LA MANCANZA DI UN REQUISITO IN SEDE DI GARA NON E’ SANZIONABILE DALL’AUTORITA’

(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29 marzo 2012, n. 2972 )

 

L’esercizio del potere sanzionatorio dell’AVCP ha per presupposto non solo la mancanza di un requisito di partecipazione, ma la circostanza che nella domanda o in altre dichiarazioni rese alla stazione appaltante, siano stati forniti informazioni o documenti non veritieri; il potere sanzionatorio dell’A VCP presuppone quindi un comportamento diverso e ulteriore dalla mera mancanza dě un requisito di partecipazione, che deve essere oggetto di specifico accertamento (in particolare, rispetto alla falsitŕ delle dichiarazioni, l’AVCP deve effettuare una spe¬cifica valutazione al fine di irrogare e quantificare la sanzione sia della gravitŕ del falso, sia della situazione soggettiva della dichiarante) (l).

(1) Non si registrano precedenti in termini. Nel caso di specie l’AVCP non aveva in alcun modo motivato in ordine all’insussistenza della buona fede che la societŕ ricorrente aveva invocato a proprio fa¬vore per escludere l’imputabilitŕ della falsitŕ accertata, atteso che: (I) il reato per il quale era stato condan¬nato l’amministratore della societŕ ricorrente era stato abrogato e che (II) come chiarito dal Cons. Stato (Sez. V, n. 1795/2011) l’abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna e tale conseguenza favorevole si produce indipendentemente dalla formale pronuncia di re¬voca della precedente condanna, trattandosi di accertamento con funzione meramente dichiarativa.

In generale, sull’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’AVCP, cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 luglio 2011 n. 1387, in Foro amm.-T.A.R., 2011, 7-8, 2531.