IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE - DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
L’Agenzia del Territorio, con la circolare n. 6/2012
recante indicazioni sulla determinazione della rendita catastale delle unità
immobiliari a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E), ha
fornito alcune precisazioni.
È stato ribadito che ai fini della stima catastale
delle unità immobiliari a destinazione speciale (gruppo D) e particolare
(gruppo E), assumono rilevanza anche le installazioni connesse o incorporate ai
fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, oltre alle strutture
edilizie. Come stabilito anche dalla Corte di Cassazione, la determinazione
della rendita catastale dovrà tenere conto del saggio di fruttuosità pari al 2%
per gli immobili appartenenti alle categorie del gruppo D e al 3% per quelli
appartenenti al gruppo E.
L’Agenzia del Territorio riconosce
la sussistenza di qualche criticità sull’individuazione delle tipologie di
componenti impiantistiche da includere o meno nella stima catastale: tuttavia,
sul tema degli impianti fissi e con particolare riferimento a quelli di
produzione di energia, gli interventi giurisprudenziali si sono consolidati
grazie anche alla norma di interpretazione autentica di cui all’art.
1-quinquies del Decreto Legge n. 44/2005 (convertito con Legge n. 88/2005).
In particolare, con sentenza n.
162 del 20 maggio 2008, la Corte Costituzionale ha stabilito che, nella
determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli
impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i
quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne
la specifica destinazione d’uso e che siano caratterizzati da specifici
requisiti di “immobilità”. Per valutare quale impianto vada incluso nella stima
catastale, occorre fare riferimento non solo al criterio dell’essenzialità
dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche
alla circostanza che lo stesso sia “fisso”, cioè stabile anche nel tempo e che
ricada all’interno del perimetro delle unità immobiliari come da planimetrie
catastali. Nella valutazione non si deve tenere in considerazione delle
apparecchiature mobili come, ad esempio, le macchine utensili.