INPS - PRESCRIZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - ATTI INTERRUTTIVI DEI TERMINI - PRECISAZIONI

 

L'INPS con la circolare n. 55 del 1/3/2000 ha fornito alcune precisazioni in materia di prescrizione di contributi e di validità degli atti interruttivi dei termini.

 

La normativa di riferimento

L'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma  del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha previsto che i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni. Tale nuovo termine si applica dal:

-1º gennaio 1996 per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (I.V.S.), nonché per il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, legge n. 166/1991. Fino al 31 dicembre 1995 il termine di prescrizione delle contribuzioni in parola è di dieci anni.

Anche oltre il 31 dicembre 1995 resta, comunque, salvo il maggior termine di dieci anni nel caso in cui l'asserito mancato versamento dei suddetti contributi sia denunciato dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti;

- dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, per tutte le rimanenti contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

L'art. 9, comma 10, della stessa legge contiene una norma transitoria, che prevede, per quanto di interesse, l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti al 17 agosto 1995. Tuttavia, per espressa previsione, alle contribuzioni relative a tali periodi continua ad applicarsi il termine prescrizionale di 10 anni nei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

 

I chiarimenti dell'I.N.P.S.

Una precisazione riguarda, in primo luogo, l'ipotesi, sopra accennata, di elevazione a 10 anni del termine di prescrizione, limitatamente alla contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, nel caso in cui il mancato versamento dei contributi sia denunciato dal lavoratore interessato. Al riguardo, l'I.N.P.S. rammenta che affinché si produca l'elevazione a 10 anni del termine prescrizionale, è necessaria una denuncia formale, sottoscritta dal lavoratore, che presenti tutte le formalità e i requisiti già individuati con circolare n. 18/1996.

Conseguentemente, non sono idonee a produrre tale effetto le mere dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, se non vengono opportunamente formalizzate.

L'I.N.P.S. conferma, inoltre, che la contribuzione caduta in prescrizione non può essere versata, per cui eventuali contributi prescritti e già acquisiti dall'Istituto dovranno essere restituiti.

Per quanto concerne i requisiti dell'atto interruttivo, l'I.N.P.S. ribadisce che detti atti devono contenere la quantificazione del debito per contributi e sanzioni, o, almeno, gli elementi che consentano al debitore di quantificare l'importo dei contributi dovuti e delle connesse sanzioni.

Non hanno, quindi, alcun valore, al fine dell'interruzione della prescrizione, espressioni generiche o verbali che non contengano elementi per la quantificazione delle omissioni contributive.

Infine, la circolare contiene un'importante direttiva alle Sedi periferiche concernente l'ipotesi in cui in fase di contenzioso amministrativo venga eccepita la prescrizione dei termini.

In tali ipotesi le Sedi, qualora riconoscano la fondatezza di tali eccezioni, anche alla luce dei chiarimenti da ultimo intervenuti, concernenti i requisiti degli atti interruttivi, dovranno procedere direttamente al ritiro degli addebiti, oggetto del contenzioso, per i quali si sia compiuta la prescrizione, e ciò in base al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione.