LA MANCANZA DI UN REQUISITO IN SEDE DI GARA NON E’ SANZIONABILE
DALL’AUTORITA’
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29 marzo 2012, n. 2972 )
L’esercizio del potere sanzionatorio dell’AVCP ha per presupposto non
solo la mancanza di un requisito di partecipazione, ma la circostanza che nella
domanda o in altre dichiarazioni rese alla stazione appaltante, siano stati
forniti informazioni o documenti non veritieri; il potere sanzionatorio dell’A
VCP presuppone quindi un comportamento diverso e ulteriore dalla mera mancanza
dě un requisito di partecipazione, che deve essere oggetto di specifico
accertamento (in particolare, rispetto alla falsitŕ delle dichiarazioni, l’AVCP
deve effettuare una spe¬cifica valutazione al fine di
irrogare e quantificare la sanzione sia della gravitŕ del falso, sia della
situazione soggettiva della dichiarante) (l).
(1)
Non si registrano precedenti in termini. Nel caso di specie l’AVCP non aveva in
alcun modo motivato in ordine all’insussistenza della buona fede che la societŕ
ricorrente aveva invocato a proprio fa¬vore per
escludere l’imputabilitŕ della falsitŕ accertata, atteso che: (I) il reato per
il quale era stato condan¬nato l’amministratore della
societŕ ricorrente era stato abrogato e che (II) come chiarito dal Cons. Stato (Sez. V, n. 1795/2011) l’abrogazione della
norma incriminatrice fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della
condanna e tale conseguenza favorevole si produce indipendentemente dalla
formale pronuncia di re¬voca della precedente
condanna, trattandosi di accertamento con funzione meramente dichiarativa.
In
generale, sull’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’AVCP, cfr.
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 luglio 2011 n. 1387, in Foro amm.-T.A.R., 2011, 7-8, 2531.