LL.PP. - L’AUTORITA’ RIBADISCE CHE LA MANCATA COPERTURA DI BILANCIO NON E’ MOTIVO PER RITARDARE I PAGAMENTI DEI LAVORI
(Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - Parere
n.145 del 12/09/2012)
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs.
n. 163/2006 presentata dalla società La Edile S.r.L.–
“Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Maria La Carità”–. Importo a
base di gara € 688.279,53– S.A.: Comune di Scafati.
Dilazione di pagamento. Illegittimità. Contrasto con norme imperative. Art. 141 D.Lgs. 163/2006. Artt. 143 e 144 d.P.R.
207/2010.
Considerato in fatto
In data 16 maggio 2012 è pervenuta l’istanza indicata
in epigrafe, con la quale la Società La Edile s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, ha chiesto un parere in merito alla legittimità del
bando di gara indetto dal Comune di Scafati per l’affidamento dei lavori in
oggetto, nella parte in cui è previsto (art. 8, comma 1) che “all’appaltatore
verranno corrisposti i pagamenti a saldo dell’importo contrattuale con
pagamenti in un’unica rata al 31.03.2015, in deroga al consueto termine
stabilito dalla normativa sui lavori pubblici”.
L’istante contesta altresì il capitolato speciale
d’appalto laddove dispone (art. 27 comma 4) che “Su esplicita indicazione del
responsabile dei servizi finanziari, ai fini del rispetto della normativa in
materia di bilancio degli enti locali che impone regole precise per il rispetto
del patto di stabilità, in deroga ai consueti termini stabiliti sulla normativa
dei lavori pubblici, le modalità di pagamento saranno quelle di seguito
riportate: La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto
certificato in unica rata al 31 marzo 2015, in deroga al consueto termine
stabilito dalla normativa sui lavori pubblici. In coerenza con quanto riportato
in delibera di Giunta Municipale n. 257 del 07.11.2011 su indicazione del
responsabile del servizio economico e finanziario dell’ente, sarà possibile
anticipare il pagamento mediante cessione del credito da parte dell’operatore
economico, al 30 settembre 2013 con tasso di interesse a carico dell’operatore
economico come da delibera citata, mediante emissione dell’apposito mandato e
alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 D.Lgs.
267/2000”
La gara è stata aggiudicata in via definitiva
all’impresa Gallo Giovanni s.r.l., con determina n. 51 del 18.06.2012.
In riscontro all’istruttoria procedimentale,
formalmente avviata in data 28 giugno 2012, la stazione appaltante ha
presentato memorie e documenti.
Ritenuto in diritto
La questione controversa oggetto del presente esame
concerne la legittimità della documentazione di gara predisposta dal Comune di
Scafati per l’affidamento dei lavori in oggetto nella parte in cui prevede
modalità e termini di pagamento differenti rispetto a quelli espressamente
previsti dalla normativa sui contratti pubblici.
Al riguardo vale rilevare che l’art. 141 comma 9, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “Il pagamento della rata di
saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione…”
L’art. 143 D.P.R. 207/2010, sotto la rubrica, “Termini
di pagamento degli acconti e del saldo” stabilisce che “1. Il termine per
l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non puo’ superare i
quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 194. Il termine per disporre il
pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo’
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
stesso. 2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della
garanzia fidejussoria non puo’
superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo
141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 3. I
capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. …”.
L’Art. 144 D.P.R. 207/2010 stabilisce che “1. Qualora
il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il
termine stabilito ai sensi dell’articolo 143 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora
il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 2. Qualora il
pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito
ai sensi dell’articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante
spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine
stabilito dall’articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono
dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono
dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso. 4…”.
La questione controversa oggetto del presente esame va
necessariamente risolta in termini di palese illegittimità delle clausole sopra
evidenziate.
Infatti, dalla lettura delle citate disposizioni di
legge, risulta evidente che i termini stabiliti per il pagamento degli acconti
e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini
inferiori.
Del resto, non ha alcun rilievo l’art. 9 comma 1 lett.
a) n. 2 del d.l. 78/2009- richiamato dall’Amministrazione nel parere legale
posto a fondamento delle proprie scelte e allegato alla documentazione qui
pervenuta. Infatti, la norma in parola fa riferimento all’obbligo - in capo al
funzionario che adotta impegni di spesa - di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ne deriva che il Comune
avrebbe dovuto rinviare la realizzazione dei lavori in oggetto, una volta
accertata l’insufficienza della relativa copertura finanziaria. Né ha alcun
rilievo il secondo periodo della citata disposizione secondo cui “…Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,
l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo e contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.
Nella fattispecie in esame,
difetta il presupposto per l’applicazione della disposizione de qua, posto che
non vi sono ragioni sopravvenute di incapienza dello
stanziamento di bilancio, tanto che la dilazione è stata oggetto di previsione
già nel bando di gara.
Conseguentemente, le clausole del
bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che prevedono la dilazione di
pagamento sono illegittime per contrasto con norme imperative, nella
fattispecie l’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e gli artt.
143 e 144 d.P.R. 207/2010.
In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’art.
8, comma 1, del bando di gara e l’art. 27 comma 4 del capitolato speciale
d’appalto che prevedono la dilazione di pagamento siano illegittime per
contrasto con l’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e con gli
artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010.
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data
27 settembre 2012