DIRIGENTI
DI AZIENDE INDUSTRIALI - TMCG AL 31 DICEMBRE
2012 - PREVINDAI -CONTRIBUZIONE MINIMA 2012 - FASI - NUOVI IMPORTI 2013 - IMPORTI
TRASFERTA 2013
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende
industriali non determina la crescita del “minimo tabellare” ma prevede un
“trattamento minimo complessivo di garanzia” annuo - TMCG - ossia un livello di
retribuzione complessiva annua lorda - il TMCG - al di sotto del quale nessun
dirigente può di fatto venirsi a trovare.
Per
l’anno 2012 l’importo del TMCG è pari:
- ad euro
61.000 lordi per i dirigenti con anzianità aziendale nella qualifica fino a 6
anni;
- ad euro
76.000 lordi per quelli con anzianità aziendale nella qualifica superiore a 6
anni.
Si fa
presente che i valori del TMCG previsti per l’anno 2013, che dovranno essere
assunti come parametro al 31 dicembre 2013, aumenteranno rispettivamente a
63.000,00 e 80.000,00 euro lordi.
Per
effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere
confrontato, entro il 31 dicembre 2012, con il trattamento economico annuo
lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra
il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse
risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve
intervenire per assicurare il livello “di garanzia”.
Si tratta
di un intervento in due tempi:
- il primo,
attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una
tantum erogato a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire
l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato;
- il
secondo, attraverso la corresponsione - a partire dal mese di gennaio 2013 - di
un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare
necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.
Nel caso
la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero
negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore
al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al
dirigente.
Per gli
ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.
Con
l’occasione si ricorda che il Previndai, con le
circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo
per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto
il 25 novembre 2009 sul versante contributivo (cfr. Not.
n. 3/2010).
In
particolare si segnala che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un
livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.
Questa
disposizione opera a favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale
presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.
Il
livello minimo è stabilito in euro 4.500 per l’anno 2012 ed euro 4.800 per il
2013.
Per le
modalità operative si rinvia alle citate note del Previndai,
rammentando, peraltro, che ai fini fiscali i contributi versati al Previndai (quota impresa più quota dirigente più quota di
contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal
reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro
5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.
Si
segnala infine che a decorrere dal 2012, come previsto dall’Accordo di rinnovo
del 25 novembre 2009, sono modificati gli importi dei contributi dovuti al FASI
e quindi anche per il 2013 gli importi risultano essere quelli riportati nella
seguente tabella:
|
a carico azienda |
a carico dirigente |
Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio
iscritti al Fondo |
435,00 euro |
220,00 euro |
Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione |
294,00 euro |
|
Si
ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo in cifra fissa
stabilito dall’art. 10 del citato CCNL, a titolo di rimborso spese non
documentabili spettante al dirigente in trasferta,è pari a 85 euro.