INPS
- LAVORATRICI MADRI- PARTO PREMATURO - ULTERIORI ISTRUZIONI
Si
fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 3/2000 per comunicare che
l'INPS ha dettato ulteriori istruzioni e chiarimenti in merito alla
applicazione della delibera del Comitato amministratore emanata in materia di
parto prematuro delle lavoratrici madri.
Si
riportano di seguito i punti salienti della circolare n. 45/2000 dell'Istituto.
Fattispecie
pregresse
Il
favorevole riesame degli eventi di maternità per i quali l'ultimo giorno dei
"normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si
colloca prima della data del 28 dicembre 1999 è subordinato alla domanda della
lavoratrice all'I.N.P.S. e al datore di lavoro. In tali ipotesi è necessario
accertare:
-
la totale astensione dal lavoro a qualsiasi titolo (ad es.: per astensione
facoltativa, per ferie, per malattia debitamente documentata, ecc.) effettuata
successivamente ai "normali" tre mesi di astensione obbligatoria. Del
titolo dell'assenza effettuata dopo i tre mesi dovrà essere esplicitamente
chiesta all'I.N.P.S. e al datore di lavoro la modifica (ad es.: da astensione
facoltativa ad astensione obbligatoria). Se il periodo di assenza effettuato ad
altro titolo è inferiore a quello teoricamente riconoscibile a causa del parto
prematuro, potranno essere aggiunte ai suddetti tre mesi solo le giornate di
effettiva assenza dal lavoro;
-
la non intervenuta estinzione del diritto all'indennità di maternità per
prescrizione o decadenza. Pertanto non potranno essere prese in considerazione,
ai fini del riconoscimento in questione, sia le fattispecie per le quali il
diritto risulta già prescritto alla data del 7 luglio 1999 (di pubblicazione
della sentenza n. 270/99) sia tutte quelle la cui prescrizione si sia comunque
compiuta successivamente. Si ricorda che il termine di prescrizione va calcolato
in un anno a partire dal primo giorno non indennizzato, cioè, dal giorno
successivo alla fine dei tre mesi dopo il parto o dalla data dell'eventuale
atto interruttivo della prescrizione (compreso, quindi, il riconoscimento del
debito da parte dell'I.N.P.S. o del datore di lavoro, coincidente con la data
del pagamento, rispettivamente, diretto o a conguaglio).
Nelle
fattispecie in cui l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di
astensione obbligatoria dopo il parto si colloca successivamente al 27 dicembre
1999, il riconoscimento dell'indennità sino ai cinque mesi avverrà d'ufficio a
cura dell'I.N.P.S., senza necessità di domanda.
Parto
prematuro avvenuto prima dei
due mesi di astensione obbligatoria precedenti la data presunta del parto.
Anche
nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga prima dei due mesi di astensione
obbligatoria precedenti alla data presunta del parto dovrà essere riconosciuto
un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due
mesi di astensione non goduti prima del parto.
Non
sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.
Parto
prematuro e interdizione anticipata dal Servizio ispettivo della Direzione
provinciale del lavoro.
Quanto
previsto al punto precedente vale anche se il parto prematuro si verifica
durante il periodo di interdizione anticipata disposta dal Servizio ispettivo
della Direzione provinciale del lavoro.
Dovranno
quindi, anche in questo caso, essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto solo i
due mesi di astensione obbligatoria prima del parto e non anche i giorni che la
lavoratrice non ha potuto fruire a titolo di interdizione anticipata.