IVA
- ESENZIONE DEGLI INTERESSI RISARCITORI STABILITI DA UN LODO ARBITRALE
(Min.
finanze, Ris. 7/3/00, n. 24/E)
Sono
escluse dal campo di applicazione dell'IVA le somme corrisposte da una ASL ad
un'impresa di costruzione a titolo esclusivamente risarcitorio nonchč per
rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi,
stabilite da un lodo arbitrale e dovute in conseguenza di un ritardo nella
stipulazione del contratto di appalto per la costruzione di un ospedale.
Lo
ha chiarito il Ministero delle finanze, precisando che, invece, rientrano nella
base imponibile le somme configurate dallo stesso lodo come riconoscimento di
maggiori oneri e relativa rivalutazione monetaria dovuti dall'Azienda sanitaria
a causa delle modifiche apportate all'attivitā di progettazione.
L'individuazione
della causa per la quale le somme devono essere corrisposte č rilevante per
determinare il corretto trattamento fiscale da applicare agli effetti dell'IVA.
Infatti,
ai fini IVA la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi č costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al
cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e
le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati
al cessionario o al committente (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Mentre
devono ritenersi escluse dal computo della base imponibile le somme dovute a
titolo di interessi moratori o di penalitā per ritardi o altre irregolaritā
nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15,
numero 1, D.P.R. n. 633/1972).