RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N.
92/2012 - MINISTERO DEL LAVORO - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INTERVALLI TRA
CONTRATTI - INTERPELLO N. 37/2012
Con
l’interpello n. 37/2012 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha
risposto ad un questito formulato da Federalberghi in merito alla possibile applicazione della
riduzione degli intervalli a 20 e 30 giorni, prevista dall’art. 1, comma 9,
lett. h) della L. n. 92/2012, oltre che per le attività stagionali, come
previsto dall’art. 46 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2012, anche per le
ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore
di tali provvedimenti.
Il
Dicastero nel ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs n. 368/01, così come riformulato dal succitato art.
46 bis, i termini ridotti di cui al primo periodo (20 e 30 giorni) trovano
applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e
in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, ha precisato che tali riduzioni operano anche con riferimento alle
discipline adottate in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore
delle modifiche normative ai sensi dell’art.5, comma 4 ter.
Pertanto,
gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possono essere ridotti per
tutte le attività di cui all’art. 5, comma 4 ter, del
D.Lgs. n. 368/2001 nonché in tutte le ipotesi di
attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello
stesso articolo 4 ter.
Ministero
del Lavoro
Roma, 22
novembre 2012
Interpello
n. 37
Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004- contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 - modifiche alla disciplina degli
intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da
L. n. 134/2012).
La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in
cui, modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed
elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato,
individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti
rispettivamente a 20 o 30 giorni.
In
particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui all’art. 46 bis, comma
1, lett a) del
D.L.
83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) - afferente
l’applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di
carattere stagionale di cui al comma 4 ter dell’art.
5 - possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di
discipline contrattuali adottate anteriormente
all’entrata
in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine
di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre muovere dalla lettura
dell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 così come riformulato
dai recenti interventi normativi.
Nello
specifico, l’art. 5, comma 3, ultimo periodo stabilisce che “i termini ridotti
di cui al primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione per le attività
di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto
dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il comma
4 ter citato, a sua volta, dispone che “le
disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle
attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle
che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative”.
In
relazione alle citate norme, pertanto, è possibile ritenere che gli intervalli
tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex lege
ridotti per tutte le ipotesi indicate dall’art. 5, comma 4 ter,
del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le
ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in
applicazione dello stesso 4 ter.
Ciò
premesso, si ritiene che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva
anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi
dell’art. 5, comma 4 ter, possa ritenersi pienamente
efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli
intervalli tra due contratti a tempo determinato.