NUOVI IMPORTI INDENNITA' DI MENSA E
INDENNITA' DI TRASPORTO DAL 1° GENNAIO 2013
Si
ricorda (cfr. nota suppl. n. 2 al Not. 6/2012 e Not. n. 8-9/2012) che secondo quanto
stabilito con il verbale di accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il
rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006, con decorrenza 1° gennaio 2013,
sono stati fissati i nuovi importi dell'indennità sostitutiva di mensa e
dell'indennità di trasporto.
OPERAI
Indennità
di mensa.
Dal 1° gennaio 2013, l'indennità
sostitutiva di mensa è stabilita in euro 8,59 giornalieri.
Secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l'indennità sostitutiva di mensa, erogata ai
dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini contributivi e fiscali
sino all'importo di euro 5,29 giornalieri. Pertanto, dal 1° gennaio 2013,
l'importo giornaliero di euro 3,30 eccedente il predetto valore massimo di euro
5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Da
ultimo si rammenta che l'indennità in parola non è dovuta quando l'impresa si
faccia carico, sostenendone i relativi costi, di fornire un pasto caldo ai
dipendenti anche avvalendosi di servizi esterni (trattorie, ristoranti... ) con
i quali stipuli apposite convenzioni.
Indennità
di trasporto.
Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di
trasporto per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora
dell’operaio è così fissata:
- da 0 a 7 Km: euro 44,65 mensili,
pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera;
- da 7,01 a 16 Km: euro 62,53 mensili,
pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera;
- da 16,01 a 28 Km: euro 78,03
mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera;
- da 28,01 a 41 Km: euro 87,49
mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera;
- oltre 41 Km: euro 101,07 mensili,
pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera.
L'indennità in parola non può,
comunque, superare i limiti delle quote mensili sopra riportati.
Si ricorda che tale indennità è
totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Rimane invece confermata in euro 25,00
l'indennità spettante per spostamenti all’interno del comune di residenza o di
abituale dimora dell’operaio.
IMPIEGATI
Indennità
di mensa.
Dal 1° gennaio 2013 l’indennità di
mensa è fissata in euro 7,76 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso
di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella
misura massima di euro 170,72 mensili.
Secondo
quanto previsto dal Decreto legislativo D.Lgs. n.
56/98, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base
imponibile, ai fini contributivi e fiscali, opera esclusivamente per quelli
addetti ai cantieri, fino ad un valore massimo di 5,29 euro giornalieri.
Pertanto, l'importo giornaliero erogato ai predetti impiegati, a titolo di
indennità sostitutiva di mensa, di
euro 2,47 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è imponibile ai
fini contributivi e fiscali.
Per gli
impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai
fini contributivi che fiscali.
Indennità
di trasporto.
A decorrere
dal 1° gennaio 2013, l’indennità
per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 2,09 giornalieri e per
ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del
mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 46,18 mensili.
Si ricorda che tale indennità è
totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.