MINISTERO DEL LAVORO - CIGS - ASSENZA DEL REQUISITO DIMENSIONALE CONCESSIONE DELLA MOBILITÀ - INTERPELLO 29/12
Con risposta ad interpello n. 29/12, che si riproduce in calce alla
presente nota, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine
alla possibilità di accedere alla procedura di mobilità per le aziende
commerciali nelle quali, durante il periodo di cassa integrazione
straordinaria precedentemente concessa, venga meno il rispetto del requisito
dimensionale.
Il Ministero del lavoro, al riguardo, ha confermato che, in caso di
procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/91, qualora nel corso dell’attuazione del programma di cassa integrazione
straordinaria, approvata per le causali di intervento di cui all’art. 1 della
L. n. 223/91, l’impresa ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, il requisito dimensionale
(superiore a 15 dipendenti per l’industria e 50 dipendenti per il commercio)
deve sussistere solo al momento della presentazione della richiesta di
ammissione al relativo intervento straordinario di integrazione salariale con riferimento alla media occupazionale del precedente periodo
semestrale, così come stabilito dal citato art. 1 della L. n. 223/91.
In virtù di quanto sopra, pertanto, l’impresa potrà avviare la
procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/91, durante o al termine dell’intervento della cassa integrazione
straordinaria, nel corso delle sospensioni dal lavoro ex art. 1 della L. n.
223/91, anche qualora il livello occupazionale sia sceso al di sotto del
relativo limite dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria).
Ministero del Lavoro
Roma, 19 ottobre 2012
Interpello n. 29
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – L. n. 223/1991 – diritto all’indennità di mobilità per i
dipendenti di imprese esercenti attività commerciali
con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di
CIGS.
La Confcommercio ha avanzato
istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla corretta applicazione della L. n. 223/1991, per quanto
attiene alla sussistenza dei limiti numerici necessari per
l’attivazione, da parte di imprese esercenti attività commerciale con meno di
50 dipendenti al termine di un periodo di CIGS, della procedura di mobilità
c.d. indennizzata.
Nello specifico, l’istante chiede
se sia o meno possibile, per un’impresa esercente attività
commerciale, attivare la procedura di mobilità di cui sopra qualora, durante il
periodo di fruizione della CIGS precedentemente concessa, sia venuto meno il
requisito occupazionale dei 50 dipendenti richiesto dalle norme di legge per le aziende rientranti nel citato settore.
Si pone, inoltre, la questione per
cui l’azienda richiedente la mobilità sia passata, senza soluzione di
continuità, da un periodo di CIGS per cessazione di attività, ex art. 1 e ss.,
L. n. 223/1991, ad un periodo di CIG in deroga.
Al riguardo, acquisito il parere
della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre
ricordare che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L. n. 223/1991, “le disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali
che occupino più di 200 dipendenti”.
Il D.L. n. 148/1993 (conv. da
L. n. 236/1993) ha previsto inoltre che “sino al 31 dicembre 1995 le
disposizioni in materia di integrazione salariale sono estese alle imprese
commerciali che occupino più di 50 dipendenti”.
Successivamente, con diversi
provvedimenti, i lavoratori di tali aziende sono stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Attualmente, l’art. 3, comma 1,
della L. n. 92/2012 ha inoltre aggiunto il comma 3 bis all’art. 12, della L. n.
223/1991, stabilendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti (…)”.
Premesso quanto sopra si ritiene
che, in caso di procedura di mobilità avviata ex art. 4 della L. n.
223/1991, qualora nel corso dell’attuazione del programma di CIGS, approvato
per le causali di
intervento di cui all’art. 1 della
L. n. 23/1991, l’impresa ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, il requisito
dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria, 50 dipendenti per il
commercio ecc.) sia richiesto solo al momento della presentazione della
richiesta di ammissione al relativo intervento straordinario di integrazione salariale, con riferimento alla media occupazionale del precedente
periodo semestrale, ex art. 1 L. n. 223/1991.
Da un punto di vista letterale,
l’art. 4, comma 1, della L. n. 223/1991, nel disciplinare la collocazione in
mobilità dei lavoratori che nel corso dell’attuazione del
programma di CIGS non possono essere reimpiegati, non pone alcun requisito
numerico, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 24 che prevede,
per contro, la sussistenza del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti per il datore di lavoro che intenda ridurre il personale senza
previo ricorso alla CIGS.
Stante quanto sopra, l’impresa
potrà avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4 della L. n.
223/1991, durante o al termine dell’intervento della CIGS
di cui all’art. 1 della L. n. 223/1991, nel corso delle sospensioni dal lavoro
ai sensi della relativa disciplina, anche qualora il livello occupazionale sia
sceso al di sotto del limite dimensionale di cui trattasi.
Del resto costituisce conseguenza
naturale dell’intervento straordinario di integrazione salariale e
dell’attuazione del piano di risanamento aziendale e di gestione degli esuberi
(soprattutto nei casi di CIGS per crisi aziendale) una riduzione di organico
dell’azienda. Pertanto, riconoscere il trattamento di mobilità e le
relative procedure di garanzia soltanto ai lavoratori che facevano parte
dell’azienda in un momento in cui la stessa possedeva il requisito dimensionale
di cui all’art. 1 della L. n. 223/1991 non garantirebbe la parità di trattamento tra lavoratori licenziati in periodi diversi, sia pure
nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento legato ad un intervento
concomitante o senza soluzione di continuità di CIGS e mobilità.
Alla medesima conclusione occorre
pervenire anche nel caso in cui l’azienda transiti da
un periodo di CIGS per cessazione di attività ai sensi dell’art. 1 della L. n.
223/1991 ad un periodo di CIGS in deroga, durante il quale giunge alla
collocazione in mobilità dei lavoratori.
Tali lavoratori avranno diritto all’accesso alla mobilità di cui alla L. n. 223/1991 e non alla
mobilità in deroga in quanto il requisito dimensionale va valutato, in ogni
caso, al momento della presentazione della richiesta di CIGS. Tale conclusione
trae origine dalla circostanza per cui la mobilità in deroga è
riservata alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della L. n.
223/1991 e che pertanto non hanno neppure mai versato i contributi di mobilità.
Nel caso di lavoratori dipendenti da una
impresa che rientra nel campo di applicazione della L. n.
223/1991 per i quali siano stati versati i relativi contributi, si ritiene
pertanto che i medesimi abbiano diritto all’indennità di mobilità di cui alla
L. n. 223/1991, anche in ragione delle esigenze di parità di trattamento innanzi illustrate.