MODALITA’ ELETTRONICHE DI STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI - NOVITA’ A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2013
L’art. 6, comma 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (c.d. Decreto Crescita 2) ha introdotto una modifica all’art. 11, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006, in tema di forma dei contratti pubblici.
In particolare, la disposizione, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, prevede che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
La disposizione antecedente alla modifica indicata prevedeva, invece, che il contratto fosse stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
La volontà del legislatore sottesa alla norma è volta ad estendere al settore dei contratti pubblici l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione del contratto.
Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° luglio 2013, per gli appalti di importo superiore a 40.000 euro, sarà comunque obbligatorio il ricorso al Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti dei concorrenti alle gare di appalto, sistema che impone alle imprese la necessità di disporre della firma digitale.
In considerazione di quanto sopra ricordato e delle eventuali indicazioni degli organi istituzionali sulle modalità di stipula dei contratti, si suggerisce alle imprese associate di dotarsi tempestivamente di firma digitale.