INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2012 - DEFINITIVITA’ DELLA RIDUZIONE
Con
messaggi n. 12320/2012 e n. 14113/2012 l’Inps ha impartito le necessarie
istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro di usufruire,
per l’anno 2012, della riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore
edile dall’art. 29 della Legge n.341/95. Poiché alla data di pubblicazione dei
citati messaggi non era ancora stato pubblicato il Decreto Ministeriale che
rendeva definitiva la richiamata riduzione, nei due messaggi l’Inps rilevava
che il diritto e la misura dello sgravio si sarebbero consolidati
definitivamente entro il 15 dicembre 2012, data entro la quale avrebbe dovuto
essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente (cfr.
suppl. n. 3 al Not. n. 7/2012).
Ora si
segnala che l’Inps, con messaggio n. 21269/2012, ha dato notizia che il
Ministero del lavoro ha comunicato di aver confermato, con Decreto del 30
ottobre 2010, sia la spettanza sia la misura della riduzione dell’11,50% per
l’anno 2012.
Pertanto,
le imprese in possesso dei requisiti previsti potranno procedere, qualora non
vi abbiano già provveduto, all’applicazione della riduzione in parola, seguendo
le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n. 14113/2012 riepilogate nel
suppl. n. 3 al Not. n. 7/2012 cui si rinvia.