INPS - INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento n. 3 al Notiziario n.8-9/98) per riepilogare qui di seguito le istruzioni impartite dall'INPS correlandole alla disciplina del ccnl di settore.

Il tema dell'obbligazione contributiva per le ferie non godute è stato affrontato dall'INPS con la circolare n. 134 del 23 giugno 1998, nella quale l'Istituto ha enunciato i seguenti criteri applicativi:

- qualora il ccnl applicabile (e/o un accordo collettivo anche aziendale) preveda esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, come accade in edilizia per gli impiegati, il momento impositivo per la contribuzione previdenziale si individua  nel mese in cui cade il suddetto termine;

- in assenza di pattuizione collettiva, la suddetta scadenza contributiva è fissata al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno di maturazione delle ferie.

Successivamente, poiché l'indirizzo individuato dall'INPS ha creato difficoltà applicative per i periodi di ferie pregressi, l'Istituto ha sospeso gli effetti operativi della sopra citata circolare con il messaggio n. 28714 del 30 luglio 1998.

Infine, con la circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, l'Istituto ha confermato i precedenti criteri interpretativi precisando, inoltre, che per le ferie pregresse la scadenza dell'obbligo contributivo è fissata al 30 giugno 2001.

Va rilevato che il problema di cui trattasi nel settore edile è circoscritto ai dipendenti inquadrati nel settore impiegatizio, poiché per gli operai il trattamento economico e contributivo è assolto dall'impresa con l'accantonamento alle Casse edili della percentuale complessiva del 23,45% - di cui l'8,50% è imputabile alle ferie - per tutte le ore di lavoro normale contrattuale.

Con il riguardo agli impiegati, si ricorda che l'art. 63, ottavo comma, del ccnl 5 luglio 1995 prevede che "ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere al lavoratore tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto delle ferie.

Tale indennità va corrisposta entro sei mesi successivi dalla data in cui il lavoratore ha maturato il diritto alle ferie", termine oltre il quale sono dovuti interessi di mora nella misura individuata dallo stesso contratto collettivo.

È pertanto a tale data che, sorge il momento impositivo per l'assolvimento degli obblighi contributivi. Peraltro, i criteri di cui sopra trovano applicazione dalle ferie maturate nel corso del 1999, mentre per quelle non godute negli anni precedenti, come ha precisato l'Istituto, la scadenza è fissata al 30 giugno 2001.

L'Inps precisa, infine, che le richiamate scadenze contributive prescindono dalla circostanza che l'indennità sostitutiva sia effettivamente corrisposta nello stesso momento o in un momento successivo.