TRA I CRITERI DI AGGIUDICAZIONEE’ ILLEGITTIMO PREVEDERE CHE IL CONCORRENTE OFFRA DILAZIONI DEI TEMPI
DI PAGAMENTO
Un
comune della provincia di Brescia ha emesso un bando per l’aggiudicazione di
lavori comprendente la progettazione esecutiva, da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Tra
i diversi criteri previsti dal bando per l’aggiudicazione dei lavori era
previsto il seguente:
6. MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLE CONDIZIONI DI
PAGAMENTO PREVISTE NEL BANDO (max 24 punti [n.d.r.: su 100]) – Proposte di dilazione dei pagamenti dei
SAL all’appaltatore rispetto ai tempi previsti dal Capitolato speciale
d’appalto (peso: 12 punti per ogni 12 mesi aggiunti ai termini di pagamento
convenzionali fino a max 24 punti).”
Una siffatta clausola si pone in contrasto con la
disciplina di settore ove questo prevede tassativamente i termini di pagamento
che non sono perciò nella disponibilità del redattore del bando, il quale non
può che omettere il tema, in quanto già disciplinata ex lege,
ovvero può riprodurre il dato normativo.
Inoltre
una tale richiesta si pone non tanto come migliorativa della prestazione che il
concorrente offre, ma si pone come requisiti non del lavoro ma dell’offerente.
Requisito che risulta di ordine economico-finanziario. Ma detti requisiti sono
assorbiti totalmente dalla qualificazione SOA inibendo la possibilità per la
stazione appaltante di richiederne altri in sede di gara. Così è la disciplina
oggi vigente, esplicitata nel Codice degli Appalti e nel relativo Regolamento.
Il
Collegio dei Costruttori di Brescia ha avuto un
intenso confronto con il comune interessato al fine di farlo recedere
dalla scelta operata, pena il ricorso al giudice amministrativo per la piena
tutela degli interessi della categoria interessata. Il comune, valutando
nuovamente la propria scelta, ha riemesso il bando di gara senza la previsione
di riduzione dei termini di pagamento.