IVA
- USO DELL'AUTO AZIENDALE DA PARTE DEL DIPENDENTE
(Min.
finanze, Ris. 7/3/00, n. 25/E)
Il
Ministero delle finanze, intervenuto a fare chiarezza sull'IVA applicabile alle
auto aziendali messe a disposizione del dipendente dietro corrispettivo, ha
confermato l'orientamento gią espresso secondo cui, in caso di addebito di
parte del costo auto al dipendente, ai fini del calcolo della parte residua di
costo, che rappresenta un fringe benefit, le somme addebitate devono essere
considerate al lordo dell'IVA (Circ. n.326/1997).
Al
fine di evitare la doppia imposizione su uno stesso cespite, i principi
strutturali in materia postulano la necessitą di non applicare l'IVA allorchč
vengono ceduti beni a suo tempo acquistati senza poter detrarre, nemmeno
parzialmente, la relativa imposta (sesta direttiva CEE recepita da art.10, n.
27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972).
Un
principio analogo non č stabilito dalla normativa italiana, nč dalla direttiva
comunitaria, per le prestazioni di servizi attraverso le quali si mette a
disposizione di altri un bene acquistato senza poter detrarre, neppure in
parte, la relativa imposta.
Poichč
in tale ipotesi si raggiunge un risultato sostanziale analogo a quello che si
otterrebbe tramite la cessione del bene, sembrerebbe coerente perequare il
trattamento tributario dell'operazione a quello proprio della cessione stessa.
La
disposizione nazionale sulle aliquote IVA (art.16, terzo comma, D.P.R. n.
633/1972) potrebbe consentire di applicare il regime di esenzione anche a
queste prestazioni, se interpretata nel senso di ritenere che essa possa essere
applicata anche per realizzare la perequazione del regime IVA (esenzione).
Questa
interpretazione estensiva č stata gią accolta con le circolari sul prestito di
uso dell'oro e sul regime speciale IVA per il commercio dei rottami (Circ. n.
127/1996 e n. 165/1999).
Tuttavia,
il Ministero ha ritenuto che invocare questa norma in connessione con quella
che disciplina le operazione esenti (art.10, n. 27-quinquies), per applicare
l'esenzione dall'IVA nel caso dell'auto aziendale concessa in uso dall'azienda
al dipendente dietro corrispettivo, porta a risultati incompatibili con il
sistema complessivo dell'imposta sul valore aggiunto.
Il
ragionamento, infatti, dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui
l'indetraibilitą originaria del'IVA relativa ai beni acquistati non si
ricollega a una preclusione oggettiva (cioč all'art.19-bis1), ma al fatto che
il soggetto acquirente effettua solo operazioni esenti e quindi non č
legittimato ad alcun recupero dell'IVA a monte. Ma in questo caso si
verificherebbe l'effetto, potenzialmente distorsivo della concorrenza, che
tutte le locazioni finanziarie, i noleggi, le locazioni e simili, poste in
essere da soggetti con percentuale di detraibilitą pari a zero, sarebbero
assoggettate al regime di esenzione, a prescindere dalla natura del cespite
oggetto dell'operazione.
Ad
esempio, un istituto bancario con pro-rata di detraibilitą zero potrebbe
applicare il regime di esenzione a tutte le locazioni di unitą immobiliari
strumentali per natura (normalmente soggette all'aliquota del 20%) effettuate.
Il
fatto che la norma comunitaria volta ad evitare le doppie imposizioni si
riferisca solo alle cessioni di beni e non anche alle prestazioni di servizi
risponde ad una logica precisa. Vuole evitare, infatti, la doppia tassazione
del bene che si ricollegherebbe al trasferimento definitivo dello stesso, ma
non intende detassare anche le utilizzazioni che del bene, acquistato senza
operare la detrazione, si facciano prima di cederlo.
Quanto
al fatto che la disposizione sull'applicazione ai contratti di locazione della
stessa aliquota prevista per le cessioni (art.16, terzo comma, D.P.R. n.
633/1972) sia stata ritenuta applicabile a fattispecie del tutto analoghe, il
Ministero ha precisato che il prestito d'uso d'oro č un contratto che determina
il passaggio della proprietą in capo all'usuario del metallo, il che avvicina
di molto la fattispecie a quella della cessione.
Mentre
per quanto riguarda il regime di sospensione dell'imposta previsto per i
rottami ed altri materiali di recupero, l'estensione alle prestazioni
concernenti le lavorazioni č stata motivata dall'esigenza di garantire un
trattamento uniforme al comparto che per la sua peculiaritą č assoggettato a
una particolare disciplina di applicazione del tributo, tesa ad evitare
pratiche frodatorie.