RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N. 92/2012 - MINISTERO DEL
LAVORO - LAVORO A TEMPO DETERMINATO -
PROSECUZIONE DEL RAPPORTO OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE - COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO - D.M. 10 OTTOBRE 2012 - NOTA N. 15322/2012
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 15322 del 31 ottobre 2012, ha
fornito indicazioni operative per la comunicazione della prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, di cui al Decreto
Ministeriale del 10 ottobre 2012.
A tal proposito, è stato precisato che tale
comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità di trasmissione di
tutte le comunicazioni obbligatorie individuate dal Decreto Interministeriale
del 30 ottobre 2007 e aggiornate dall’allegato Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012.
Sono stati, infatti, aggiunti nel quadro “Proroga”
dell’“Unificato-LAV”, il campo “Data fine proroga/prosecuzione di fatto” e il
campo “Prosecuzione di fatto”, nei quali inserire la data del nuovo termine del
rapporto di lavoro qualora si voglia comunicare, entro
il termine inizialmente fissato, la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato oltre la data inizialmente fissata.
Tali standard, in vigore dal 10 gennaio 2013, sono stati altresì
specificati nel documento “modelli e regole” contenuto
nel Decreto Direttoriale in oggetto.
E’ stato, inoltre, precisato che nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 10 ottobre 2012 (25 novembre
2012) e l’entrata in vigore del decreto direttoriale
n. 235 del 5 ottobre 2012 (10 gennaio 2013) le comunicazioni di prosecuzione
dovranno essere effettuate inserendo la data del nuovo termine del rapporto di
lavoro nel campo “Data fine proroga” del quadro “Proroga” del modello Unilav.
Ministero del Lavoro
Roma, 31 ottobre 2012
Nota n.15322
Oggetto: Decreto Ministero 25 ottobre 2012 - Modalità operative per la
comunicazione della c.d. “prosecuzione di fatto”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012 è stato pubblicato
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali del 10 ottobre 2012, che ad ogni buon fine, si allega alla presente
nota.
Il decreto, la cui emanazione era prevista dall’articolo1, comma 9, lett. f) della legge 28 giugno 2012, n. 92, disciplina le modalità di comunicazione sulla prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre
il termine inizialmente fissato operando un semplice rinvio alle modalità di
trasmissione di tutte le comunicazioni obbligatorie individuate con il Decreto
interministeriale del 30 ottobre 2007.
In effetti, il Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012 ha
aggiornato, come di consueto avviene periodicamente, i modelli unificati di cui
al citato decreto del 30 ottobre 2007, inserendo nel Quadro “Proroga”
dell’”Unificato-LAV”, il campo “Data fine proroga/prosecuzione di
fatto” e il campo “Prosecuzione di fatto”.
Tali campi vanno utilizzati, inserendo la data del nuovo termine del
rapporto di lavoro, qualora si voglia comunicare, entro il termine inizialmente
fissato, una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro a
tempo determinato. Le specificazioni sono contenute, come di consueto nel
documento “modelli e regole” che costituisce parte integrante del predetto
decreto direttoriale.
Tali standard, così come cita il medesimo decreto direttoriale, entreranno in vigore il 10 gennaio 2013.
Purtuttavia, gli standard tuttora in vigore permettono già (come
peraltro sottolineato nella nota circolare del 21 dicembre 2007) la
comunicazione di un rapporto a termine che si prolunga oltre il termine inizialmente fissato senza alcuna trasformazione del rapporto stesso.
Pertanto, per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 (data di
entrata in vigore del decreto ministeriale del 10 ottobre 2012) e il 13 gennaio
2012 (data di entrata in vigore del decreto direttoriale del 5
ottobre 2012) le comunicazioni di prosecuzione del termine inizialmente fissato
andranno effettuate attraverso la compilazione del quadro “Proroga” del modello
UniLAV, inserendo nel campo “Data fine proroga” la data del nuovo termine del rapporto di lavoro.
Al fine di consentire la massima
diffusione di queste modalità “transitorie” che comunque soddisfano le
previsioni della norma, la presente nota è pubblicata sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nella sezione comunicazioni
obbligatorie.