INPS
- CESSIONE CARTOLARIZZAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI - DELIBERA CONSIGLIO DI
INDIRIZZO E VIGILANZA DELL'ISTITUTO
Come
noto, la legge n. 402/99, di conversione del decreto-legge n. 309/99, ha
previsto all'art. 13 la cessione, a titolo oneroso, dei crediti contributivi,
ivi compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive.
In
base a tale disposizione, sono stati individuati per l'INPS i crediti
previdenziali oggetto della cessione, e cioè quelli maturati fino al 31/12/99;
sono state definite le caratteristiche dei titoli, i termini e le condizioni
delle procedure di vendita, nonché le modalità di selezione degli istituti
incaricati del collocamento.
Il
quadro normativo è stato integrato con l'emanazione di due decreti legislativi
(n. 46/99 e n. 112/99) che in sostanza, all'azione di recupero delle Avvocature
degli Enti, hanno sostituito il sistema dei concessionari.
È
altresì noto che nel contratto di cessione stipulato dall'INPS con la società
di cartolarizzazione, l'Istituto ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di
richiedere al contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, mediante avviso
bonario, il pagamento dei crediti vantati (art. 24, c. 2,d.lgs. n.46/99), nonché della facoltà, dopo l'iscrizione a
ruolo ed in pendenza di gravame amministrativo, di sospendere la riscossione
con provvedimento motivato (art. 25, c. 2, d. lgs. n. 46/99).
Questi
ed altri aspetti della complessa operazione di recupero dei crediti INPS sono
stati portati, all'esame del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto
che, nella seduta dell'8 febbraio 2000, ha approvato una delibera finalizzata a
riportare indispensabili criteri di correttezza e di trasparenza nella gestione
dei rapporti creditori tra INPS ed aziende.
Punti
essenziali della delibera riguardano:
1)
per i crediti successivi al 31/12/99:
-
Avviso bonario: il C.I.V. ha ritenuto che tale facoltà (già prevista dal comma
2 dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 46/99 ma non inserita nel contratto
di cessione) debba essere esercitata. Questa procedura consente infatti al
contribuente di regolarizzare la sua posizione evitando l'iscrizione a ruolo;
-
Ricorso amministrativo: il C.I.V. ha deliberato che debba essere attivata una
procedura che preveda l'istruttoria e la decisione dei ricorsi amministrativi,
da parte degli organi competenti, prima dell'iscrizione a ruolo dei singoli
crediti. Il ricorso amministrativo sospende l'iscrizione a ruolo fino alla
decisione definitiva dell'organo giudicante;
-
Modifiche normative: si propone di escludere dall'iscrizione a ruolo:
-
le rateazioni contributive;
-
le partite oggetto di ricorso amministrativo;
-
le sanzioni.
2)
per i crediti già oggetto delle operazioni di cessione:
Il
C.I.V. ha chiesto alla Direzione generale dell'Istituto:
-
il monitoraggio delle avvenute operazioni;
-
un'approfondita analisi dei fattori che hanno determinato la formazione del
credito.