NUOVE REGOLE NELL’EMISSIONE DELLE FATTURE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013
Al fine di recepire il contenuto
della direttiva 2010/45/UE, la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)
introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle
operazioni effettuate a partire dall’1/1/2013.
Si riassumono le principali novità
che possono interessare il settore edile.
In fattura diventa obbligatorio
indicare il numero di partita IVA del cliente nazionale (che in precedenza
veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un
obbligo di legge); il numero di partita
IVA attribuito da un altro Stato UE, nel caso in cui il cliente sia stabilito
in un altro Stato membro della UE; il codice fiscale del cliente nazionale, se
non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Un’altra novità riguarda
l’indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo
univoco.
Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012,
la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare.
Sembrerebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene
identificata in ragione dell’anno di emissione.
In determinati casi la fattura emessa deve contenere
una specifica annotazione. In particolare
per le operazioni esenti deve essere riportata la dicitura “operazione
esente”.
Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi
per operazioni in “reverse charge” (quali per
esempio i contratti di subappalto nel settore edile o le cessioni di
fabbricati) devono contenere l’annotazione “inversione contabile”.
Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal
committente di un servizio in regime di “reverse charge”
devono recare la dicitura “autofatturazione”.
La possibilità di emettere un’unica fattura per le
operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo
soggetto è estesa alle prestazioni di servizi. La fattura, recante il dettaglio
delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del
mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche
che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua
emissione:
- la fattura elettronica è equiparata alla fattura
cartacea;
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato
all’accettazione da parte del destinatario;
- la fattura elettronica si considera emessa al
momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o
committente;
- il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire
l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione;
- l’autenticità dell’origine e dell’integrità del
contenuto, oltre che dall’apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell’emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange)
di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di
controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la
fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile.
Le fatture elettroniche devono essere conservate in
modalità elettronica. Le fatture cartacee e le fatture create in modo
elettronico possono essere conservate elettronicamente.