IRPEF CONGUAGLIO DI
FINE ANNO 2012
Per le
operazioni di conguaglio fiscale relative all’anno 2012, che devono essere
effettuate entro il 28 febbraio 2012, si dovrà tenere conto, tra l’altro, di
quanto previsto dalla Legge n. 183/2011 che ha confermato anche per l’anno 2012
un regime di tassazione agevolata degli incrementi di produttività (cfr. suppl.
n.1 al Not. n. 12/2011 e Not.
n. 6/2012). Tale particolare regime, che consiste nell’applicazione di una
imposta sostitutiva del 10%, trova applicazione, fino al limite di 2.500 euro
lordi, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2011 hanno
conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Si
rammenta, in via generale, che:
a) Il
sostituito potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di
altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La
richiesta doveva essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2013 e deve
essere supportata dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate dagli
altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore
chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle
somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in
edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i
dipendenti percettori di tali somme.
b) Le
operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2013.
Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino
al 31 dicembre 2012, ovvero al 12 gennaio 2013. Il risultato delle predette
operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il
conguaglio è effettuato.
c) Le
operazioni di conguaglio comportano per il sostituto la necessità di:
-
determinare l’ammontare complessivo per l’anno 2012 delle somme e dei valori
fiscalmente imponibili, secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che il sostituto ha corrisposto nell’anno 2012,
comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come
precisato al punto a). A tal fine si rammenta che si dovrà sottrarre
l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett.
h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti
al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);
-
applicare all’imponibile fiscale, come sopra precisato, le aliquote Irpef per
scaglioni di reddito, determinando l’imposta lorda dovuta;
-
determinare l’imposta netta dovuta, sottraendo da quella lorda l’importo delle
detrazioni spettanti al sostituito;
-
determinare l’addizionale regionale e quella comunale all’Irpef;
-
effettuare le operazioni di conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali
operate in corso d’anno con la complessiva ritenuta fiscale annua come sopra
calcolata.
d) Le
modalità sopra riportate trovano applicazione anche con riferimento ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata
e lavoro a progetto.
Di
seguito si richiamano alcuni aspetti concernenti le predette operazioni.
1)
Determinazione dell’imponibile fiscale
A
proposito della determinazione dell’imponibile fiscale si segnala che:
a) I
contributi complessivamente versati, sia la quota a carico del datore di lavoro
che quella a carico del lavoratore alle forme di previdenza complementare (ad
es. PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili
per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57.
b) E’
confermato anche per l’anno 2012 che i contributi versati al Fasi o ad altri
enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali fino al limite di
3.615,20 euro sono deducibili.
c) Non
concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale su cui applicare le aliquote
Irpef per scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e
correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento
economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitività aziendale (cfr. suppl. n.1 al Not. n 12/2011e Not. n. 6/2012).
Infatti,
ricorrendone i requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra richiamati
e fino al limite di 2.500 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva
pari al 10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali
regionali e comunali. Tale limite di 2.500 euro è da considerarsi al lordo
della stessa imposta sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre
per i titoli sopra visti, somme superiori a 2.500 euro lordi, la quota
eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non
quello del 10%.
L’importo
di 2.500 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione
concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non
può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
Tale
beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del
settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2011 alla
medesima imposta sostitutiva del 10% applicata nel 2011 stesso. Se il sostituto
d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva nel 2012 non è lo stesso
che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2011, il beneficiario
attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno 2011.
L’Agenzia
delle Entrate e il Ministero del Lavoro con circolare congiunta n. 3E/2011
hanno chiarito che il datore di lavoro deve attestare nel CUD che le somme
(così come per gli anni 2008 - 2010, secondo la prassi della Agenzia delle
Entrate e del Ministero del Lavoro qui richiamata) sono correlate a incrementi
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa,
in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della
impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale.
Per
quanto riguarda le imprese iscritte presso la Cassa Edile di Brescia, l’accordo
stipulato in data 4 gennaio 2012 (cfr. Not. n.
1/2012) permette di assoggettare gli emolumenti in parola a partire dal mese di
gennaio 2012.
Infine,
qualora tali requisiti non siano verificati (ad esempio per superamento del
limite di reddito di euro 30.000 ovvero per il superamento del tetto massimo di
euro 2.500 dell’importo massimo agevolabile) tali somme, o almeno la parte
eccedente il limite di euro 2.500, vanno sottoposte a tassazione separata, ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b del Tuir, e
pertanto l’imposta è determinata applicando alle somme percepite l’aliquota
media del biennio 2010-2011.
d) Con
riguardo alle somme e ai valori erogati nel 2012 concorrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, per l’intero importo:
- le
erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse
in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di
dipendenti;
- i
sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o
familiari del dipendente.
Peraltro,
tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di
beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore,
nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
L’esclusione
dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo
restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, il
complessivo valore delle liberalità concorre interamente a formare il reddito.
Qualora
invece tali liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla
formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo Not.
n. 11/2008).
e) Per
l’anno 2012 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla
CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr.
suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè:
- operai
0,80%
-
impiegati iscritti 0,40%
g) Sono
oneri deducibili, cioè elementi posti in diminuzione del reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, gli assegni periodici corrisposti al coniuge,
ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio
o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Si
ribadisce che è consentita la deducibilità del solo assegno diretto al
mantenimento del coniuge, e non dell’assegno pagato al coniuge per il
mantenimento dei figli. La quota erogata per il mantenimento dei figli dà,
invece, diritto all’ex coniuge erogante alle detrazioni per figli a carico.
2)
Scaglioni di reddito e relative aliquote di imposta
Anche per
il 2012 le aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono quelli
fissati con decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato ogni mese nella apposita
tabella pubblicata sul Notiziario del Collegio.
3)
Detrazioni
Circa le
tipologie e le modalità di calcolo delle detrazioni si rinvia agli schemi
pubblicati su ogni numero del Notiziario del Collegio. Di seguito si
evidenziano alcuni punti di particolare interesse.
a)
detrazioni per carichi di famiglia
Ai sensi
della Legge Finanziaria 2008 e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con
circolare n. 15/2008, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi
famigliari è necessario che il lavoratore, ogni anno, presenti al datore di
lavoro una specifica dichiarazione di spettanza delle detrazioni in parola,
indicando anche il codice fiscale dei soggetti per i quali beneficia delle
detrazioni. La dichiarazione presentata per un periodo di imposta non trova
applicazione per il periodo successivo.
Le
detrazioni per carichi di famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per:
a) il
coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) i
figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati
o affiliati;
c) ogni
altra persona indicata nell’art. 433 cod. civ., convivente con il contribuente
o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
Tali
detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (dunque
competono per l’intero mese iniziale o finale, anche se la condizione insorge o
cessa nel corso del mese).
Si
rammenta che per la vivenza a carico è necessario che i familiari possiedano un
reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri
deducibili di cui all’art. 10 Tuir. Tale limite di
reddito è riferito all’intero periodo d’imposta ed è irrilevante il momento in
cui è prodotto nel corso dell’anno.
-
Detrazioni per figli a carico
E’
prevista, come regola generale la ripartizione al 50% della detrazione spettante
tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione
venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.
Non è ammesso alcun altro tipo di ripartizione.
Se i
genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato
annullato, sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta
interamente, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso
di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione deve essere ripartita, in
mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore
affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari,
per limiti di reddito non può usufruire in tutto o in parte della detrazione,
la detrazione stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo,
salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore
affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
Ove uno
dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli a
carico compete a tale ultimo coniuge (ossia quello che ha a carico l’altro) per
l’intero importo.
Viene
confermata, per il caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del
primo figlio nella detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come
in passatosi verifica l’ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi:
- se
l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato. A tal fine si rammenta che la “mancanza del
coniuge” si ha solo nel caso di decesso dell’altro genitore, o qualora l’altro
genitore naturale non abbia riconosciuto i figli (oltre che nel caso di figli
adottivi o di affidati o affiliati del solo contribuente), mentre non c’è
“mancanza” nel caso in cui il genitore manchi perché separato o divorziato;
- se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato.
-
Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico
A
differenza delle normali detrazioni per carichi di famiglia, l’ulteriore detrazione
in commento trova applicazione nell’intera misura anche se la condizione
richiesta dalla norma (esistenza di almeno quattro figli a carico) sussiste
solo per una parte dell’anno.
Tale
detrazione si aggiunge alle detrazioni per figli a carico ordinariamente
spettanti, pertanto è fruibile soltanto se risultano applicabili le normali
detrazioni per familiari a carico.
-
Detrazioni per carichi di famiglia a favore di lavoratori extracomunitari
residenti in Italia
Secondo
quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate la disciplina del riconoscimento
delle detrazioni per figli a carico di lavoratori extracomunitari varia a
seconda che:
a) i
figli siano residenti in Italia.
In tal
caso il legame familiare può essere documentato dalla certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dagli Uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione dei
figli stessi nelle anagrafi della popolazione;
b) i
figli siano residenti all’estero.
In tal
caso la documentazione attestante lo status di familiare a carico deve, alternativamente,
essere costituita da:
-
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine,
con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto
competente per territorio;
-
documentazione con apposizione dell’Apostille, per i
soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia
del 5 ottobre 1961;
-
documentazione validamente formulata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
L’Agenzia
delle Entrate, con circolare n. 15/2008, ha precisato che:
- la
richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello in cui è stata
presentata tale documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione
del lavoratore che confermi il perdurare di tale situazione. Solo nel caso in
cui i dati certificati debbano essere aggiornati, il lavoratore dovrà produrre
una nuova documentazione avente le caratteristiche sopra rammentate;
- l’obbligo
di comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico non ammette
eccezioni ed è condizione cui resta subordinato il riconoscimento delle
detrazioni relative.
Pertanto,
anche i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, se intendono chiederne
l’attribuzione per i familiari residenti all’estero, devono comunicare
annualmente al datore di lavoro il relativo codice fiscale.
Il codice
fiscale va richiesto agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che
provvederanno al rilascio previo esame della documentazione attestante la
parentela.
b) Altre
detrazioni (spese di produzione del reddito)
Tali
detrazioni invece sono rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio
nel caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31
dicembre, al fine di determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il
risultato finale a 306 : 365.
Addizionale
regionale all’Irpef
In
occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se
antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale
regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.
Si
ricorda che la base imponibile delle addizionali è quella stessa determinata
per il calcolo dell’Irpef. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta
dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Circa le
modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed il
versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente,
si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 12/99 e Not. n. 2/2000).
Peraltro
si ricorda che l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni
di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11
rate nei periodi di paga successivi a quello in cui incide l’operazione di
conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2013, da
versare entro il 16 dicembre 2013. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’importo dell’addizionale deve essere trattenuto in un’unica soluzione.
L’addizionale
regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale
alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea
generale, alla data del 31 dicembre dell’anno cui l’addizionale si riferisce.
La
tabella delle aliquote in vigore per i redditi conseguiti nell’anno 2012 per la
Regione Lombardia è pubblicata sul Notiziario mensile.
Nell’occasione
si rammenta che sul BURL Regione Lombardia, Supplemento n. 52 del 29 dicembre
2011 è stata pubblicata la L.R. 28/12/2011, n. 23 con
la quale sono state stabilite le nuove aliquote ed i relativi scaglioni
dell’addizionale regionale all’IRPEF per gli anni 2011 e 2012.
Si
rammenta inoltre che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n.98 del 18
luglio 2012, ha precisato che, in relazione ai lavoratori dipendenti che
cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono,
in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2012, oltre a
quello delle rate residue dell addizionale regionale
2011, applicando l’aliquota maggiorata del 2,03%.
Per
l’anno 2012:
1. fino a
Euro 15.000,00 = 1,23%
2. oltre
Euro 15.000,00
fino a Euro 28.000,00 = 1,58%
3. oltre
Euro 28.000,00
fino a Euro 55.000,00 = 1,73%
4. oltre
Euro 55.000,00
fino a Euro 75.000,00 = 1,73%
5. oltre
Euro 75.000,00 = 1,73%
Il
versamento dell’addizionale da effettuarsi tramite mod. F24, dovrà essere
contraddistinto dal codice tributo 3802: “Addizionale regionale all’I.R.PE.F. - Sostituto d’imposta”. Dovrà essere indicato
l’anno di riferimento nella forma “AAAA” nonché il codice della Regione (per la
Lombardia codice 10).
Addizionale
comunale all’Irpef
Con la
legge 296/2006 è stato previsto un nuovo metodo di versamento dell’addizionale
comunale all’Irpef. Tale nuovo metodo si basa sul sistema dell’acconto e del
saldo (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 2/2007).
Il saldo
dell’addizionale dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine anno
ed è trattenuto e versato in massimo undici rate a partire dal mese successivo
a quello di effettuazione del conguaglio stesso e comunque non oltre il mese di
novembre e dunque con versamento entro il mese di dicembre 2013. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno il saldo va determinato e
versato in un’unica soluzione.
Per
quanto attiene la determinazione della base imponibile, vale quanto sopra
specificato per l’addizionale regionale.
La
ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto
di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni
che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze,
www.finanze.gov.it selezionando nella sezione “Aree Tematiche” la voce
“Fiscalità locale” “Addizionale comunale all’Irpef”, è pubblicato l’elenco dei
comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di versamento si
sottolinea che le stesse sono state modificate con decreto Ministeriale 5
ottobre 2007. Secondo tali nuove disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008,
l’addizionale comunale all’Irpef deve essere versata direttamente ai comuni
interessati. Operativamente i sostituti di imposta dovranno effettuare il
versamento dell’addizionale all’Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a
ciascun Comune.
Per
quanto riguarda l’aliquota su cui determinare l’acconto, l’articolo 13 al comma
16 del Decreto Legge n. 201/2011 ha stabilito che:
- se il
comune pubblica la delibera entro il 20 dicembre precedente l’anno di
riferimento, il sostituto d’imposta, ai fini della determinazione dell’acconto,
dovrà assumere l’aliquota e la soglia di esenzione stabilite nella delibera
stessa;
- solo se
la delibera è pubblicata dopo il 20 dicembre, l’acconto continua ad essere
determinato assumendo l’aliquota e la soglia di esenzione nelle misure vigenti
nell’anno precedente a quello di riferimento;
- per
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività, i comuni possono stabilire aliquote
dell’addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività.
In altre
parole, l’aliquota su cui determinare l’acconto è quella deliberata per l’anno
per cui è dovuto l’acconto stesso solo se pubblicata sul sito “dedicato”
dell’Agenzia delle Entrate (www.finanze.it, “Fiscalità locale”, “Addizionale
comunale all’Irpef”) entro il 20 dicembre dell’anno precedente (anzichè entro il 31 dicembre, come stabilito in precedenza
dall’art. 40, comma 7, del decreto legge n. 159/2007).
La compilazione del modello in parola andrà
eseguita come segue:
-
indicazione del codice tributo:
cod. 3847
per l’acconto;
cod. 3848
per il saldo;
-
indicazione codice catastale del Comune da associare al codice tributo. Il
codice catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si
segnala cha il Comune di Brescia, con apposita delibera dello scorso 27 giugno
2011, modificata con successiva delibera del 23 gennaio 2012, ha istituito
l’addizionale comunale con le seguenti aliquote:
- per
l’anno 2011: aliquota dello 0,20%
- per
l’anno 2012: aliquota dello 0,55%.