INPS - LAVORATRICI MADRI- PARTO PREMATURO - ULTERIORI ISTRUZIONI

 

Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 3/2000 per comunicare che l'INPS ha dettato ulteriori istruzioni e chiarimenti in merito alla applicazione della delibera del Comitato amministratore emanata in materia di parto prematuro delle lavoratrici madri.

Si riportano di seguito i punti salienti della circolare n. 45/2000 dell'Istituto.

Fattispecie pregresse

Il favorevole riesame degli eventi di maternità per i quali l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca prima della data del 28 dicembre 1999 è subordinato alla domanda della lavoratrice all'I.N.P.S. e al datore di lavoro. In tali ipotesi è necessario accertare:

- la totale astensione dal lavoro a qualsiasi titolo (ad es.: per astensione facoltativa, per ferie, per malattia debitamente documentata, ecc.) effettuata successivamente ai "normali" tre mesi di astensione obbligatoria. Del titolo dell'assenza effettuata dopo i tre mesi dovrà essere esplicitamente chiesta all'I.N.P.S. e al datore di lavoro la modifica (ad es.: da astensione facoltativa ad astensione obbligatoria). Se il periodo di assenza effettuato ad altro titolo è inferiore a quello teoricamente riconoscibile a causa del parto prematuro, potranno essere aggiunte ai suddetti tre mesi solo le giornate di effettiva assenza dal lavoro;

- la non intervenuta estinzione del diritto all'indennità di maternità per prescrizione o decadenza. Pertanto non potranno essere prese in considerazione, ai fini del riconoscimento in questione, sia le fattispecie per le quali il diritto risulta già prescritto alla data del 7 luglio 1999 (di pubblicazione della sentenza n. 270/99) sia tutte quelle la cui prescrizione si sia comunque compiuta successivamente. Si ricorda che il termine di prescrizione va calcolato in un anno a partire dal primo giorno non indennizzato, cioè, dal giorno successivo alla fine dei tre mesi dopo il parto o dalla data dell'eventuale atto interruttivo della prescrizione (compreso, quindi, il riconoscimento del debito da parte dell'I.N.P.S. o del datore di lavoro, coincidente con la data del pagamento, rispettivamente, diretto o a conguaglio).

Nelle fattispecie in cui l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca successivamente al 27 dicembre 1999, il riconoscimento dell'indennità sino ai cinque mesi avverrà d'ufficio a cura dell'I.N.P.S., senza necessità di domanda.

Parto prematuro avvenuto prima dei             due mesi di astensione obbligatoria           precedenti la data presunta del parto.

Anche nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga prima dei due mesi di astensione obbligatoria precedenti alla data presunta del parto dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione non goduti prima del parto.

Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.

Parto prematuro e interdizione anticipata dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

Quanto previsto al punto precedente vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

Dovranno quindi, anche in questo caso, essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto solo i due mesi di astensione obbligatoria prima del parto e non anche i giorni che la lavoratrice non ha potuto fruire a titolo di interdizione anticipata.