INPS
- TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - MODIFICHE
ALLA NORMATIVA PREVIGENTE - CIRCOLARE N. 128/2012
L’Inps, con circolare n. 128 del 2
novembre 2012, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto
anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha diramato istruzioni
operative in ordine al contratto di apprendistato, istituto disciplinato dal D.Lgs. n.
167/11 e sul quale è intervenuta anche la legge di stabilità 2012 n. 183/2011,
nonché la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.
Oltre a fornire una disamina della
vigente legislazione sulla materia l’Inps affronta, in particolare, quanto
riassunto di seguito per gli aspetti di natura contributiva.
Tutela previdenziale e assistenziale
In merito alle forme assicurative e
al carico contributivo, il Testo Unico dell’apprendistato non modifica la
normativa precedente che, fino al 31 dicembre 2012, rimane quella della legge
Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06, art. 1, comma 773) e del conseguente DM 28/3/2007.
Gli apprendisti, quindi, fino alla
fine di quest’anno, rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni: IVS,
malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail).
Per quanto attiene alle misure
della contribuzione deve farsi riferimento alla circolare n. 22/2007 e al
messaggio n. 25374/2007 dell’Inps.
Dal 1° gennaio 2013, a seguito
della legge n. 92/2012, anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI
(Assicurazione sociale per l’impiego) che andrà ad aggiungersi, così, alle
assicurazioni suddette, e muterà anche il carico contributivo aziendale, che
risentirà dell’aumento derivante dall’onere (1,61%) relativo alla nuova forma
assicurativa.
Regime
sanzionatorio
Nell’ipotesi di mancata erogazione
della formazione per esclusiva responsabilità del datore di lavoro e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, la normativa
prevede che il datore di lavoro sia tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con
esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione.
Nel caso di violazione delle
disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. – forma scritta del contratto,
del patto di prova e del relativo piano formativo
individuale; divieto di retribuzione a cottimo; inquadramento fino a due
livelli inferiori; presenza di un tutore o referente aziendale – è prevista
l’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 600 euro e da 300 a 1500
euro in caso di recidiva.
Apprendistato per lavoratori in
mobilità - Adempimenti
Ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale, l’art. 7, comma 4, del Testo Unico prevede la
possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Tale fattispecie contrattuale si
caratterizza, tra l’altro, perché le parti, in deroga alla disciplina generale,
non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione e perché
si prescinde dai requisiti di età del lavoratore.
Il regime contributivo applicabile
è quello di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e, ove
spettante, quello previsto dall’articolo 8, comma 4, della medesima legge.
La contribuzione a carico del
datore di lavoro sarà quindi pari, per la durata di 18 mesi dalla
data di assunzione, al 10%; inoltre, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta all’apprendista, potrà applicarsi il beneficio del contributo
mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
L’Inps precisa che, per tali
rapporti di lavoro - limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione -
l’aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% +
5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi, la
contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del
lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di
apprendistato.
L’Istituto precisa che, nel caso in
cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità
abbia i requisiti previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di
apprendistato si applicherà di norma, la normale disciplina dell’apprendistato
e il relativo regime contributivo; la particolare disciplina di cui
all’articolo 7, comma 4, del T.U. e il regime contributivo
di cui agli artt. 25, comma 9, e 8, comma 4, della legge n. 223/1991, se il
datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito, espressamente e per
iscritto, nel contratto la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.
Nell’ipotesi di assunzione in
apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i quali non
possiedano i requisiti di età previsti dalla disciplina dei tre tipi di
apprendistato, l’esclusione del recesso al termine del periodo di
formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla
sua esplicita menzione nel testo sottoscritto dalle parti.
I lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità possono essere assunti in apprendistato anche dalle agenzie di somministrazione. In tal caso, le condizioni cui è
subordinato il regime contributivo agevolato - previsto dagli artt. 25, comma
9, e 8, comma 4, della L. n. 223/1991 - devono ricorrere nei confronti
dell’utilizzatore.
Ai fini dell’ammissione al regime agevolato, la circolare (punto 7.2) precisa, in
particolare, che il datore di lavoro deve inviare all’Inps un’apposita
dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è
subordinata la specifica agevolazione.
In attesa
della predisposizione di un apposito modulo on-line da parte dell’Inps, il
datore di lavoro, compresa l’agenzia di somministrazione, dovrà inoltrare la
dichiarazione avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto
previdenziale aziende e redigerla secondo lo schema di cui
all’allegato 2 della circolare.
La dichiarazione dovrà essere
corredata dall’autocertificazione del lavoratore, il cui modulo è disponibile
sul sito dell’Inps nella sezione modulistica (moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66 -223/91), nonché dalle copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e
di chi ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità.
In caso di assunzione in
apprendistato a scopo di somministrazione, la dichiarazione di responsabilità
dovrà essere sottoscritta anche dall’utilizzatore (o da chi
lo rappresenta).
Effettuate le necessarie verifiche,
verrà quindi attribuita alla posizione contributiva interessata il Codice
autorizzazione 5Q, dandone comunicazione al richiedente.
Qualora ricorrano anche i
presupposti per l’ammissione al contributo mensile
previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, sarà attribuita alla
posizione contributiva interessata anche il Codice autorizzazione 5T, dandone
comunicazione al richiedente e allegando un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Una volta disponibile il modulo
on-line, i codici autorizzazione 5Q e 5T saranno attribuiti
automaticamente, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 140/2011 ed i
controlli saranno effettuati ex post.
Si evidenzia che l’importo
dell’incentivo può essere fruito solo per i periodi di effettiva erogazione
della retribuzione e non può comunque essere
superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel
corrispondente mese dell’anno.
Prosecuzione del rapporto di
apprendistato - Beneficio contributivo
Nell’ipotesi di mantenimento in
servizio dell’apprendista, il T.U. (art. 7, comma 9),
prevede che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro, successivo alla fine del periodo di
formazione, con esclusione dei lavoratori assunti in apprendistato dalle liste di mobilità.
Modalità di compilazione del flusso
UniEmens
All’interno delle denunce
contributive mensili UniEmens,
tutti i lavoratori in apprendistato continueranno ad essere identificati
indicando nell’elemento “Qualifica1” il codice 5, avente
il significato di “Apprendista”.
A decorrere dalle denunce
contributive relative al mese di gennaio 2012, saranno modificati i codici “TipoContribuzione”
relativi agli apprendisti, fino ad oggi identificati con i codici A0, A1, A2;
B0, B1, B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2, e dovranno essere
riportati, a seconda del regime contributivo, i nuovi codici indicati nella
circolare (punto 7.1).
L’utilizzo dei nuovi codici
comporterà la compilazione di un ulteriore elemento, denominato “TipoApprendistato”, in
cui andrà indicato il codice corrispondente alla tipologia di contratto
stipulato:
APPA - Apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale
APPB- Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere
APPC- Apprendistato di alta
formazione e di ricerca
Sgravio contributivo per gli
apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
Al fine di promuovere l’occupazione
giovanile, l’articolo 22 della legge n. 183/2011 ha previsto un particolare
incentivo in favore dei contratti di apprendistato
stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016.
La norma stabilisce, in favore dei
datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo
sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi
al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto
di apprendistato.
La misura incentivante trova
applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo
1, comma 773, della legge n. 296/2006.
Restano, pertanto, esclusi dalla
sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con
i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 7, c. 4, D.Lgs. n.
167/2011) nei confronti dei quali opera il regime
contributivo di cui agli artt. 25, comma 9, e 8, comma 4, della legge n.
223/1991.
Inoltre, a decorrere dal periodo
contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso dalla misura agevolata il
contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Limiti all’applicazione
dell’incentivo e aiuti “de minimis”
La concessione dello sgravio
contributivo previsto dal citato articolo 22, secondo gli orientamenti del
Ministero del lavoro, deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di
cui al Regolamento CE n. 1998/2006, secondo la quale per impresa deve
intendersi ogni entità - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita -
che eserciti un’attività economica (sia quindi attività produttive di reddito
di impresa che di reddito di lavoro autonomo).
Il Regolamento (CE) n. 1998/2006
stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa
(con eccezione di specifici settori) non deve superare i 200.000 euro nell’arco
di un triennio.
Per usufruire dello sgravio
contributivo, le imprese dovranno presentare all’Inps, avvalendosi
esclusivamente della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale
aziende, apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis” (DPR n. 445/2000), secondo il modello di cui all’allegato 4 della circolare.
Tale dichiarazione dovrà attestare
che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi
finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o
locali, eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis” oppure l’importo degli aiuti “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
Il totale dell’agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti
su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso
di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per
il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito
dell’agevolazione, l’importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando
tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una
nuova dichiarazione “de minimis”.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
- determinare il triennio di riferimento rispetto
alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio
individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti
“de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi,
l’onere della dichiarazione.
Le posizioni contributive delle aziende che, a seguito
della presentazione della dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, possono accedere allo sgravio contributivo di cui alla legge n.
183/2011, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4R”.
Criteri per il calcolo dei dipendenti
Per la determinazione del requisito occupazionale
(fino a 9 addetti) bisogna aver riguardo al momento di costituzione del
rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell’arco
temporale sopra menzionato e alla struttura aziendale nel suo complesso.
Per le imprese di somministrazione di lavoro occorrerà far riferimento
al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda
“utilizzatrice”, non assumendo rilievo l’organico dell’azienda
“somministratrice”.
Come già illustrato nella circolare Inps n. 22/2007, dal
computo sono esclusi:
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.Lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della
legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo
all’organico dell’utilizzatore.
Si evidenzia che lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel
corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il
superamento del previsto limite delle nove unità.
Condizioni e durata
Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, l’accesso allo sgravio
contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
L’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto e, quindi, dal
trentasettesimo mese, perdurando il rapporto di apprendistato, i datori di
lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella
misura generalizzata.
Compilazione del flusso UniEmens
Per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro
compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando, nell’elemento “Qualifica1” il codice 5, avente il
significato di “Apprendista”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento “TipoContribuzione” si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno
di godimento dello sgravio, secondo quanto riportato al punto 8.6 della
circolare.
L’utilizzo dei nuovi codici renderà necessaria la compilazione di un ulteriore elemento denominato “TipoApprendistato”, in cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di
contratto stipulato:
APPA- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
APPB - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
APPC - Apprendistato di alta
formazione e di ricerca.