SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO - PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DECRETO
MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2012 - GAZZETTA UFFICIALE N. 285 DEL 6 DICEMBRE
2012
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato pubblicato il comunicato
del Ministero del Lavoro dal titolo “Recepimento delle procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5,
del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo Decreto
Legislativo”.
Con tale
comunicato il Ministero rende noto che, in data 30 novembre 2012, con Decreto
Interministeriale, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs.
81/08.
Con il
documento allegato al Decreto, approvato dalla Commissione consultiva
permanente in data 16 maggio 2012, viene definito il modello di riferimento per
l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro
delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure
di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
All’articolo
1, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale, il legislatore definisce il campo
di applicazione, rivolto ai datori di lavoro delle imprese fino a 10
lavoratori; peraltro anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi secondo l’allegato al Decreto
suddetto.
All’articolo
1, comma 4 viene ribadito che le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29
del D.Lgs. 81/08 si considerano assolte in caso di
adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in
oggetto.
Si
ricorda comunque che l’Interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che,
qualora il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già
elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, non
dovrà essere necessariamente rielaborare tale documento secondo le indicazioni
delle procedure standardizzate.
Si
evidenzia altresì che le procedure non tengono conto delle peculiarità del
settore edile ed in alcuni punti risultano di difficile applicazione.
Tali
criticità sono state più volte segnalate, per il tramite dell’Ance, alle
autorità competenti.