MINISTERO DELL’INTERNO - EMERSIONE DEI
RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE - PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO IN MANCANZA DELL’INVIO DELLA DOMANDA - CIRCOLARE N. 7529/2012
Si
informa che il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 7529 del 4
dicembre 2012, inerente l’emersione di lavoratori stranieri irregolari prevista
dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 109/12, alla luce di
numerosi casi in cui risulta effettuato il pagamento del relativo contributo ma
non l’invio della domanda.
Il
Dicastero ha previsto, infatti, per tutti coloro che hanno versato entro il 15
ottobre scorso, attraverso il modello F24, il contributo forfetario di 1.000
euro richiesto per la procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare
di cittadini stranieri, ma non hanno inoltrato la domanda correlata, la
possibilità di ultimare la procedura on line.
Senza
necessità di registrarsi, i soggetti interessati potranno perfezionare la
regolarizzazione inviando l’istanza a partire dalle ore 8.00 dello scorso 10
dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013, per via telematica, utilizzando
l’indirizzo web https://nullaostalavoro.interno.it.
Quali credenziali
per l’invio della domanda dovranno indicarsi:
- per la
mail utente: il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul
modello F24 utilizzato per pagare il contributo forfetario;
- per la
password: il numero del documento identificativo del lavoratore presente sullo
stesso modello.
La
circolare evidenzia che nelle more della definizione della procedura di
emersione, i lavoratori stranieri non possono essere assunti da altro datore di
lavoro diverso da quello che ha presentato l’istanza.
Specifiche
indicazioni operative sono, infine, fornite per le ipotesi di interruzione del
rapporto di lavoro:
- per
causa di forza maggiore sopravvenuta (ad esempio per decesso della persona da
assistere o, se si tratta di lavoro subordinato, per cessazione di azienda),
prima della conclusione della procedura. In tal caso, al momento della
convocazione, sarà possibile il subentro di un componente del nucleo familiare
del defunto o dell’azienda subentrante, anche modificando il rapporto di
lavoro, altrimenti al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per
attesa occupazione;
- per
volontà degli interessati. In tal caso, il datore dovrà comunque presentarsi
presso lo Sportello Unico competente per formalizzare la rinuncia al rapporto
di lavoro, specificandone i motivi, e firmare il contratto di soggiorno ai fini
dell’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla
normativa. I lavoratori interessati potranno richiedere un permesso di
soggiorno per attesa occupazione. In caso di mancata presentazione del
lavoratore straniero si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro;
- in caso
di disconoscimento dell’istanza. In tal caso, il datore di lavoro dovrà
effettuare la denuncia di furto di identità alle autorità competenti e
presentarla allo Sportello Unico per la chiusura della procedura.