INAIL - REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E
ACCORDI BILATERALI CON PAESI EXTRA UE CONVENZIONATI - PRESTAZIONI SANITARIE -
NOTA N. 10322/2012
Con nota
n. 10322 del 16 novembre 2012, che si pubblica in calce alla presente, l’Inail,
su richiesta del Ministero della Salute, ha fornito precisazioni sulle
competenze del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Istituto in merito
all’erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli infortunati e dei tecnopatici. Ciò al fine di individuare l’istituzione
competente ad effettuare/ottenere i rimborsi per le prestazioni di natura
sanitaria erogate ai suindicati soggetti, in applicazione dei Regolamenti (CE)
n. 883/2004 del 29 aprile 2004 e n. 987/2009 del 16 settembre 2009, e degli
Accordi bilaterali nella stessa materia con Paesi extra UE convenzionati.
Nello
specifico, la nota di cui trattasi rimarca che, in base alla vigente normativa,
le prestazioni che l’INAIL è tenuto ad assicurare agli infortunati sul lavoro
ed ai tecnopatici, per competenza propria ed
esclusiva, sono:
- le
prestazioni medico-legali;
- le
prestazioni di assistenza protesica;
- le
spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l’effettuazione di cure idrofangotermali, prescritte dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Possono
inoltre essere erogate dall’Inail, presso proprie strutture sanitarie, laddove
esistenti, e con oneri a proprio carico:
- le
prime cure ambulatoriali;
- le
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in
regime residenziale.
Queste
ultime prestazioni, laddove vengano erogate da strutture del Servizio Sanitario
Nazionale, sono a carico dello stesso, e non già dell’INAIL, che ne sostiene
gli oneri soltanto se le eroga direttamente mediante le proprie strutture.
Ogni
prestazione rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), salvo le
eccezioni sopra evidenziate, viene erogata dal Servizio Sanitario Nazionale,
con oneri a carico del medesimo, anche quando la prestazione sia causalmente
ricollegabile ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale.
Pertanto,
sottolinea l’Inail nelle ipotesi di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato
estero a favore di un lavoratore italiano, una volta definito, ai sensi del
Regolamento Europeo di Sicurezza Sociale, l’obbligo dello Stato italiano di
rimborsare gli oneri delle suddette prestazioni, l’individuazione della
istituzione statale competente ai fini del rimborso, non può che essere
coerente con i principi definiti dall’ordinamento statale, così come riassunti
dalla nota in esame.
Di
conseguenza, tutte le prestazioni rientranti nei LEA, siano esse connesse o
meno ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, sono a carico
del Servizio Sanitario Nazionale; sono invece a carico dell’Inail le
prestazioni medico-legali eseguite su richiesta dell’Istituto.
Inail
Roma, 16
novembre 2012
Nota Prot. 10322
Oggetto:
Prestazioni sanitarie in regime comunitario in applicazione dei regolamenti
(CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e degli accordi
bilaterali nella stessa materia con Paesi extra UE convenzionati.
Con nota
dello scorso 6 settembre, il Ministero della salute ha espresso l’esigenza di
procedere ad una puntuale distinzione tra le competenze del SSN e quelle
dell’INAIL in merito all’erogazione delle prestazioni di natura sanitaria nei
confronti degli infortunati e dei tecnopatici. Ciò,
allo scopo di chiarire, nell’ambito dei rapporti creditori/debitori con Stati
esteri, l’Istituzione competente a effettuare e/o ottenere i dovuti rimborsi
per le prestazioni sanitarie erogate agli stessi infortunati e tecnopatici.
Sulla
questione, allo scopo di fornire al suddetto Ministero il richiesto riscontro,
si è provveduto a riassumere, a seguito di opportuni raccordi con le Strutture
centrali interessate, l’evoluzione del quadro giuridico dell’attuale contesto
di riferimento che si riporta, anche al fine di fornire indicazioni al
territorio.
Come
noto, fino al 1978, la tutela sanitaria differenziata e privilegiata degli
invalidi del lavoro è stata garantita dall’INAIL con la prescrizione ed
erogazione di tutte le cure “necessarie ed utili” per il recupero della
capacità lavorativa, sia durante l’inabilità temporanea, sia anche dopo la
guarigione clinica e la costituzione della rendita per inabilità permanente.
Con la
riforma sanitaria di cui alla legge n. 833/1978 è stato istituito il Servizio
Sanitario Nazionale al quale è stata attribuita una competenza generale per
l’assistenza sanitaria ai cittadini - compresi gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici - e sono stati trasferiti i compiti e le
funzioni fino ad allora svolti dall’INAIL in favore dei propri assicurati.
Sono
rimasti, invece, a carico dell’Istituto la fornitura delle protesi ed i
connessi processi riabilitativi. Successivamente, si è verificato un processo
di progressiva riattribuzione all’INAIL di alcune competenze
in materia sanitaria. In tal senso, l’art. 12 della legge n. 67/1988, ha
attribuito all’INAIL, congiuntamente agli accertamenti, alle certificazioni e
ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortunio e malattia
professionale, anche l’erogazione delle prime cure ambulatoriali, con oneri a
proprio carico, in convenzione con le Regioni.
L’assetto
è stato, poi, sistematizzato con il D.Lgs. n.
81/2008, che all’art.9, dopo aver riconfermato quanto previsto dall’articolo 12
della sopracitata legge n. 67/1988 in ordine alle prime cure, nella lettera
d-bis) prevede che l’Istituto possa erogare prestazioni riabilitative in regime
non ospedaliero, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Da
ultimo, l’Accordo-quadro stipulato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2012 ha stabilito, all’art.
2, che l’INAIL può erogare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici,
con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all’ art. 12
della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e
prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie
strutture.
Pertanto,
allo stato attuale dell’ordinamento, le prestazioni che l’INAIL è tenuto ad
assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici,
per competenza propria ed esclusiva, sono le seguenti:
a)
prestazioni medico-legali; b) prestazioni di assistenza protesica; c) spese di
viaggio e di soggiorno sostenute per l’effettuazione di cure idrofangotermali prescritte dal SSN.
Possono,
altresì, essere erogate dall’Istituto, presso proprie strutture sanitarie,
laddove esistenti, e con oneri a proprio carico, le ulteriori seguenti
prestazioni:
a1) prime
cure ambulatoriali; b1) prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non
ospedaliera, anche in regime residenziale.
Le
prestazioni sub a1) e b1), se erogate da strutture del Servizio Sanitario sono
a carico dello stesso e non già dell’INAIL, che, come sopra specificato, ne
sostiene gli oneri soltanto se le eroga direttamente per mezzo di proprie
strutture.
Ogni
prestazione rientrante nei LEA, salvo le eccezioni sopra elencate, è erogata
dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico di quest’ultimo, anche
quando la prestazione stessa sia causalmente ricollegabile ad un infortunio sul
lavoro ad una malattia professionale.
Ne
consegue che, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato estero a
favore di un lavoratore italiano, una volta definito, ai sensi del Regolamento
Europeo di sicurezza sociale, l’obbligo dello Stato Italiano di rimborsare gli
oneri delle predette prestazioni, l’individuazione dell’Istituzione statale
competente ai fini del rimborso, non può che essere coerente con i principi
definiti dall’ordinamento statale così come sopra riassunti.
Pertanto,
tutte le prestazioni rientranti nei LEA, siano esse connesse o meno ad un
infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, sono a carico del
Servizio Sanitario nazionale.
Sono,
invece, a carico dell’Inail le prestazioni protesiche e quelle medico-legali
eseguite su richiesta dell’Istituto.
Così
ribadito il quadro normativo di riferimento, anche al fine di instaurare con le
AASSLL un proficuo rapporto di collaborazione, si invitano le strutture in
indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni richiamate nella
presente nota.
Eventuali
segnalazioni in relazione alle problematiche operative che dovessero
evidenziarsi dovranno essere rappresentate direttamente alle strutture centrali
competenti per materia.