LOCAZIONE
- REGISTRAZIONE D'UFFICIO E SANZIONI PER I
CONTRATTI NON REGISTRATI
(Ministero
finanze, Nota 24/2/00, n. 24173)
Parte
la sperimentazione per alcuni uffici pilota dell'Amministrazione finanziaria
che avranno il compito di individuare fenomeni evasivi dell'imposta di registro
nel settore delle locazioni immobiliari, mediante l'utilizzo di controlli
incrociati dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modd. 740 o
730, quadro B), con riferimento al periodo d'imposta 1995, con i dati relativi
ai contratti di locazioni di immobili urbani registrati, disponibili al sistema
centrale.
Il
Ministero delle finanze ha reso noto che l'attività di controllo riguarderà i
soggetti persone fisiche che per il periodo d'imposta 1995 hanno dichiarato
redditi di fabbricati concessi in locazione e, sulla base dei dati disponibili
al sistema informativo, risultano inadempienti alla registrazione dei relativi
contratti.
L'attività
degli Uffici è volta prima a verificare il mancato adempimento dell'obbligo di
registrazione degli immobili locati e successivamente a procedere d'ufficio
alla registrazione dei contratti (art. 15, comma 1, lettera c, D.P.R. n.
131/1986) entro 5 anni dal giorno della presentazione della dichiarazione dei
redditi, relativa al periodi d'imposta 1995.
Le
operazioni di accertamento delle evasioni dovranno essere completate entro il
30 giugno del 2001 e saranno precedute da una fase di sperimentazione per
verificare la funzionalità e la proficuità delle procedure che si concluderà
entro il 31 maggio 2000.
Ad
ogni Ufficio saranno inviati dei tabulati contenenti i nominativi dei
contribuenti selezionati, residenti nell'ambito territoriale di competenza,
ordinati per presunta imposta totale evasa decrescente, corredati dei dati
anagrafici.
Saranno,
inoltre, forniti i dati identificativi della dichiarazione dei redditi per il
1995, della rendita catastale e del canone di locazione relativo a ciascun
immobile locato, indicato dal contribuente nel quadro B della dichiarazione dei
redditi, nonché il canone di locazione calcolato ai fini dell'imposta di
registro.
L'attività
degli Uffici consisterà nell'invio per posta di richieste informali di notizie
ai soggetti segnalati sui tabulati dall'anagrafe tributaria.
In
particolare, verranno inviati ai contribuenti dei prospetti in cui si dovranno
indicare le notizie relative ai contratti di locazione immobiliare.
Il
plico, compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito all'Ufficio entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel
caso in cui siano individuati dati incompleti, l'Ufficio contatterà
telefonicamente il contribuente per invitarlo presso la propria a sede a fornire
le notizie mancanti o ulteriori chiarimenti.
Conseguentemente
all'invio della richiesta informale, potranno verificarsi tre situazioni:
1)
Risposta del contribuente dalla quale risulta l'avvenuta registrazione del
contratto
In
questo caso l'Ufficio verificherà i dati e, qualora ravvisi l'inesattezza del
dato procederà alla registrazione d'ufficio, da effettuare dopo la notifica
dell'avviso di liquidazione e la riscossione dell'imposta di registro dovuta e
le relative sanzioni.
2)
Risposta del contribuente dal quale risulta la mancata registrazione del
contratto
Se
dalle informazioni riportate sui prospetti risulta l'esistenza di un contratto
verbale di locazione, l'Ufficio procederà alla registrazione con le modalità
sopra evidenziate.
3)
Nessuna risposta del contribuente
In
questo caso l'Ufficio procederà ad inviare al contribuente una formale
richiesta di notizie a cui saranno allegati i prospetti da compilare e le
avvertenze in caso di mancata restituzione, già allegate alla precedente
richiesta informale.
Se
alla scadenza del termine di riferimento non sarà inviata all'Ufficio nessuna
risposta, scatterà la sanzione da lire 500.000 a 4 milioni, mediante la
notifica all'autore della violazione di un atto di contestazione (art. 74,
D.P.R. n. 131/1986); (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997).
Inoltre,
si procederà alla registrazione d'ufficio previa notifica della liquidazione,
riscossione dell'imposta e irrogazione della sanzione.