INPS
- PRESCRIZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - ATTI INTERRUTTIVI DEI TERMINI -
PRECISAZIONI
L'INPS
con la circolare n. 55 del 1/3/2000 ha fornito alcune precisazioni in materia
di prescrizione di contributi e di validità degli atti interruttivi dei
termini.
La
normativa di riferimento
L'art.
3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, ha previsto che i contributi di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni. Tale nuovo termine si
applica dal:
-1º
gennaio 1996 per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (I.V.S.), nonché
per il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, legge n.
166/1991. Fino al 31 dicembre 1995 il termine di prescrizione delle
contribuzioni in parola è di dieci anni.
Anche
oltre il 31 dicembre 1995 resta, comunque, salvo il maggior termine di dieci
anni nel caso in cui l'asserito mancato versamento dei suddetti contributi sia
denunciato dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti;
-
dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, per
tutte le rimanenti contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria.
L'art.
9, comma 10, della stessa legge contiene una norma transitoria, che prevede,
per quanto di interesse, l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione anche
alle contribuzioni relative a periodi precedenti al 17 agosto 1995. Tuttavia,
per espressa previsione, alle contribuzioni relative a tali periodi continua ad
applicarsi il termine prescrizionale di 10 anni nei casi di atti interruttivi
già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
I
chiarimenti dell'I.N.P.S.
Una
precisazione riguarda, in primo luogo, l'ipotesi, sopra accennata, di
elevazione a 10 anni del termine di prescrizione, limitatamente alla
contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, nel caso in
cui il mancato versamento dei contributi sia denunciato dal lavoratore
interessato. Al riguardo, l'I.N.P.S. rammenta che affinché si produca
l'elevazione a 10 anni del termine prescrizionale, è necessaria una denuncia
formale, sottoscritta dal lavoratore, che presenti tutte le formalità e i
requisiti già individuati con circolare n. 18/1996.
Conseguentemente,
non sono idonee a produrre tale effetto le mere dichiarazioni rilasciate dai
lavoratori in sede ispettiva, se non vengono opportunamente formalizzate.
L'I.N.P.S.
conferma, inoltre, che la contribuzione caduta in prescrizione non può essere
versata, per cui eventuali contributi prescritti e già acquisiti dall'Istituto
dovranno essere restituiti.
Per
quanto concerne i requisiti dell'atto interruttivo, l'I.N.P.S. ribadisce che
detti atti devono contenere la quantificazione del debito per contributi e
sanzioni, o, almeno, gli elementi che consentano al debitore di quantificare
l'importo dei contributi dovuti e delle connesse sanzioni.
Non
hanno, quindi, alcun valore, al fine dell'interruzione della prescrizione,
espressioni generiche o verbali che non contengano elementi per la
quantificazione delle omissioni contributive.
Infine,
la circolare contiene un'importante direttiva alle Sedi periferiche concernente
l'ipotesi in cui in fase di contenzioso amministrativo venga eccepita la
prescrizione dei termini.
In
tali ipotesi le Sedi, qualora riconoscano la fondatezza di tali eccezioni,
anche alla luce dei chiarimenti da ultimo intervenuti, concernenti i requisiti
degli atti interruttivi, dovranno procedere direttamente al ritiro degli
addebiti, oggetto del contenzioso, per i quali si sia compiuta la prescrizione,
e ciò in base al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione.