SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO - COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI - RISPOSTE A QUESITI
Si rende
noto che sul sito web del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro, sono state pubblicate le risposte fornite
dalla Commissione per gli Interpelli, prevista dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 81/08, ad alcuni quesiti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Al
riguardo, si segnalano, in particolare, le seguenti tematiche:
-
servizio di Prevenzione e Protezione unico nelle aziende con più unità
produttive;
-
formazione degli addetti al primo soccorso;
-
requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione;
-
designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino
a 10 lavoratori;
- valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato;
- fumo
passivo nei luoghi di lavoro;
-
valutazione del rischio ed utilizzo delle procedure standardizzate.
Di
seguito una sintesi dei pareri espressi dalla Commissione.
Interpello
n. 1/2012- Il D.Lgs. 81/08, nel disciplinare il
Servizio di Prevenzione e Protezione, ha individuato, all’art. 31, comma 6, i
casi in cui esso debba essere obbligatoriamente istituito all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva (ad esempio, nelle aziende industriali con
più di 200 lavoratori), precisando, nel successivo comma 8, che nei casi di
aziende con più unità produttive (o di gruppi di imprese) può essere istituito
un “unico Servizio”.
Avuto
riguardo alle aziende articolate in più unità produttive e soggette all’obbligo
di istituire internamente il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del
richiamato comma 6, la Commissione per gli Interpelli ha chiarito che
l’individuazione del Servizio può avvenire all’interno dell’azienda nel suo
complesso e non necessariamente all’interno delle singole unità produttive.
Interpello
n. 2/2012- Il quesito sottoposto alla Commissione riguardava la possibilità
di ritenere assolto l’obbligo formativo nei confronti dei lavoratori incaricati
delle misure di primo soccorso in caso di frequenza, da parte dei soggetti
interessati, di corsi per la qualifica di “Volontario del Soccorso” organizzati
dalla Croce Rossa Italiana o da altri Enti/Associazioni collegati al SSN 118.
A tale
riguardo, la Commissione ha precisato che l’obbligo formativo di legge può
ritenersi assolto solo qualora le modalità (anche per quanto concerne i
requisiti dei soggetti formatori), le durate ed i contenuti dei corsi suddetti
siano di livello pari o superiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale
388/03, che disciplina la materia per espresso richiamo dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08.
Qualora
dalla comparazione dei programmi risulti, invece, la trattazione solo di alcuni
degli argomenti previsti dal predetto Decreto Ministeriale, il corso dovrà
essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.
Interpello
n. 3/2012- Relativamente ai sistemi di II e III categoria, l’art. 82 del D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di svolgere lavori
sotto tensione a condizione che la loro esecuzione sia affidata a lavoratori
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della “pertinente normativa tecnica”,
riconosciuti idonei per tale attività.
In
risposta ad uno specifico quesito, la Commissione ha precisato che, ferma
restando la possibilità di riferirsi ad altra normativa tecnica pertinente,
esistente in ambito comunitario od internazionale, la normativa tecnica
nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di
lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27, la cui applicazione costituisce
corretta attuazione degli obblighi di legge.
Interpello
n. 4/2012- Il quesito sottoposto alla Commissione riguardava
l’obbligatorietà o meno, per le aziende sino a 10 lavoratori, della
designazione degli addetti al servizio antincendio.
La
risposta è stata affermativa, nel presupposto che, per le aziende in esame
(comprese quelle classificate a rischio di incendio basso), è previsto
l’esonero dalla sola redazione del piano di emergenza e non anche
dall’individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso
di incendio (art. 5 del DM 10 marzo 1998).
Rimane
pertanto ferma, anche in questa ipotesi, la previsione di cui all’art. 18,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, che prevede
l’obbligo del datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio.
Interpello
n. 5/2012- L’art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs.
81/08 prevede l’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, nel rispetto, in quest’ultimo caso, delle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del medesimo
provvedimento.
Le indicazioni della Commissione consultiva, approvate in
data 17 novembre 2010, prevedono che la valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato si svolga in due fasi: una fase di valutazione “preliminare”
ed una, eventuale, di valutazione “approfondita”, da attivare nel solo caso in
cui quella preliminare evidenzi elementi di rischio tali da richiedere un
intervento correttivo e le azioni conseguentemente adottate (a livello
organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativo, formativo, ecc.) si rivelino
inefficaci.
Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli
riguardava la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare già nella fase
preliminare strumenti di indagine usualmente applicati nella valutazione
approfondita (questionari, ecc.), allo scopo di individuare con maggiore
precisione gli interventi correttivi da adottare.
La risposta è stata affermativa, ferma restando la
necessità per il datore di lavoro di identificare e documentare le tempistiche
e le modalità di utilizzo degli strumenti in parola, onde evitare il rischio
che si tratti di una scelta fatta al solo fine di procrastinare il momento in
cui adottare le misure correttive conseguenti alla valutazione preliminare.
Interpello n. 6/2012-
L’interpello in oggetto riguardava la possibilità o meno, negli esercizi di
ristorazione, di ammettere la temporanea presenza di lavoratori addetti al
servizio anche nei locali riservati ai fumatori.
La
risposta della Commissione per gli interpelli è stata positiva, ferma restando
la necessità per il datore di lavoro di attenersi agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08, tra i quali, in particolare, quelli afferenti
alla preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi ed
alla valutazione dei rischi derivanti dall’effettiva presenza di tali agenti.
Interpello
n. 7/2012- L’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08
prevede che nelle aziende fino a 10 lavoratori la valutazione dei rischi sia
effettuata sulla base di procedure standardizzate definite dalla già citata
Commissione consultiva permanente (si tratta delle stesse aziende nelle quali è
attualmente possibile, fino al 31 dicembre 2012, autocertificare l’adempimento
in esame).
In
risposta ad uno specifico quesito, la Commissione per gli interpelli ha
precisato che, anche dopo l’ormai prossima pubblicazione delle procedure
standardizzate:
- per le
aziende fino a 10 lavoratori sarà egualmente possibile dimostrare il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi attraverso un
DVR (documento di valutazione dei rischi) redatto secondo procedure
eventualmente non rispondenti a quelle standardizzate;
-
inoltre, le aziende delle stesse dimensioni che non si siano avvalse della
facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ed abbiano predisposto il
DVR, non saranno tenute a rielaborare tale documento secondo le indicazioni
delle procedure standardizzate.