CONTRATTI DI COMODATO E CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI - COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
Il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero
dell’Interno, con circolare n. 557/LEG/912.138, ha fornito chiarimenti sulla
comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un
fabbricato o parte di esso per mezzo di contratti di comodato e contratti di locazione registrati, comprese
le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività
d’impresa, arte o professione: in tali casi l’obbligo della comunicazione
all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato (art.
12 del D.L. n. 59/1978), è effettuato tramite la registrazione.
Recentemente l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 ha disposto espressamente che, fermi
restando gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la
registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di
comunicazione, incluso quello previsto dall’art. 12 del D.L. n. 59/1978. Nei
casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applicano le sanzioni di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986. Inoltre, da un
lato l’art. 5 del D.L. n. 70/2011 prevede che la registrazione dei contratti
immobiliari di trasferimento assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità
locale di pubblica sicurezza; dall’altro l’art. 2 del D.L. n. 79/2012
stabilisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di
registrazione in termine fisso, assorbe l’obbligo di comunicazione in esame.
Nel caso in cui sia concesso il godimento del fabbricato sulla base di un
contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso,
l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza può
essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con
decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del D.L. n. 79/2012 (21 giugno 2012).
Il Ministero dell’Interno, con la circolare in esame,
ha precisato che l’assorbimento dell’obbligo comunicativo abbraccia anche i
contratti di comodato e tutti i contratti di locazione registrati, comprese le
locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio delle attività d’impresa,
arte o professione, precedentemente escluse.