TERMINE DEL REGIME TRANSITORIO PER LE CATEGORIE VARIATE E INTRODUZIONE
DI NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI GARA
Dal
5 dicembre, con la definitiva e completa entrata in vigore del Regolamento sui
lavori pubblici, il DPR 207/2010, le c.d. categorie variate ovvero quelle
identificate con gli acronimi OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21,
sono state sostituite dall’operatività delle nuove categorie previste
nell’allegato “A” dello stesso regolamento (OG10, OG11, OS2 A e B, OS7, OS8,
OS12 A e B, OS18 A e B, OS20 B, OS21 e OS35).
Terminato
il periodo di prorogatio dei vecchi attestati SOA, il
4 dicembre scorso ha coinciso, pertanto, con l’ultimo giorno di validità degli
stessi, riportanti una o più qualificazioni nelle predette categorie “variate”.
Qualora
alla citata data di inizio dicembre l’attestato SOA, rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 34/2000, fosse ancora in corso di validità
(quindi nei limiti della validità quinquennale e dopo l’eventuale superamento
della verifica triennale), l’attestato rimarrà efficace fino alla scadenza
naturale di cinque anni e potrà essere impiegato per partecipare alle gare in
cui siano presenti delle categorie per cui il regime transitorio prevede
un’equivalenza tra vecchie e nuove qualificazioni (art. 357, commi 12-bis e
12-ter). Le categorie per cui è prevista, a partire dal 5 dicembre, tale
equivalenza sono le seguenti: OS2-A, OS7, OS12-A, OS18-A, OS21 (oltre,
ovviamente, le categorie OS20-A e OG10 per le quali c’è più una mera
corrispondenza più che un’equivalenza).
Per
la partecipazione alle gare bandite in d.P.R. n.
207/2010 (quindi a partire dal 5 dicembre) riferite alle categorie variate
OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B e la neo-introdotta categoria OS35 era
necessario “aggiornare” l’attestazione SOA richiedendo, con l’inserimento della
nuova categoria, un nuovo attestato da rilasciarsi sulla base dei certificati
di esecuzione dei lavori, riemessi dalle stazioni appaltanti secondo il modello
previsto all’allegato B.1 del regolamento. In alternativa, è sempre possibile
rinnovare l’intera attestazione e ottenere, sulla base sempre dei certificati
rilasciati ex allegato B.1, un attestato valido altri 5 anni.
Per
le imprese qualificate in OG11 è imposto, sempre a partire dal 5 dicembre, un
passaggio obbligato attraverso la SOA di riferimento, poiché non vi è alcuna
equivalenza nel nuovo sistema di qualificazione. Per questa categoria è,
tuttavia, previsto un sistema semplificato di qualificazione messo in atto
dalla SOA stessa che considera, in percentuali convenzionali, i vecchi
certificati di esecuzione dei lavori. Non è, quindi, richiesta alcuna riemissione.
A
favore di una maggiore concorrenza, dalla medesima data di dicembre è, inoltre,
possibile ottenere, oltre alle nuove qualificazioni, anche un incremento di
classifica delle categorie variate già presenti nell’attestato SOA, ma che sono
rimaste “congelate” per tutto il periodo transitorio. Nuove opportunità
potrebbero anche derivare dalla qualificazione attraverso l’avvalimento
infragruppo (art. 88, commi dal 2 al 7, del regolamento).
Non
meno complesso è il compito che spetterà alle stazioni appaltanti che nella
predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara - nonché in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della
predisposizione degli inviti a presentare offerte le stazione appaltante -
devono tenere conto, a partire dal 5 dicembre, della nuova disciplina di
qualificazione prevista dal regolamento.
Tra
i punti più importanti si ricordano i nuovi importi e classifiche intermedie
III-bis e IV-bis previsti all’art. 60, comma 4, del regolamento, nonché le
nuove categorie contenute nell’allegato A dello stesso. Le stazioni appaltanti
devono comunque continuare ad ammettere alle gare, nei limiti suddetti, le
imprese qualificate con attestati rilasciati ai sensi della previgente
disciplina, qualora si prevista la sopracitata equivalenza. Tra le categorie
più innovate, per le quali non è prevista alcuna equivalenza, c’è la categoria
OG11 che tuttavia, indipendentemente da una specifica previsione del bando,
abiliterà sempre all’esecuzione di tutti i lavori riconducibili alle categorie
specialistiche OS3, OS28 e OS30 (art. 79, comma 16).
Non
meno importanti sono la riduzione della dimostrazione della cifra di affari per
gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, ottenuta con
lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte
(non più 3 volte) l’importo a base di gara (articolo 60, comma 6, del
regolamento) e l’elenco aggiornato delle SIOS o categorie super-specialistiche
(contenuto nell’art. 107, comma 2, del regolamento) che ora sono:
OG11, OG12, OS2A,OS2B, OS3,
OS4, OS5, OS8, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS22,
OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34.
Con
le novità qui illustrate è così terminato il periodo transitorio del
Regolamento sia sul fronte della qualificazione SOA e che di quello della gara
.