FEDERALISMO
FISCALE
(D.
Lgs. 18/2/00, n. 56)
E'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 30 marzo 2000
il decreto legislativo che stabilisce le modalità di attuazione del federalismo
fiscale.
Soppressione
trasferimenti erariali
A
decorrere dall'anno 2001 alle regioni a statuto ordinario non saranno più
erogati:
-
la compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della
soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;
-
gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;
-
la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa
per gli autoveicoli con motore diesel;
-
il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale (ad
eccezione delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti, di quelle
spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le
prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse
all'attività di ricerca, di quelle destinate nell'anno 2000 al finanziamento
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e della Croce Rossa Italiana nel
2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento di particolari progetti).
Compensazione
dei trasferimenti
soppressi
I
trasferimenti soppressi sono compensati con:
-
la compartecipazione regionale all'imposta sui valore aggiunto
-
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF
-
l'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle
benzine.
Compartecipazione
regionale all'IVA
A
decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun
anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito complessivo
dell'imposta realizzato nel penultimo anno precedente a quello in
considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e
delle risorse UE.
Per
l'attribuzione alle regioni della compartecipazione all'IVA si utilizza come
indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie
rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
Abolizione
della compartecipazione dei
comuni
e delle province al gettito IRAP
Dal
2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito
dell'IRAP, che rimane attribuito alle regioni.
Le
quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna regione e
soppresse saranno di conseguenza rideterminate.
Alle
province e ai comuni vengono assicurati trasferimenti erariali di importo pari
alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del tasso programmato
d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001.
Rideterminazione
delle aliquote
Le
aliquote di compartecipazione regionale all'IVA, dell'addizionale regionale
IRPEF e delle accise sulla benzina sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e
il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente,
per l'anno immediatamente precedente.
La
definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni sarà
effettuata entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione
derivanti dall'eventuale minor gettito dell'IRAP da riequilibrare
preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF.
Partecipazione
delle regioni all'attività
di
accertamento
Le
regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei
tributi erariali secondo modalità che saranno stabilite con un successivo
decreto ministeriale, in analogia a quanto previsto per la partecipazione dei
comuni (art. 44, D.P.R. n. 600/1973).
AUMENTO
DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RIDUZIONE (DAL 2001) DI
QUELLE ERARIALI E DELL'ACCONTO
Il
decreto che attua il federalismo fiscale ha aumentato, a decorrere dall'anno
2000, le misure minima e massima delle aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF che passano, rispettivamente dallo 0,5 allo 0,9 per cento e dall'1
all'1,4 per cento.
Aliquote
IRPEF
Al
fine di neutralizzare l'aumento della fiscalità a carico dei contribuenti,
derivante dall'elevazione dell'addizionale regionale, a decorrere dal 2001 le
aliquote dell'IRPEF sono ridotte di 0,4 punti percentuali.
Acconto
IRPEF
L'acconto
dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento
al 95 per cento.