CEDOLARE SECCA - REGOLARIZZAZIONE TARDIVA DELL’OPZIONE
Con la circolare n. 47/2012, l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito le modalità di regolarizzazione tardiva dell’opzione della cedolare
secca per i contratti di locazione ad uso abitativo.
La circolare in commento esamina il caso di opzione in
sede di tardiva registrazione del contratto e quello di esercizio successivo
alla registrazione stessa.
Nel primo caso si conferma la validità dell’opzione
anche nell’ipotesi di tardiva registrazione. Invece, l’esercizio dell’opzione
mediante il “modello 69” presentato oltre il termine previsto per il versamento
dell’imposta di registro dovuta annualmente (30 giorni dalla scadenza
dell’annualità) determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare
secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata
nei termini. In tal caso, gli effetti dell’opzione decorrono soltanto per le
annualità successive, ossia dal momento in cui inizia a decorrere l’anno
successivo nell’ambito del complessivo periodo di locazione, e al contribuente
non viene applicata alcuna sanzione. In tale caso può essere tuttavia applicata
la “remissione in bonis”, che consente di sanare la
tardiva presentazione versando l’importo di 258 euro, in presenza degli
ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma: l’Agenzia delle Entrate
esclude l’applicazione di tale istituto alla sola situazione in cui il tardivo
assolvimento dell’obbligo di presentazione di tale modello sia configurabile
come un “ripensamento”.
L’Agenzia delle Entrate precisa però che possono
accedere all’istituto della remissione “in bonis”
coloro che prima del 7 aprile 2011 hanno registrato un contratto di locazione
versando l’imposta di registro in un’unica soluzione.
L’Agenzia ricorda che il ravvedimento operoso del
contribuente incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario e
non produce alcun effetto sul piano civilistico.