abrogata interamente la lettera B) del citato art. 5 contenente la disciplina
dei riposi annui, la quale trova una sua specifica trattazione nel capitolo di
seguito illustrato.
Riposi
annui - Accantonamento presso la Cassa Edile
Con
l'intento di valorizzare la retribuzione diretta erogata agli operai, si è
modificata la regolamentazione dei permessi individuali.
È
stato infatti convenuto che dal 1º ottobre 2000 è abolita la riduzione
dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali per le otto settimane decorrenti
dal primo lunedì di dicembre.
Le
quaranta ore che ne derivano incrementano i permessi individuali che pertanto
risultano pari, dalla data predetta, ad 88 ore.
È
chiaro che la nuova normativa, nel caso di riduzione o sospensione di orario,
porta alla concessione delle integrazioni salariali ordinarie fino al limite
massimo delle quaranta ore settimanali.
Mentre
nulla cambia quindi circa la quantità complessiva dei riposi annui, la nuova
articolazione, che decorre dal 1º ottobre 2000, prevede il pagamento diretto
dei riposi annui in busta paga attraverso la corresponsione della percenutale
del 4,95% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4)
dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente
prestate e sul trattamento economico delle festività.
Di
conseguenza, con la stessa decorrenza, diminuisce la percentuale complessiva
degli accantonamenti in Cassa Edile che passerà dal 23,45% al 18,5%. Tali
importi saranno accantonati al netto delle ritenute di legge secondo un criterio
convenzionale (14,20%).
Si
sottolinea che sino al 30 settembre 2000 resta invariata la disciplina
contenuta negli articoli 5 e 19 del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
Lavoro
straordinario (operai)
Sono
state introdotte sostanziali modifiche all'art. 20 del c.c.n.l. previgente.
Innanzitutto,
per quanto riguarda i limiti quantitativi riferiti al superamento dell'orario
di lavoro contrattuale, è stata abrogata la disposizione che prevedeva le 150
ore di lavoro supplementare (accezione che non aveva più ragione di esistere a
seguito dell'evoluzione normativa della materia dell'orario di lavoro)
rinviando al contempo alle norme di legge sulla materia.
Ciò
significa che, previo accordo con il lavoratore e con preavviso di 72 ore il
lavoro straordinario in edilizia è consentito, ai sensi della legge n. 409/98,
nei limiti massimi di 250 ore annue ed 80 ore trimestrali. Nel caso di
prestazioni straordinarie nelle giornate di sabato (soltanto per obiettive
esigenze tecnico-produttive) è necessaria una preventiva informazione alle
R.S.U. ove costituite per eventuali verifiche.
Restano
ferme le ipotesi aggiuntive di ricorso al lavoro straordinario previste dalla
citata legge n. 409 che non concorrono a saturare il numero massimo appena
evidenziato di ore straordinarie (interventi per cause eccezionali ed eventi
particolari legati a manifestazioni).
Resta
confermata la fattispecie dei lavori stagionali, ovvero la possibilità per le
imprese edili di superare l'orario di lavoro fino a 60 ore settimanali per
quattro mesi l'anno e per i soli lavori all'aperto.
Anche
in tale ipotesi le ore eccedenti le 40 ore settimanali non sono da computarsi
ai fini del raggiungimento delle 250 ore annue.
Per
quanto concerne le maggiori azioni
retributive relative alle 12 voci contenute nel suddetto articolo,
l'unica variazione concerne l'aumento della percentuale per il lavoro notturno
compreso in turni regolari avvicendati dall'8% al 10%. Tale percentuale è
elevata all'11% a decorrere dal 1º luglio 2001.
Orario
di lavoro (impiegati)
Sono
state apportate all'art. 44 del previgente c.c.n.l. le modifiche necessarie per
l'armonizzazione della disciplina dell'orario di lavoro degli impiegati con
l'orario di lavoro degli operai.
Infatti,
anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 196/97,
l'orario normale contrattuale di lavoro per gli impiegati è fissato in 40 ore
settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Per
quanto concerne la materia dei permessi annui sono state abrogate le relative
norme per gli impiegati addetti ai cantieri, con la previsione anche in tal
caso di una norma transitoria per gli stessi.
Infatti,
sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni previste per
gli impiegati addetti ai lavori di cantiere contenute nell'art. 44, lett. B),
commi terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
Lavoro
straordinario (impiegati)
Sono
state abrogate le norme contenute nell'art. 55 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 che
facevano riferimento al lavoro supplementare.
Anche
in tal caso l'articolato contrattuale, per quanto concerne il lavoro
straordinario, rimanda alle norme di legge. Ciò significa, che anche per gli
impiegati il lavoro straordinario è ammesso nei citati limiti massimi di 250
ore annuali ed 80 ore trimestrali, previo accordo con il lavoratore.
Restano
ferme, al di fuori di detto limite massimo, le ulteriori ipotesi aggiuntive di
ricorso al lavoro straordinario dettate dalla legge n. 409/98.
Apprendistato
(operai ed impiegati)
Con
riguardo alla durata dell'apprendistato, le parti hanno stabilito che lo
stesso, tenendo conto anche della normativa di legge, non può essere inferiore
a 18 mesi e superiore a 4 anni.
Spetta
all'impresa di pattuire la durata del contratto di apprendistato, che dovrà
essere comunicata al competente ufficio del lavoro.
Le
nuove percentuali da calcolarsi sulla retribuzione dell'operaio qualificato o
dell'impiegato di 3ª categoria risultano pertanto le seguenti:
-
primo semestre 60%;
-
secondo semestre 65%;
-
terzo semestre 70%;
-
quarto semestre 75%;
-
quinto semestre 80%;
-
sesto, settimo e ottavo semestre 85%.
Le
innovazioni introdotte nella materia dell'apprendistato tengono conto dalla
nuova normativa che regolamenta tale rapporto di lavoro.
La
nuova disciplina non è applicabile ai rapporti di apprendistato instaurati
sotto il vecchio c.c.n.l..
Lavoro
temporaneo
È
stata prevista una disciplina contrattuale della materia del lavoro temporaneo
in edilizia.
Come
noto, la legge n. 448/99 ha esteso la disciplina generale sulla materia agli
impiegati del settore mantenendo inalterato il carattere di sperimentalità per
la categoria degli operai.
Per
quanto concerne la sperimentazione per gli operai è innanzitutto da
sottolineare che le parti hanno concordato che agli operai occupati con il
lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicato per intero il vigente
c.c.n.l., compresi gli obblighi nei confronti degli Enti paritetici.
Inoltre
con la "Dichiarazione a verbale" è stato precisato che la
sperimentazione è effettuata in tutte le aree geografiche del territorio
nazionale e che le parti si attiveranno per realizzare un accordo quadro con il
Ministero del lavoro in materia di formazione professionale.
Il
nuovo articolo, che dovrà essere inserito nella parte comune del c.c.n.l.,
regolamenta le causali per le quali è ammesso il ricorso al lavoro temporaneo,
quelle per le quali è escluso e gli ambiti quantitativi del ricorso a tale
istituto.
Il
lavoro temporaneo è consentito nelle seguenti ipotesi:
1)
punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione
di nuovi lavori;
2)
esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che
non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3)
impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità
rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione
dell'impresa;
4)
impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5)
sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi
di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o
temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a
corsi di formazione.
Il
ricorso temporaneo è vietato nelle ipotesi:
-
lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
-lavori
con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
-
costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
-
lavori subacquei con respiratori;
-
lavori in cassoni ad aria compressa;
-
lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
La
materia del lavoro temporaneo, come disciplinata dal verbale di accordo,
risulta essere in stretta correlazione con quella del contratto al termine (di
cui si tratterà di seguito) ai fini della individuazione dei limiti
quantitativi al suo ricorso, in modo da rimettere alla decisione aziendale la
possibilità di utilizzare ambedue gli strumenti di flessibilità, nelle misure
ritenute più proficue alle concrete esigenze produttive ovvero l'uno o l'altro
alternativamente.
Infatti,
il ricorso al lavoro temporaneo ed il contratto a termine, per le causali
individuate dall'accordo non può superare, mediante nell'anno, complessivamente
il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
L'articolo
introduce inoltre un limite minimo di utilizzo delle due fattispecie
individuato in almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, purché
tale numero non ecceda la misura di un terzo dei lavoratori a tempo
indeterminato dell'impresa.
Contratto
a termine
È
stata data attuazione nel settore dell'edilizia alla previsione contenuta
nell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla
contrattazione collettiva di lavoro l'individuazione di ulteriori fattispecie,
rispetto a quelle già disciplinate dalla normativa vigente, per la stipula dei
contratti a termine.
Le
ipotesi individuate con il verbale di accordo sono le seguenti:
a)
esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta
attività produttiva;
b)
esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di
opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati,
per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il
personale in forza.
Si
ricorda che la percentuale complessiva del 20% dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato dell'impresa riguarda, come illustrato nel precedente paragrafo,
cumulativamente il ricorso al contratto a termine ed a quello del lavoro
temporaneo.
Con
la "Dichiarazione comune" è chiarito che, in attesa dell'operatività
della disciplina del lavoro temporaneo per gli operai, l'impresa possa
utilizzare per intero la predetta percentuale del 20% o, come già detto, il
limite dei sette contratti di lavoro, con riferimento ai contratti a termine
e/o ai contratti di lavoro temporaneo per gli impiegati.
Non
sono da computarsi ai fini della percentuale di che trattasi, le ipotesi di
ricorso al contratto a termine di cui alla legge n. 230 del 18 aprile 1962 ed
all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988.
Distacco
temporaneo
Nell'ambito
del tema del mercato del lavoro e sempre in relazione all'introduzione e
all'utilizzo di strumenti di flessibilità si è regolamentata la materia del
distacco temporaneo.
La
disciplina legislativa vigente (legge n. 236/93), come noto, regolamenta
soltanto il distacco temporaneo nell'ambito delle procedure di riduzione del
personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/91.
Al
di là di tale specifica previsione legislativa, con l'accordo di rinnovo
contrattuale le parti hanno previsto che, con il consenso del lavoratore,
un'impresa edile possa disporne il distacco temporaneo presso altra impresa
garantendo mansioni equivalenti.
Requisito
indispensabile per il ricorso a tale fattispecie è l'interesse economico
produttivo dell'impresa distaccante a che il lavoratore svolga la propria
attività nei confronti dell'impresa distaccataria. Tale interesse per l'impresa
distaccante può anche consistere nella esigenza di salvaguardare le proprie professionalità,
ipotesi che si può manifestare, ad esempio, nel caso di mancanza di lavoro.
Durante
il periodo di distacco, il lavoratore che presta la propria opera presso
l'impresa distaccataria mantiene comunque il rapporto contrattuale con
l'impresa distaccante, con la conseguenza che, a conclusione di tale distacco,
il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
Si
sottolinea che la prescritta temporaneità del distacco non comporta che debba
essere necessariamente apposto un termine al distacco medesimo, risultando
sufficiente a tal fine la previsione del rientro del lavoratore distaccato nel
momento in cui venga meno l'interesse dell'impresa distaccante.
Le
parti hanno anche convenuto che l'impresa distaccante segnali nelle denuncie
alla Cassa edile la posizione dei lavoratori distaccati.
Si
sottolinea l'indispensabilità dell'esistenza del requisito di cui abbiamo
precedentemente parlato. È evidente che l'esistenza del requisito deve anche
essere provata in sede di possibili eventuali verifiche da parte degli Organi
ispettivi.
Non
si può escludere che in alcuni casi sia addirittura necessario il preventivo
accordo con le OO.SS.. Sulla materia è d'obbligo la massima cautela e si
consiglia di rivolgersi preventivamente agli uffici del Collegio per un esame
compiuto della situazione.