STUDI
DI SETTORE - ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI
(Min.
finanze, Circ. 25/2/00, n. 31/E)
Il
Ministero delle finanze, con una circolare ricca di esempi e casi concreti, ha
spiegato come deve essere effettuata l'annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da parte dei
contribuenti che esercitano due o più attività di impresa non comprese nello
stesso studio di settore, ovvero una o più attività (per le quali trovano
applicazione gli studi di settore) in diverse unità di produzione o di vendita
(D. M. 24 dicembre 1999).
L'introduzione
dell'obbligo di annotazione separata amplia la platea dei soggetti nei
confronti dei quali possono trovare applicazione gli studi di settore, in
quanto rimuove, in linea di principio, alcune delle cause di inapplicabilità
degli studi stabilite dai decreti ministeriali di approvazione.
Decorrenza
dell'obbligo di annotazione
separata
Le
disposizioni sull'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli
studi di settore si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia
successivamente al 31 dicembre 1999, quindi dal 1° gennaio 2000 per i soggetti
con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano le sole
attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999. I
decreti di approvazione degli studi di settore in corso di emanazione prevedono
che l'obbligo di annotazione separata decorre, invece, dal 1° maggio 2000 per i
contribuenti che esercitano anche una soltanto delle attività dagli stessi
considerate.
Tali
contribuenti hanno facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale
punto di vendita o di produzione debbano essere imputati i ricavi conseguiti
nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non venga
esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in
sede di dichiarazione dei redditi, applicando ai ricavi complessivamente
conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione determinata
con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2000 per ciascuna
attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa.
Non
sono previste particolari modalità di annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, pertanto i
contribuenti interessati possono procedere all'annotazione utilizzando il
sistema di memoria ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali,
schede extracontabili, ecc.).
Soggetti
che esercitano più attività
Per
quanto riguarda i soggetti che esercitano più attività, il Ministero ha
precisato che l'obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle
diverse attività esercitate sussiste anche se una o più attività risultano
marginali, in termini di ricavi conseguiti, rispetto ai ricavi complessivamente
realizzati con tutte le attività esercitate.
La
sussistenza dell'obbligo prescinde, quindi, dalla verifica del limite
percentuale del 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti
nello stesso periodo, al quale si fa riferimento solo per determinare se
sussiste l'obbligo di annotazione separata per gli altri componenti rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Esclusioni
L'obbligo
di annotazione separata non sussiste:
-
in caso di "multiattività", per le attività contraddistinte da codici
Istat compresi nel medesimo studio di settore;
-
quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una
caratteristica dell'attività esercitata;
-
nel caso in cui sussistano obiettive difficoltà nel distinguere i ricavi
derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi
luoghi di esercizio dell'attività (cessioni di beni in parte acquistati per la
rivendita e in parte di propria produzione, cessioni di prodotti di
pasticceria, in parte acquistati da terzi e in parte di produzione propria;
cessioni di prodotti di maglieria, anche in questo caso prodotti in proprio e
acquistati per la commercializzazione; ricavi realizzati dall'imprenditore
esercente attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli e attività di
riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; esercizio
di una attività in più unità produttive presso le quali vengono svolte fasi
diverse della produzione).
Annotazione
separata degli altri
componenti
rilevanti
L'obbligo
di annotazione separata dei componenti extracontabili rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore (numero delle giornate retribuite,
tipologia della clientela, superfici dei locali, caratteristiche dei beni
strumentali, ecc.) deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata
in sede di dichiarazione dei redditi.
Esercizio
dell'attività in più luoghi
Relativamente
ai dati contabili, per il primo periodo d'imposta di applicazione, l'obbligo di
annotazione separata, dei soli componenti oggettivamente imputabili a ciascun
punto di vendita o di produzione, deve ritenersi assolto mediante l'indicazione
separata in sede di dichiarazione dei redditi.
Infatti,
ha ricordato la circolare delle Finanze, è prevista la facoltà di indicare
"a posteriori" i dati relativi ai diversi punti di produzione o di
vendita. Per i soggetti esercenti attività comprese negli studi di settore già
approvati o che saranno approvati entro il 31 marzo 2000 sarà, quindi,
possibile indicare in sede di Unico 2001 anche i dati contabili relativi a
ciascun luogo di esercizio dell'attività.
L'obbligo
di annotazione separata non sussiste nel caso in cui l'utilizzo dei beni e/o
servizi non risulti specificamente riferibile a uno dei luoghi di svolgimento
dell'attività ovvero nei casi in cui si determinino complessità operative non
giustificate dall'obiettivo che si intende perseguire (ad esempio beni e
servizi a destinazione "promiscua", cioè comune ai diversi punti di
produzione o di vendita).
Esercizio
di più attività
Nel
caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività
per le quali sono applicabili studi di settore diversi, fermo restando
l'obbligo di annotazione separata solo se per tutte le attività dalle quali si
conseguono ricavi sono stati approvati gli studi di settore, il contribuente,
qualora ricorra tale obbligo, sarà innanzi tutto tenuto alla separata
annotazione dei ricavi e degli altri componenti riferibili ai diversi punti di
produzione e vendita. All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il
contribuente annoterà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività
svolte mentre provvederà alla distinta annotazione degli altri componenti solo
se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel
periodo d'imposta precedente in quel punto di produzione o vendita è superiore
al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso
periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.