INPS
- INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Si
fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota
supplemento n. 3 al Notiziario n.8-9/98) per riepilogare qui di seguito le
istruzioni impartite dall'INPS correlandole alla disciplina del ccnl di
settore.
Il
tema dell'obbligazione contributiva per le ferie non godute è stato affrontato
dall'INPS con la circolare n. 134 del 23 giugno 1998, nella quale l'Istituto ha
enunciato i seguenti criteri applicativi:
-
qualora il ccnl applicabile (e/o un accordo collettivo anche aziendale) preveda
esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, come accade in edilizia
per gli impiegati, il momento impositivo per la contribuzione previdenziale si
individua nel mese in cui cade il
suddetto termine;
-
in assenza di pattuizione collettiva, la suddetta scadenza contributiva è
fissata al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno di maturazione
delle ferie.
Successivamente,
poiché l'indirizzo individuato dall'INPS ha creato difficoltà applicative per i
periodi di ferie pregressi, l'Istituto ha sospeso gli effetti operativi della
sopra citata circolare con il messaggio n. 28714 del 30 luglio 1998.
Infine,
con la circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, l'Istituto ha confermato i
precedenti criteri interpretativi precisando, inoltre, che per le ferie
pregresse la scadenza dell'obbligo contributivo è fissata al 30 giugno 2001.
Va
rilevato che il problema di cui trattasi nel settore edile è circoscritto ai
dipendenti inquadrati nel settore impiegatizio, poiché per gli operai il
trattamento economico e contributivo è assolto dall'impresa con
l'accantonamento alle Casse edili della percentuale complessiva del 23,45% - di
cui l'8,50% è imputabile alle ferie - per tutte le ore di lavoro normale
contrattuale.
Con
il riguardo agli impiegati, si ricorda che l'art. 63, ottavo comma, del ccnl 5
luglio 1995 prevede che "ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze
di lavoro dell'impresa ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far
godere al lavoratore tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a
versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe
spettato all'impiegato se avesse goduto delle ferie.
Tale
indennità va corrisposta entro sei mesi successivi dalla data in cui il
lavoratore ha maturato il diritto alle ferie", termine oltre il quale sono
dovuti interessi di mora nella misura individuata dallo stesso contratto
collettivo.
È
pertanto a tale data che, sorge il momento impositivo per l'assolvimento degli
obblighi contributivi. Peraltro, i criteri di cui sopra trovano applicazione
dalle ferie maturate nel corso del 1999, mentre per quelle non godute negli
anni precedenti, come ha precisato l'Istituto, la scadenza è fissata al 30
giugno 2001.
L'Inps
precisa, infine, che le richiamate scadenze contributive prescindono dalla
circostanza che l'indennità sostitutiva sia effettivamente corrisposta nello
stesso momento o in un momento successivo.