IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI - SENTENZA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Secondo la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia (sentenza n. 138 - sezione 49), respingendo l’appello
presentato dall’Agenzia delle Entrate e confermando la decisione della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l’imposta di registro per la
locazione di immobili strumentali assoggettata ad IVA non può scontare la
misura dell’1%, perché si traduce in un’ulteriore imposta sul volume d’affari
che si pone in contrasto con il divieto sancito dalla Direttiva 2006/112/CE.
I
contratti di locazione dei fabbricati strumentali, che risultano assoggettati
ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 633/1972, sono da
assoggettarsi ad imposta di registro nella misura dell’1%, in forza di quanto
previsto dall’art. 5, lettera a-bis), della Parte I della Tariffa allegata al
D.P.R. 131/1986.
Sempre
in materia di applicazione dell’imposta di registro dell’1% - questa volta
prevista dall’art. 1, sesto periodo, del medesimo D.P.R., secondo l’Ordinanza
n. 268/2012 della Corte Costituzionale, è manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma del Testo
Unico dell’imposta di registro relativa alle cessioni di fabbricati abitativi
esenti da IVA a favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’attività di rivendita immobiliare. La questione era stata sollevata dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.
Per
espressa disposizione normativa, l’agevolazione si applica limitatamente ai
trasferimenti esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. 633/72 e
proprio tale limitazione nell’applicazione dell’aliquota agevolata aveva fatto
sorgere il dubbio di legittimità costituzionale.
La
Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile il
ricorso per carente descrizione della fattispecie.