TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ENTRATA IN VIGORE
Dall’1 gennaio 2013 entra in vigore il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sostituisce la TARSU e la TIA
(tariffa di igiene ambientale).
La legge di Stabilità per il 2013 ha modificato i
criteri per la determinazione del tributo e ha previsto un periodo transitorio
per il versamento nell’anno.
Infatti, l’art. 14, commi 8 e 9, del Decreto Legge n.
201/2011, come modificato, prevede che il tributo sia corrisposto in base ad
una tariffa commisurata ad anno solare e calcolata sia in base alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sia in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sia sulla base dei
criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. Fino a quando
non saranno attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti
la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune
(al fine di determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di
quella catastale), la superficie delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria (iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano) assoggettabile
alla TARES è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati: saranno prese in
considerazione le superfici già precedentemente dichiarate o accertate.
Inoltre verranno versati esclusivamente al Comune la
tariffa ed anche la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del Decreto
Legge n. 201/2011, che si applica alla tariffa stessa per coprire i costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; il versamento sarà effettuato in
quattro rate trimestrali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre con possibilità
per i Comuni di variare non soltanto la scadenza, ma anche il numero delle rate
di versamento.
Per il solo anno 2013 il versamento della prima rata
del RES è posticipata ad aprile ed i Comuni potranno posticipare ulteriormente
tale termine.