SCHEDA CARBURANTE - PAGAMENTO CON CARTE ELETTRONICHE
In
base a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 42/2012, con
riferimento all’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante
introdotto dal D.L. 70/2011, l’esonero è possibile soltanto per i soggetti IVA
che scelgono come modalità “unica” di pagamento del carburante in tutto il
periodo d’imposta - per tutto il parco auto - carte di credito, bancomat o
prepagate intestate al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o
professione.
Ai
fini della detrazione IVA e della deduzione del costo è sufficiente l’estratto
conto, purché contenga alcune informazioni “minime”.
In
particolare, l’art. 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444/97 (introdotto dall’art.
7, comma 2, lett. p), del D.L. 70/2011 convertito in
legge) prevede che, in deroga a quanto previsto per la compilazione della
scheda carburante, i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti a specifici obblighi di comunicazione
previsto dall’art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973, non sono soggetti
all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
L’Agenzia
delle Entrate precisa che la scelta della modalità di certificazione relativa
all’acquisto di carburante (scheda carburante o estratto conto bancario) è
riferita al soggetto e non al veicolo: di conseguenza, la modalità scelta dal
soggetto deve essere unica, essendo irrilevante l’eventuale utilizzo di più
veicoli nello svolgimento dell’attività.
In
merito alle carte elettroniche utilizzate per il rifornimento l’Agenzia delle
Entrate specifica che la carta deve essere intestata al soggetto che esercita
l’attività d’impresa, arte o professione, ma non è necessario che sia
utilizzata esclusivamente per acquisti relativi all’attività: ciò che conta è
che, qualora contestualmente all’acquisto di carburante siano effettuati altri
acquisti, la transazione relativa al carburante avvenga in maniera distinta.
È
importante fare attenzione alla residenza degli operatori finanziari che
rilasciano la carta: la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che le
carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti
nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia.
L’Agenzia
ribadisce che non viene in ogni caso meno l’esigenza di disporre di una serie
di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla
detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo
all’acquirente: è necessario ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che
esercita un’attività d’impresa, arte o professione. La circolare afferma che
dall’estratto conto della carta devono emergere tutti gli elementi necessari
minimi per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il
distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare
del relativo corrispettivo.
La
circolare n. 42/2012 non fornisce alcun chiarimento riguardo alla modalità di
registrazione. In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di
registrazione dell’acquisto del carburante tramite moneta elettronica,
considerando che ai fini della registrazione occorre comunque scorporare l’IVA
relativa all’acquisto del carburante, all’atto della registrazione si potrebbe
indicare sulla ricevuta stessa o sull’estratto conto l’IVA scorporata e l’IVA
effettivamente detraibile.
Tale
integrazione appare ancor più necessaria in presenza di un parco auto con diverse
aliquote di detraibilità. Inoltre, scegliendo la nuova modalità di
certificazione dei costi carburante, viene meno l’obbligo di annotare i
chilometri percorsi: nel contenuto “minimo” previsto dalla circolare
dell’Agenzia delle Entrate 42/2012 per l’estratto conto non viene, infatti,
richiesto tale dato.