RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N. 92/2012 - MINISTERO DEL
LAVORO - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INTERVALLO DI TEMPO TRA CONTRATTI -
CIRCOLARE N. 27/2012
Il Ministero del Lavoro, con circolare del 7 novembre 2012, che si
pubblica in calce alla presente, ha
fornito alcune precisazioni in merito alla nuova normativa sui contratti a
tempo determinato, con specifico riferimento agli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato e un altro e alle possibili riduzioni di
tali intervalli.
Si rammenta, infatti, che la Riforma Fornero, L. n. 92/2012, ha
introdotto nuovi intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un altro,
rispettivamente di almeno 60 e 90 giorni a seconda che la
durata del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi.
La stessa Riforma ha però previsto la possibilità per i contratti
collettivi di ridurre tali termini, rispettivamente fino a 20 e 30 giorni in
determinati casi espressamente tipizzati (ragioni
organizzative qualificate legate al lancio di un prodotto, o di un servizio
innovativo, legate ad un rilevante cambiamento tecnologico, o nel caso di
rinnovo o di proroga di una commessa consistente).
L’art. 46 bis della L. n. 134/2012 ha poi ulteriormente
ampliato tale previsione, prevedendo che i termini ridotti di cui sopra trovino
applicazione sia nelle attività stagionali che in ogni altro caso previsto dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto, ha chiarito il Ministero, è demandato alla contrattazione
collettiva dalla Riforma Fornero di prevedere casi particolari e tipizzati di
riduzione dei termini di intervallo nella citata ipotesi organizzativa. Regolamentazione questa che, però, deve avvenire entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della norma (18 luglio 2012), trascorsi i quali sarà il
Ministero ad individuare tali ipotesi con apposito decreto.
L’art. 46 bis ha anche disposto per i contratti
collettivi la possibilità di intervenire per una riduzione degli intervalli in
ogni altro caso e, pertanto, anche al di fuori dei casi sopra tipizzati, senza
però parimenti prevedere il suddetto intervento ministeriale nell’ipotesi di
inerzia da parte della contrattazione.
Ministero del Lavoro
Roma, 7 novembre 2012
Circolare n. 27
Oggetto:
art. 5, comma 3 D.lgs. n.368/2001 come modificato dall’art. 46 bis, comma 1 lett. a),
D.L. n. 83/2012 (conv., da
L. n. 134/2012) - contratto a tempo determinato - intervalli
temporali.
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa
Direzione generale concernenti la tematica della riduzione degli intervalli tra
due contratti a tempo determinato, si ritiene opportuno fornire indicazioni di
carattere interpretativo volte a chiarire la portata
dei più recenti interventi «integrativi» di cui al Dl n. 83/2012 («Misure
urgenti per la crescita del Paese») e alla relativa legge di conversione.
In primo luogo la disposizione di cui all’art. 46bis del Dl n. 83/2012 secondo cui «i termini ridotti di cui al primo periodo trovano
applicazione per le attività di cui al comma 4ter [attività stagionali di cui
al Dpr. n. 1525/ 1963] e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi
stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » ha carattere interpolativo dell’art. 1, comma 9, lett. h) della legge n. 92/2012 che, a sua volta, si «inserisce» nel corpo
dell’art. 5, comma 3 del Dlgs n. 368/2001.
La citata disposizione richiama esplicitamente
i «termini ridotti» di 20 e 30 giorni e tale richiamo non appare comunque messo
in dubbio dalla circostanza secondo cui gli stessi termini sono collocati al
secondo periodo della disposizione e non al «primo periodo», come letteralmente risultante dalla formulazione normativa.
Con l’occasione, si ritiene altresì necessario fornire una
interpretazione in chiave sistematica del combinato disposto delle citate
disposizioni con riferimento alle possibili deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, precisando
il ruolo in tale contesto della disciplina collettiva.
In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria
ovvero, in via delegata, a livello decentrato possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni
organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività, al lancio di
un prodotto o di un servizio innovativo ecc.
In tali ipotesi, pertanto, la contrattazione collettiva è «sollecitata» a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una
possibile iniziativa di carattere sostitutivo di questo Ministero che, sempre
sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via
amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di
cui sopra.
Sotto altro profilo il riferimento
ad «ogni altro caso previsto dai contratti collettivi» di qualsiasi livello,
rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte
della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale,
anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi
organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia però previsto un
ruolo sostitutivo del Ministero.