INPS - CESSIONE CARTOLARIZZAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI - DELIBERA CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA DELL'ISTITUTO

 

Come noto, la legge n. 402/99, di conversione del decreto-legge n. 309/99, ha previsto all'art. 13 la cessione, a titolo oneroso, dei crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive.

In base a tale disposizione, sono stati individuati per l'INPS i crediti previdenziali oggetto della cessione, e cioè quelli maturati fino al 31/12/99; sono state definite le caratteristiche dei titoli, i termini e le condizioni delle procedure di vendita, nonché le modalità di selezione degli istituti incaricati del collocamento.

Il quadro normativo è stato integrato con l'emanazione di due decreti legislativi (n. 46/99 e n. 112/99) che in sostanza, all'azione di recupero delle Avvocature degli Enti, hanno sostituito il sistema dei concessionari.

È altresì noto che nel contratto di cessione stipulato dall'INPS con la società di cartolarizzazione, l'Istituto ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di richiedere al contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, mediante avviso bonario, il pagamento dei crediti vantati (art. 24, c. 2,d.lgs. n.46/99),  nonché della facoltà, dopo l'iscrizione a ruolo ed in pendenza di gravame amministrativo, di sospendere la riscossione con provvedimento motivato (art. 25, c. 2, d. lgs. n. 46/99).

Questi ed altri aspetti della complessa operazione di recupero dei crediti INPS sono stati portati, all'esame del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto che, nella seduta dell'8 febbraio 2000, ha approvato una delibera finalizzata a riportare indispensabili criteri di correttezza e di trasparenza nella gestione dei rapporti creditori tra INPS ed aziende.

Punti essenziali della delibera riguardano:

 

1) per i crediti successivi al 31/12/99:

- Avviso bonario: il C.I.V. ha ritenuto che tale facoltà (già prevista dal comma 2 dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 46/99 ma non inserita nel contratto di cessione) debba essere esercitata. Questa procedura consente infatti al contribuente di regolarizzare la sua posizione evitando l'iscrizione a ruolo;

- Ricorso amministrativo: il C.I.V. ha deliberato che debba essere attivata una procedura che preveda l'istruttoria e la decisione dei ricorsi amministrativi, da parte degli organi competenti, prima dell'iscrizione a ruolo dei singoli crediti. Il ricorso amministrativo sospende l'iscrizione a ruolo fino alla decisione definitiva dell'organo giudicante;

- Modifiche normative: si propone di escludere dall'iscrizione a ruolo:

- le rateazioni contributive;

- le partite oggetto di ricorso amministrativo;

- le sanzioni.

 

2) per i crediti già oggetto delle operazioni di cessione:

Il C.I.V. ha chiesto alla Direzione generale dell'Istituto:

- il monitoraggio delle avvenute operazioni;

- un'approfondita analisi dei fattori che hanno determinato la formazione del credito.