INPS - UNIEMENS - APPRENDISTATO -
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO -
MESSAGGIO N. 20123/2012
Con
messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012, che si pubblica in calce alla presente
nota, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di apprendistato.
Si
segnala in particolare che l’Istituto, ha diramato ulteriori chiarimenti circa:
- i nuovi
codici tipo contribuzione che devono essere utilizzati per i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato, nonché le decorrenze dell’obbligo di
esposizione dei medesimi nelle denunce Uniemens;
- la
dichiarazione “de minimis”, necessaria per la
fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 22, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, per gli apprendisti assunti nel periodo dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, da parte di aziende che occupano un numero di
addetti pari o inferiore a nove. Nello
specifico, l’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011, prevede, per i
contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2016, da parte di aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore
a nove, lo sgravio totale dei contributi a carico di queste ultime per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per i periodi
successivi al terzo anno, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla
scadenza del contratto di apprendistato.
Sotto
quest’ultimo aspetto, l’Inps ha fornito indicazioni circa la nozione di
“impresa”, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’Unione
europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre precisa che le aziende
interessate devono trasmettere all’Istituto la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” nel più breve tempo possibile dall’assunzione del
lavoratore. Infatti, l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione
aziendale avviene solo ad esito dell’acquisizione di tale dichiarazione e
decorre dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione dell’apprendista,
evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio disciplinato dalla
Legge n. 183/2012.
Sul punto
l’Inps ha illustrato i criteri di computo del limite del “de minimis”, rimarcando, fra l’altro, che, per lo sgravio
riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, l’impresa è tenuta a
quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri
previdenziali stimati per tutto il triennio di agevolazione (l’ammontare del
beneficio da indicare corrisponde quindi all’importo della contribuzione non
versata per effetto del previsto incentivo, pari - per le aziende che occupano
fino a nove dipendenti - all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo anno
ed al 10% per il terzo anno).
Inps
Roma, 6
dicembre 2012
Messaggio
n. 20123
Oggetto:
Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167.
Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22. Circolare 128 del 02 novembre 2012.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens -
Dichiarazione “De minimis” per la fruizione dello
sgravio contributivo: chiarimenti e integrazioni.
Con la
circolare in oggetto sono state riassunte le indicazioni di carattere normativo
e affrontati gli aspetti contributivi connessi all’istituto contrattuale
dell’apprendistato, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.lgs 167/2011 (TU dell’Apprendistato).
Ad
integrazione di quanto previsto al punto 7.1 “Modalità di compilazione del
flusso UniEmens”, si precisa che i codici tipo
contribuzione preceduti dalla qualifica “5” (apprendisti) “A0, A1, A2; B0, B1,
B2; C0, C1, C2” continueranno ad avere validità fino al 31/12/2012.
I codici
tipo contribuzione “D0-D1-D2”, potranno continuare ad essere utilizzati per
contraddistinguere, fino alla loro scadenza, gli eventuali rapporti di
apprendistato costituiti ai sensi della legge n.196/1997.
I nuovi
codici tipo contribuzione: “J0-J1-J2-K0-K1-K2- “nonché “APPA- APPB-APPC”
saranno, invece, resi obbligatori a partire dalle denunce contributive riferite
a “gennaio 2013”.
Per gli
apprendisti assunti dalle liste di mobilità e contraddistinti dal codice tipo
contribuzione “J3-J4-J5-K3-K4-K5” si confermano le disposizioni di cui al punto
7.1 della medesima circolare.
I datori
di lavoro possono utilizzare i codici tipo contribuzione “J3-J4-K3-K4” e il
codice causale “MOAP” da gennaio 2012 mentre i codici “J5-K5” potranno essere
utilizzati per periodi di paga non anteriori a luglio 2013.
Sgravio
contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre
2016.
Per
accedere allo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 183/2011 in
relazione alle assunzioni di apprendisti, i datori di lavoro dovranno
provvedere all’invio della dichiarazione “de minimis”.
Le sedi,
dopo gli adempimenti previsti, attribuiranno il codice autorizzazione “4R” e
provvederanno alla rielaborazione dei modelli riciclati.
I codici
tipo contribuzione da utilizzare per gli apprendisti beneficiari dello sgravio
contributivo sono: “J6- K6”Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei
contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co.
1 legge 183/2011) - validità da 01/2012 - primo anno di sgravio; “J7-K7”
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) -
validità da 01/2013 - secondo anno di sgravio; “J8-K8” Apprendista per cui
spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.
22 co. 1 legge 183/2011) - validità da 01/2014 -
terzo anno di sgravio.
I datori
di lavoro che hanno operato in maniera difforme rispetto alle sopracitate
disposizioni dovranno provvedere alla sistemazione dei flussi UniEmens mediante procedura UniEmens
Vig.
Dichiarazioni
“De minimis” per lo sgravio previsti per i contratti
di
apprendistato.
In merito
ad alcuni aspetti legati alla trasmissione della dichiarazione “de minimis”, necessaria per la fruizione dello sgravio
contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2016 da
parte di aziende fino a 9 dipendenti, ad integrazione delle indicazioni già
fornite nella circolare n. 128/2012, si forniscono le seguenti precisazioni.
1)
Soggetti tenuti alla trasmissione della dichiarazione “de minimis”.
Ai fini
dell’articolo 107 del Trattato, una misura agevolativa
può rientrare nella nozione di aiuto di stato qualora sia diretta a favorire in
modo selettivo “ imprese”. Il Trattato CE non contiene una definizione di
impresa, pur facendo riferimento a tale concetto in diverse disposizioni.
L’art.1 della Raccomandazione CE n. 361/2003 considera impresa “ogni entità, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività
economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano
un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le
società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.
Tale definizione è stata recepita anche dalla costante giurisprudenza della
Corte di giustizia, che definisce “impresa” qualsiasi entità che esercita
un’attività economica, consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato.
Sono ininfluenti lo status giuridico dell’impresa, le sue modalità di
finanziamento, e la circostanza che il soggetto sia stato costituito o meno per
conseguire degli utili. Con riferimento a soggetti che non perseguono scopi di
lucro, essi rientreranno nella normativa in materia di aiuti di stato qualora
l’offerta di beni e servizi avvenga in concorrenza con quella di altri
operatori che perseguono uno scopo di lucro.
2)
Termine di trasmissione.
Così come
previsto dalla circolare n. 128/2012, punto 8.4, la dichiarazione “de minimis”, deve essere inviata da parte delle aziende nel
più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore. Si evidenzia,
infatti, che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione
aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione
e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione
dell’apprendista, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio di
cui alla legge n. 183/11. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni, le
aziende avranno cura di valorizzare, nella dichiarazione, il campo riferito
alla normativa interessata indicando anche la data di assunzione degli
apprendisti che da luogo al beneficio.
3)
Criteri di calcolo del limite “de minimis”
(individuazione esercizi finanziari; modalità quantificazione apprendistato).
L’art. 2,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce che l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari. Per il settore del trasporto su strada, l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell’arco
di tre esercizi finanziari. Nell’ambito del settore della produzione dei
prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) l’importo concedibile di aiuti “de minimis” è, invece, di 7.500 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari. Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le
imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva
l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole
di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le
condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012.
Come già
indicato in circolare, la dichiarazione resa dall’impresa deve contenere la
quantificazione degli incentivi “de minimis”
nazionali, regionali o locali già fruiti a tale titolo nel triennio antecedente
la data della richiesta.
Con
riferimento allo sgravio ex lege n. 183/2011, l’ammontare
complessivo del beneficio connesso all’assunzione di apprendisti non deve far
superare all’impresa i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni.
Ai fini
della valutazione, occorre: determinare il triennio di riferimento rispetto
alla data di assunzione del singolo
contratto
di apprendistato agevolato; è necessario individuare i due esercizi finanziari
precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel
quale la stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data 15/03/2013, si
dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis”
fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013); calcolare il limite
sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di
qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa
l’agevolazione da attribuire; verificare che lo sgravio concesso per il
contratto di apprendistato non faccia superare i limiti “de minimis”
previsti dai citati regolamenti comunitari.
Al fine
della quantificazione degli aiuti “de minimis”, è necessario
tenere presente che gli aiuti di stato devono essere considerati concessi nel
momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale
applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti (non è rilevante né il
momento della presentazione della domanda da parte del beneficiario, né quello
dell’effettiva corresponsione dell’aiuto, ma piuttosto rileva la decisione
definitiva che stabilisce il diritto a ricevere l’aiuto). Nel caso della
stipulazione di un contratto di apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto
sorge al momento dell’assunzione, evento che realizza la condizione per fruire
dello sgravio, così come previsto dalla legge n. 183/11.
Di tale
criterio le imprese dovranno tenere conto anche ai fini dell’individuazione
degli aiuti di stato “de minimis” concessi da altre
Autorità nazionali, regionali o locali.
I sopra
citati regolamenti comunitari “de minimis”
specificano che gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro
valore al momento della concessione.
Per lo
sgravio riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa,
quindi, che l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in
percentuale degli oneri previdenziali stimati per tutto il triennio di
agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari
all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo
che - per le aziende che occupano fino a 9 addetti - è pari a 1,5% per il primo
anno, 3% per il secondo anno, e 10% per il terzo anno.
Poiché
l’importo dichiarato rappresenta una stima della misura dell’aiuto, sarà cura
del datore di lavoro comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi
fruiti nel limite del “de minimis”.
4) Aiuti
“de minimis” in campo previdenziale.
Limitatamente
alle agevolazioni che hanno ad oggetto contributi previdenziali, si evidenzia
che i più recenti provvedimenti normativi che hanno formalmente vincolato
l’applicazione delle misure in essi contenute all’osservanza del regime “de minimis” nel periodo considerato, sono i seguenti: art. 33
comma 28 legge 12 novembre 2011 n. 183 (definizione agevolata dei contributi
sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009); Decreto Ministero della
Gioventù del 19 novembre 2010 (istituzione della banca dati giovani genitori);
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012, in
attuazione art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214
(istituzione del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione
giovanile e delle donne”), incentivo per stabilizzazione, entro il 31 marzo
2013, di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata - anche in
modalità progetto - e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e
incentivi per assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.