MINISTERO DEL LAVORO - LEGGE N. 68/99 -
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ASSUNZIONE DIRETTA LAVORATORI DISABILI - LEGGE N.
92/12 - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - PROSPETTO DISABILI - NUOVI STANDARD
INFORMATICI DI COMUNICAZIONE - NOTA 17699/2012
Il
Ministero del Lavoro, con nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, che si pubblica
in calce alla presente, ha comunicato la pubblicazione su www.cliclavoro.gov.it
dei nuovi standard del sistema informatico relativamente al Prospetto
Informativo sui disabili e alle regole d’uso che entreranno in vigore a partire
dal 10 gennaio 2013 alle ore 19.00.
Tali
modifiche si sono rese necessarie all’indomani delle novità introdotte dalla
Riforma del mercato del Lavoro (c.d. “Riforma Fornero”)
circa i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da
effettuare ai fini della compilazione del prospetto, che deve, comunque, far
riferimento all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di presentazione.
La L. n.
92/2012, all’art. 4, co. 27 e s.m. ha nuovamente
indicato, apportando le modifiche al D.Lgs. n. 68/99,
i soggetti che devono essere computati nella quota di riserva, ovvero i
lavoratori subordinati, individuando le specifiche riferite ad alcune tipologie
contrattuali.
Non
vanno, infatti, inseriti i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i
lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale
attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a
domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline
di settore.
La
Riforma, nel ribadire l’esclusione dalla base di computo del personale di
cantiere, ha aggiunto anche il personale operante nei montaggi industriali o
impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
La
scadenza per l’invio del prospetto informativo è stata prorogata al 15 febbraio
2013.
Ministero
del Lavoro
Roma, 12
dicembre 2012
Nota n.
17699
Oggetto: Decreto
Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012. Prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito
dall’articolo 40 comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa
Premessa
Con il
Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 20125000 stati aggiornati gli standard
del Sistema Informatico relativamente al Prospetto Informativo e i medesimi,
come di consueto, sono stati pubblicati su www.clicavoro.gov.it, unitamente
alle relative regole d’uso contenenti le disposizioni cui i servizi competenti,
i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il
sistema in modo corretto.
Tali
standard, come indicato nel decreto citato, entreranno in vigore li 10 gennaio
2013 alle ore 19.00 e, a partire da tale data i sistemi informatici delIe regioni, ivi compreso quello sussidiario messo a
disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno in
grado di ricevere le comunicazioni dei datori di lavoro obbligati.
Gli
aggiornamenti rispondono in massima parte all’esigenza di adeguare i sistemi
informatici alle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92 e
tengono conto di quanto stabilito nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico
SIL tenutesi nel corso del 2012.
Nei
paragrafi che seguono, si illustrano, in via esemplificativa, le novità più
salienti introdotte dal decreto direttoriale n. 195 sopra citato, rimandando al
documento “Modelli e regole” -versione gennaio 2013”allegato alla presente nota
operativa, per una lettura completa delle informazioni da comunicare, oltre ad
alcuni dizionari tecnologici modificati coerentemente con quanto avvenuto nel
sistema informatico del lavoro in generale, i cui standard entreranno in vigore
contestualmente iI 10 gennaio 2013 a seguito
dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012.
Legge 28
giugno 2012, n. 92
Con
riferimento alla legge 12 marzo 1999, 0.68 le novità più salienti riguardano i
criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da
effettuare ai fini dell’invio del prospetto informativo da parte dei datori di
lavoro obbligati.
la norma
non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico; tuttavia, dato che
la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99 concerne
l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione si
ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
Criteri
di computo
L’art. 4,
comma 27, lettera a) della legge 92/2012, così come modificata dall’art. 46
bis, comma 1, lett I), D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla L 7 agosto 2012, n. 134, apportando
modificazioni all’art. 4, comma l, primo periodo, della Legge 68/99 dispone che
“all’art, 4, comma 1, il primo periodo è così sostituito: Agli effetti della
determinazione del numero di soggetti•disabili da
assumere sono computati dI norma .tra I dipendenti
tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a
sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di Inserimento, i lavoratori con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da
svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i Iavoratori a
domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell’articolo, comma 4 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni. Restano salve le•ulteriori esclusioni
previste dalle discipline di settore”,
Stante il
principio generale contenuto nella norma,in base al quale agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati di
norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato, la norma elenca una serie di soggetti che, viceversa, non devono
essere computati nell’organico aziendale.
Relativamente
ad alcuni di tali soggetti non computabili rendono necessari alcuni
chiarimenti.
Ai fini
della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a
tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale
del periodo•di. attività previsto dal contratto di
lavoro stipulato con ciascun lavoratore.
L’individuazione
della figura del dirigente da non computare agIi
effetti della determinazione de! numero dì soggetti disabili da assumere, deve
avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di
lavoro.
Relativamente.
alla non computabilità dei lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore si precisa che tali soggetti non sono
computati a norma dell’art. 4, comma 27, lettera a) della legge 92/2012
dall’agenzia che li somministra e, per effetto dell’art. 22, comma 5, del
decreto legislativo 276/2003 il soggetto somministrato non è computato
nell’organico dell’utilizzatore.
Il datore
di lavoro non computa nell’organico i lavoratori assunti per attività da
svolgersi all’estero per la durata di tale attività.
Inoltre,
per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili
sono da ricomprendere gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs.
14-9-2011 n. 167), i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
(articolo 3, comma 10/ D.L.30 ottobre 1984; n.726) i lavoratori assunti con
contratto di reinserimento (articolo 20 comma 4 legge 23 luglio 1991, n.223).
Ai fini
del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale
sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a
tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario
previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Esclusioni
Il
medesimo articolo 41 comma 27, lettera b) della legge 92/2012 interviene
inoltre sull’articolo 5, comma 2. della legge 68/99 inserendo il seguente
periodo: “Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale del lavoratori è
considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei
montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione
svolte in cantiere”.
Pertanto,
tra il personale di cantiere è ricompreso anche quello direttamente operante
nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione
svolte in cantiere indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei
lavoratori.
Inoltre,
l’esclusione riguarda anche i lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a
movimentazione e trasporto dei minerali, in base a quanto previsto
dall’articolo 12, comma 12-quater del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
in L il 26 febbraio 2011, n. 10.
Compensazioni
territoriali nella pubblica amministrazione
La
compensazione automatica non è prevista per i datori di lavoro pubblici.
Infatti, il comma 8- ter dell’art.5 della legge 12
marzo 1999, n. 68 prevede che la compensazione deve essere autorizzata. In
questo caso, come già precisato nella circolare ministeriale n. 27 del ottobre
2011, le modalità son individuate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Termini e
modalità per la presentazione del prospetto
Le novità
introdotte dalla normativa nel 2012 in materia collocamento mirato e in materia
di nuovi standard tecnici derivanti dall’applicazione della riforma del mercato
del lavoro, nei paragrafi precedenti solo accennati e per la cui lettura
approfondita si rimanda al decreti direttoriali n. 195 e 235, rispettivamente
del 2 agosto e 5 ottobre 2012, hanno modificato profondamente sia ì servizi
informatici messi a disposizione dai servizi competenti sta, soprattutto,
quelli dei datori di lavoro obbligati.
Per tali
ragioni sì informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal
10 gennaio 2013 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è
prorogata al 15 febbraio 2013.