INCENTIVI
PER I NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
(Min.
finanze, Circ. 20/3/00, n. 51/E)
Il
Ministero delle finanze ha spiegato i meccanismi applicativi degli incentivi
temporanei alle imprese che realizzano incrementi netti del capitale investito
e, negli stessi periodi d'imposta, accrescono l'apparato produttivo mediante
investimenti in beni strumentali nuovi (art. 2, commi 8 -12, legge n. 133/1999,
c.d. "legge Visco").
L'agevolazione
consiste nell'assoggetta-mento a un'aliquota d'imposta ridotta al 19 per cento
della parte di reddito corrispondente, in linea di principio, all'importo degli
investimenti in beni strumentali nuovi che trova corrispondenza, anche
indiretta, in conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva.
A
differenza di provvedimenti apparentemente analoghi, adottati negli ultimi anni
per stimolare la ricapitalizzazione aziendale, l'ambito di operatività di
questa agevolazione è rivolto unicamente agli incrementi di capitale destinati,
anche indirettamente, al rafforzamento degli investimenti.
Differenze
con la DIT
Mentre
la dual income tax, garantendo la tassazione differenziata della parte di
reddito d'impresa riconducibile alla remunerazione ordinaria del capitale,
assume carattere permanente per disincentivare, a regime, l'indebitamento e la
sottocapitalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 466/1997), l'attuale provvedimento
si caratterizza per la specifica finalità di rilancio economico e rinnovamento
degli apparati produttivi, perseguita attraverso la temporaneità dei benefici
(si applica, infatti, per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per
il successivo; ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare, per gli anni 1999 e 2000) e la differente individuazione della
quota di reddito agevolata che è commisurata al minore importo tra l'ammontare
degli investimenti e quello degli incrementi di capitale proprio.
Soggetti
interessati
Più
ampio, inoltre, è, rispetto alla DIT, l'ambito soggettivo della nuova
normativa, che estende il beneficio, in presenza di particolari condizioni,
anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata.
Investimenti
agevolabili
La
circolare precisa che l'espressione "investimento in beni strumentali
nuovi" comprende non soltanto l'acquisto a titolo derivativo, ma anche la
realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario
dell'agevolazione.
Sono
inoltre agevolabili i beni concessi a terzi in comodato d'uso, purché
strumentali e inerenti (l'inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui
lo stesso ceda le proprie utilità all'impresa proprietaria e non a quella che
lo ha utilizzato).
Periodo
d'imposta
L'investimento
si computa nell'esercizio a partire dal quale il bene, inserito nel processo
produttivo, è ammortizzabile ai fini fiscali.
Beni
immateriali
Costituiscono
oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali, ma soltanto
quelle che danno luogo a beni immateriali, in sé precisamente identificabili,
che conservano una propria individualità, perchè rappresentati da diritti che
conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici
futuri (ad esempio, diritti di brevetto industriale, di concessione, licenze e
marchi, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, Know-how).
Sono
esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che
costituiscono meri costi (avviamento, pubblicità, ricerca e sviluppo).
Software
Rientra
tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo, anche
mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", ancorché acquistato a
titolo di licenza d'uso a tempo determinato o indeterminato (è escluso, invece,
quello utilizzato a fronte di canoni periodici).
Requisito
della novità
Il
requisito della novità perché gli investimenti siano agevolabili sussiste anche
nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né
il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai
stato utilizzato (o dato ad altri in uso) da parte del cedente.
Sono
esclusi dall'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione
e l'ammodernamento di impianti esistenti.
Ammontare
degli investimenti
Gli
investimenti agevolabili rilevano per un importo pari al costo fiscalmente
riconosciuto del bene oggetto di investimento, ossia al costo di acquisto o
produzione al netto di eventuali contributi.
Pertanto,
se il bene è utilizzato promiscuamente gli investimenti rilevano nella misura
del 50 per cento; per i beni acquisiti in leasing, l'importo agevolabile è pari
al costo sostenuto dal concedente per l'acquisto (al lordo dell'IVA, se
indetraibile), non rileva, invece, il prezzo di riscatto; per i lavori eseguiti
in economia vanno assunti i costi dei beni e dei servizi utilizzati per la
realizzazione del bene.
Conferimenti
in denaro
Per
quanto riguarda gli incrementi di patrimonio, tra i conferimenti rilevano
esclusivamente quelli effettuati in denaro, tra i quali vanno compresi, ad
esempio, i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del
capitale sociale o del fondo di dotazione; i versamenti a fondo perduto o in
conto capitale eseguiti dai soci, con esclusione quindi dei finanziamenti
erogati dagli stessi, che costituiscono debiti per la società; i versamenti dei
soci per sovrapprezzo di azioni o quote e i versamenti per interessi di
conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Accantonamenti
di utili a riserva
Nel
caso in cui alla formazione dell'utile d'esercizio accantonato a riserva
abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni
con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity method"), la
quota di utile derivante da tale plusvalenza, ancorché accantonata a riserva,
non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.
Fatta
eccezione per tale ipotesi, rilevano tutti gli altri accantonamenti a riserva,
sia disponibile che indisponibile, dell'utile d'esercizio effettuati in sede
assembleare.
Nel
caso di imprese individuali, rilevano gli utili dell'esercizio precedente non
prelevati dall'imprenditore.
Coordinamento
con la DIT
La
parte di reddito assoggettato ad aliquota del 19 per cento va calcolata
autonomamente e prioritariamente rispetto al regime della DIT, di cui l'impresa
potrà continuare a fruire, ricorrendone i presupposti, sulla restante parte del
reddito conseguito.
Società
cooperative
Gli
incentivi per i nuovi investimenti non si cumulano con la riduzione alla metà
dell'IRPEG dovuta dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi (art. 11, D.P.R. n. 601/1973).
Acconti
Le
imprese che fruiscono dell'agevolazione prevista dalla legge Visco sono
comunque tenute a calcolare gli acconti, relativi ai periodi d'imposta 1999,
2000 e 2001, sulla base dell'aliquota non agevolata, ossia al lordo
dell'agevolazione.